BUTTAFUORI – QUALI LIMITI ALLA CENSURABILITA’ DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA PREFETTURA? – TAR Catania, sez. IV, ord. 21.04.2016

11 Novembre 2016 | By More

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 21.04.2016, n. 312, pres. G. Penetti, Rel. F. Bruno

Sicurezza Pubblica – Iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo -buttafuori – Legittimità del diniego di iscrizione per motivato giudizio tecnico-discrezionale.

E’ legittimamente respinta l’istanza volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi del D.M.6.10.2009 (Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi) in quanto le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a sconfessare il motivato giudizio tecnico/discrezionale espresso dall’amministrazione procedente.

Nota:

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Catania con cui è stata rigettata l’istanza per ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo ai sensi del D.M. 06/10/2009

Il ricorrente ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, del D.M. 06/10/2009 e dall’art. 11 del T.U.L.P.S., producendo tutta la documentazione a supporto: 

a) dichiarazione di età non inferiore a 18 anni;

b) certificato medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, e certificato di assenza di uso di alcol e stupefacenti;

c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Catania che non attestano la presenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; di non essere sottoposto né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero destinatario di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401; di non essere aderente o essere stato aderente a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

d) diploma di scuola media inferiore;

e) attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 per ex buttafuori “personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”.

L’Amministrazione ha rigettato l’istanza motivando il diniego sulla base di circostanze generiche censurate per palese difetto di istruttoria: “il richiedente non possiede il requisito della buona condotta 'ex art. 11 T.U.L.P.S.', in quanto controllato numerose volte in compagnia di persone con precedenti di Polizia e condanne”; il procedimento amministrativo, inoltre, è stato concluso a distanza di 1 anno e nove mesi dalla presentazione dell’istanza.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, considerato che, ad un primo esame, le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a sconfessare il motivato giudizio tecnico/discrezionale espresso dall’amministrazione procedente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500.

In identica fattispecie, il TAR Catania, sez. IV, si è già pronunciato con le ordinanze cautelari n. 467/2015 del 11-12/06/2015 e n. 38/2015 del 15-16/01/2015, accogliendo la domanda cautelare del ricorrente, gravato addirittura da precedenti penali.

L’ordinanza 312/2016 del TAR Catania è, per la prima volta, in controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto de quo (Vedi TAR Lecce, sez. I, 13/10/2014, n. 2478; Cfr. TAR Liguria, sez. II, 22/01/2016, n.69; TAR Lombardia Milano, 05/12/2014, n. 2963; TAR Marche Ancona, se. I, 07/03/2014, n.324; TAR Lazio Roma, sez. I ter, 31/05/2013, n.5475; TAR Lazio Roma, sez. I ter, 24/04/2013, n.4140; TAR Liguria Genova, sez. II, 09/09/2013, n. 1156).

Dalle citate pronunce emerge incontrovertibilmente che tutti i ricorrenti, a cui i TAR hanno annullato i provvedimenti di diniego dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, erano soggetti gravati da considerevoli precedenti giudiziari: soggetti che erano stati querelati; soggetti che erano stati colpiti da condanne penali con la pena della reclusione (per omicidio colposo, reati di falso etc.) oltre alla multa.

Category: Ordinanze, Ordine pubblico e sicurezza pubblica

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