Category: Ordinanze
ESAMI AVVOCATO – per il CGA non basta il richiamo ai criteri di giudizio per integrare un’adeguata motivazione delle prove scritte- C.G.A. 16.12.2016, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone
C.G.A. 16.12.2016, n. 794, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone, riforma Tar Catania, IV, 744/2016
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Mero richiamo della commissione ai criteri di giudizio – Insufficienza
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della quarta sezione del Tar Sicilia – Catania ritenendo che il riferimento operato dalla Commissione d’esami ai criteri di giudizio, per la sua genericità, non appare adeguato a fare ritenere superata la censura di assenza di motivazione del provvedimento negativodisponendo la rinnovazione della valutazione di merito. .
Nota
La quarta sezione del Tar Catania, in riferimento alla correzione degli elaborati di esame di abilitazione della professione di avvocato operata dalla Corte di Appello dell’Aquila per i candidati della Corte di Appello di Messina, aveva negato la tutelare cautelare ritenendo sufficiente la motivazione espressa per il tramite del mero rinvio ai criteri di giudizio.
Il Consiglio di Giustizia ha ritenuto l’inidoneità, ai fini della motivazione, del mero richiamo ai criteri di valutazione, accogliendo l’appello cautelare con contestuale ordine di ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione, dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
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DURC – ESITO NON REGOLARE DELLA VERIFICA EFFETTUATA CON SISTEMA AVCPASS – Riesame – C.G.A. 21.10.2016 riforma Tar Palermo
C.G.A., ord., 21.10.2016, n. 662, pres. Simonetti, rel. Neri
Tar Palermo, ord., 30.6.2016, n. 732, pres. Ferlisi, est. Cappellano
Contratti della P. A. – Regolarità contributiva – Situazione non regolare secondo il sistema AVCPass – Riesame ad opera della stazione appaltante con la collaborazione dell’ente preposto al rilascio del DURC – Possibilità
Il CGA ha accolto l’appello e, per l’effetto, la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione della revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio di accoglienza degli stranieri richiedenti asilo considerato che dall’atto di appello emergono profili sufficienti per accogliere l’impugnazione disponendo che la stazione appaltante, con la necessaria collaborazione dell’ente preposto al rilascio del DURC, provveda a riesaminare la regolarità della posizione contributiva alla luce delle doglianze avanzate con il ricorso.
Il Tar aveva respinto la domanda cautelare ritenuto che:
– la regolarità contributiva deve sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione;
– la verifica della regolarità contributiva dell’associazione interessata, effettuata in data 17.3.2016 tramite il sistema AVCPass – espressamente previsto nel bando (v. paragr. 19, pag. 12) – ha dato esito “non regolare”per i versamenti INPS, sicché la stazione appaltante non avrebbe potuto discostarsi da tali risultanze, né sindacarne il contenuto con riferimento ad eventuali richieste di regolarizzazione, incidenti esclusivamente sul rapporto tra l’impresa e l’Ente previdenziale (v. recentissime Adunanze Plenarie nn. 5 e 6 del 2016).
Nota.
Come stabilito dall’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati AVCPass, istituita presso ANAC, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanare in relazione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici prevista dall’art.81 del D.Lgs n. 50/2016.
Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice (dal sito dell’ANAC).
Secondo Cons. Stato (Ad. Plen.), 29.2.2016, citata dal Tar, “in materia di gare d’appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, l’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva”.
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ILLECITO PAESAGGISTICO – PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE DI CUI ALL’ART. 167 D.LGV. – CGA 21.11.2016 riforma Tar Catania che si era richiamato ad altro precedente dello stesso CGA.
C.G.A. 21.11.2016, n. 733, pres. Simonetti, est. Barone
Ambiente – Illecito paesaggistico – Sanzione ex art. 167 d.lgs. n. 42/04 – Prescrizione quinquennale – Dies a quo – Data rilascio concessione in sanatoria.
Il CGA ha accolto l’appello e, per l’effetto, la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione del d.d.s. di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 d.lgs. n. 42/04 considerati i precedenti arresti dello stesso Collegio, che individuano il momento da cui comincia a decorrere la prescrizione in quello di rilascio della concessione (CGA 123/14).
Il Tar aveva invece respinto la domanda cautelare non ritenendo intervenuta la prescrizione in ragione della natura permanente dell’illecito che cessa soltanto con il pagamento della sanzione (CGA 143/14).
Nota.
Art. 167 comma 5 d.lgs. n. 42/04: “Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1…”
Si registrano due distinti orientamenti del CGA in tema di prescrizione:
1) Il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data di rilascio della “concessione edilizia in sanatoria, la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno dunque la permanente illiceità che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione” (C.G.A. 13.3.2014, n. 123, sent. pres. De Lipsis, est. Corbino)
2) “il potere di applicare le sanzioni previste dall'art. 167 D. l. vo n. 42 del 2004, compresa quella pecuniaria, per costruzione edilizia realizzata senza nulla-osta in zona soggetta a vincolo paesistico è esercitabile finché perdura l'illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata” (C.G.A. 19.3.2014, n. 143 – pres. ff. ed est. Anastasi)
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BUTTAFUORI – IL CGA RIFORMA LE ORDINANZE CAUTELARI DEL TAR IN MATERIA DI ISCRIZIONE NELL’APPOSITO ELENCO – CGA n. 617 e 479 del 2016 – Pres. Zucchelli – Rel. Barone
CGA, sez. giurisdizionale, Ordinanze 15.09.2016, n.617 e 08.07.2016, n.479 – Pres. Zucchelli, Rel. Barone
Ordine pubblico e sicurezza Pubblica – Iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo – Buttafuori
Il CGA ha riformato le ordinanze del TAR Catania, sez. IV, n. 454/2016 e n.312/2016, con cui erano state respinte le istanze volte ad ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi del D.M. 6.10.2009 (Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi), in quanto i provvedimenti impugnati in primo grado non sono sufficientemente motivati e sono lesivi del diritto al lavoro degli appellanti.
Note
1) Il CGA ha accolto gli appelli cautelari e per l’effetto, in riforma delle ordinanze del TAR Catania impugnate, ha accolto le istanze in primo grado. Il CGA ha ritenuto che i provvedimenti impugnati in primo grado non sono adeguatamente motivati e che, comunque, sono contraddetti dall’ampia giurisprudenza richiamata dagli appellanti. Il CGA ha considerato, altresì, che il provvedimento impugnato in primo grado incide sul diritto al lavoro degli appellanti, pertanto dovrebbe essere fornito di una puntuale e convincente motivazione.
2) A suo tempo è stata pubblicata in questo sito l’ordinanza del TAR Catania, sez. IV, 21.4.2016, n. 312, ora riformata dal CGA, la quale aveva ritenuto che le censure articolate in ricorso apparivano inidonee a sconfessare il giudizio tecnico/discrezionale formulato dall’amministrazione procedente.
EST MODUS IN REBUS – IL GIUDICE AMMINISTRATIVO PUO’ VALUTARE LA RAGIONEVOLEZZA DELLE GARANZIE RICHIESTE IN SEDE DI CONVENZIONE EDILIZIA? – CGA 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Barone
C.G.A. 21.11.2016, n. 732, ord., pres. Simonetti, est. Barone (Riforma Tar Palermo, 15.9.2016, n. 908, ord., pres. Cogliani, est. Maisano)
Edilizia – Concessione edilizia e permesso di costruire – Opere di urbanizzazione – Convenzione urbanistica – Garanzie eccessivamente onerose per il privato – Illegittimità.
Il CGA ha accolto la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la convenzione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale e di opere di urbanizzazione primaria ritenuto che le garanzie che l’Amministrazione richiede appaiono eccessive e, comunque, non proporzionate alla limitata incidenza della porzione di terreno, per la quale si paventa il rischio che possa essere perduta dal privato.
Il Giudice d'appello è andato in contrario avviso, rispetto a quanto aveva deciso il TAR Palermo il quale, invece aveva respinto la domanda cautelare considerato che le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad inserire la clausola contestata da parte ricorrente risultano tutt’altro che irragionevoli.
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IL C.G.A. RIBADISCE – IN SEDE DI APPELLO CAUTELARE – L’INSUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
C.G.A. – ord. 21.11.2016, n. 702, pres. Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Insufficienza
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare e disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova commissione ritenendo sussistente il fumus con particolare riferimento all’adozione dei criteri di valutazione adottati (con speciale riguardo al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico).
Nota
Il Consiglio ha, quindi, disposto la ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
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IL C.G.A. LASCIA INTENDERE UNA POSSIBILE REMISSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA SULLA QUESTIONE DELLA SUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO CGA, ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
CGA, ord. 21.11.2016, n. 729, pres.Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Non univocità della giurisprudenza in materia – Accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai soli fini della sollecita trattazione nel merito – Possibile deferimento della questione all’Adunanza Plenaria
IL CGA ritenuto che – in considerazione della non univocità sul punto della giurisprudenza, con particolare riferimento alla più recente del Consiglio di Stato e alla conforme meno recente di questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa – la questione merita approfondimento tempestivo, anche ai fini di un’eventuale remissione della medesima all’Adunanza Plenaria, accoglie l’istanza cautelare ai fini di un sollecito esame nel merito, fissando per la trattazione l’udienza di Gennaio 2017.
Nota
Investito dell’esame dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una delle numerose sentenze in forma semplificate del Tar Catania, sezione IV – di accoglimento dei ricorsi dei candidati all’esame di Avvocato per ragioni di insufficienza del solo punteggio numerico – il CGA ha ritenuto di tutelare il periculum paventato dal Ministero appellante mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, CPA, in previsione di una possibile remissione all’Adunanza Plenaria per comporre il contrasto giurisprudenziale.
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ANCHE IL C.G.A. RITIENE INSUFFICIENTE IL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO- ord. 21.10.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
C.G.A., ord. 21.10.2016 n. 668, pres. Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Insufficienza
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Composizione commissione – Illegittimità
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare e disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova commissione ritenendo sussistente il fumus con particolare riferimento sia alla composizione della commissione, sia all’adozione dei criteri di valutazione adottati (con speciale riguardo al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico.
Il Consiglio ha, quindi, disposto la ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
Nota:
Nello specifico il CGA ha statuito che i compiti da riesaminare (in fotocopia nella quale saranno resi illeggibili segni e giudizi eventualmente presenti) saranno fatti pervenire a due nuove diverse commissioni in due rispettivi plichi (uno per tipologia di compito), in ciascuno dei quali andranno inseriti il compito da rivalutare del candidato in questione accompagnato da 4 ulteriori compiti, nei quali siano stati resi illeggibili eventuali segni e giudizi in essi apportati. Di tali 4 compiti, 2 saranno estratti a sorte tra quelli giudicati sufficienti (con voto perciò di almeno 30) e 2 estratti a sorte tra quelli giudicati con votazione insufficiente. La commissione esprimerà sui 5 compiti inclusi in ciascun plico il proprio motivato giudizio di sufficienza/insufficienza.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – ESISTENZA DI “COINTERESSENZE ECONOMICHE” – Desumibili da intercettazioni telefoniche (ruolo di rilievo dell’istruttoria del giudice) – Tar Catania, IV, 27.11.2015 e C.G.A. 26.2.2016
Tar Catania, sez. IV, 27.11.2015, n. 1079, pres. Pennetti, rel. Savasta (rigetta domanda cautelare)
C.G.A. 15.1.2016, n. 80, ord. istr., pres. Zucchelli, est. Carlo de Mohac (dispone istruttoria)
C.G.A. 26.2.2016, N. 135, ord. pr. Zucchelli, est. Gaviano (annulla Tar Catania 1079/2015).
1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rilevanze delle cointeressenze economiche – Indizio rilevato da intercettazioni telefoniche – Sufficienze o meno.
2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Vizio di eccesso di potere – Verifica – Potere istruttorio da parte del giudice amministrativo – Richiesta di informazioni al prefetto sulle “risultanze investigative” svolte in momenti diversi.
1. Secondo il Tar il pericolo di condizionamento mafioso di un’impresa da parte di un’altra appartenente ad un parente coinvolto in reati di mafia è desumibile dall’esistenza di “cointeressenze economiche” (nel caso di specie emergenti da intercettazioni telefoniche).
2. Il giudice amministrativo d’appello ha chiesto al prefetto chiarimenti sulle “risultanze investigative” con riferimento a due momenti diversi e, all’esito, ha accolto la domanda cautelare.
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Note
Le soluzioni dei giudici di primo e secondo grado sono contrapposte.
I provvedimenti impugnati sono:
– del provvedimento 28 luglio 2015 n. 42078 con il quale il Prefetto di Catania ha disposto l’interdizione della ricorrente ai sensi dell’art. 84, IV comma e 91 del d.lgs. 06.09.2011 n. 159;
– del provvedimento 21 settembre 2015 n. 50417 con il quale lo stesso Prefetto di Catania ha rigettato l’istanza della ricorrente di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di opere non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa ( white list);
Il Tar ha rigettato la domanda cautelare giudicando immune da vizi la valutazione di pericolo di condizionamento mafioso di una grossa impresa da parte di altra appartenente ad un parente coinvolto in reati di mafia, pericolo che il prefetto ha desunto da asserite “cointeressenze economiche” emergenti da intercettazioni telefoniche. Esattamente il Tar ha:
– ritenuto che il provvedimento impugnato appare condivisibile nella parte conclusiva in cui evidenzia che “tenuto conto di quanto precede, diventa verosimile ritenere che nei confronti della ALFA S.r.l., impresa di notevoli dimensioni (un fatturato medio di oltre 25 milioni di Euro negli ultimi tre anni caratterizzati, tra l’altro, dalla forte crisi economica, e 60 dipendenti rilevati nel solo 2015), appartenente alla “famiglia E.”, sussista il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ciò appare, peraltro dimostrato dalle evidenti cointeressenze economiche, di cui si è dato conto, intercorrenti tra il citato E.V. ed i cugini titolari della ALFA srl (dalle intercettazioni telefoniche sopra citate il citato E.V. tratta la ALFA s.r.l. come azienda di “famiglia” di cui può disporre liberamente)”;
– ritenuto che la contiguità tra i soci della ricorrente e l’ambiente mafioso catanese, e segnatamente con il predetto E.V., personaggio di spicco di tale contesto, emerge dalle intercettazioni telefoniche rappresentate nel provvedimento impugnato.
Il C.G.A. invece ha ordinato un approfondimento istruttorio ritenendo:
– che sia necessario i fini del decidere chiarire quali siano gli elementi e le situazioni di fatto differenziali tra le risultanze investigative poste a base del provvedimento di iscrizione del 28 marzo 2014 e quelle poste a base dei provvedimenti di reiezione della istanza di rinnovo e della contestuale interdittiva antimafia del settembre 2015;
– che è necessario acquisire dalla Prefettura di Catania una circostanziata relazione su tali elementi differenziali.
Il C.G.A., a seguito dell’istruttoria, in riforma dell’ordinanza del Tar, ha sospeso i provvedimenti impugnati ritenuto che gli elementi forniti dall’Amministrazione in riscontro all’ordinanza interlocutoria si presentano, almeno ad un primo e sommario esame, di dubbia sufficienza ai fini della giustificazione del radicale mutamento di linea fatto segnare dall’azione amministrativa nei riguardi della società appellante ai fini di causa.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – CGA Ordinanze n. 14 e 15 del 15.1.2016
CGA Ordinanze del 15.1.2016, numeri 14 e 15
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Pericolo di infiltrazione – Fondato solo su rapporti familiari – Insufficienza – Necessità della sussistenza di interessi economici
Il giudizio prognostico in ordine al pericolo concreto di infiltrazioni mafiose è fondato ove sussistano non solo frequentazioni con parenti condannati per fatti di mafia, ma intercorrano interessi economici in comune.