RSSCategory: Ordinanze

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza o meno della semplice convivenza (C.G.A. 26.2.2916 , ord. che riforma Tar Palermo, I, 15.1.2016)

C.G.A. 26.2.2016, n. 169, ord., pres. Zucchelli, est. Mineo (annulla Tar Palermo, sez. I, 15.1.2015, n. 106, ord., pres. Ferlisi, est.Criscenti).

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza della convivenza – Risultanze investigative e risultanze anagrafiche.

La convivenza con un genitore con ampi precedenti penali non costituisce elemento di pregiudizio tale da giustificare la ragionevolezza di una interdittiva (in un caso in cui il ricorrente aveva peraltro di recente spostato la sua residenza in altro comune).

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Nota.

Il Tar aveva rigettato la domanda cautelare:

  • ritenuto che la valutazione operata dall’amministrazione e posta a base dell’informativa impugnata non appare prima facie affetta dai vizi dedotti, considerato i numerosi, specifici e rilevanti precedenti giurisdizionali nonchè le segnalazioni e denunce, anche relativamente recenti, di -OMISSIS-, padre dell’amministratore, definito, nell’informativa, quale “genitore convivente”;
  • rilevato che lo stesso amministratore della società ricorrente, -OMISSIS- (n. il 28 agosto 1990), nel richiedere l’iscrizione nella c.d. white list, affermava di risiedere a Viareggio, luogo in cui risiede il padre, e poi con dichiarazione sostitutiva del 5 marzo 2015 (all. 24 della produzione dell’Avvocatura dello Stato), trasmessa alla Prefettura con nota dell’11 marzo 2015, dichiarava lo stato di convivenza coi genitori;
  • rilevato che il certificato di residenza, depositato dalla difesa di parte ricorrente in data 12 gennaio 2016, documenta che -OMISSIS- è residente a Catania solo dal 15 dicembre 2015, mentre non vi sono elementi dai quali desumere quanto sostenuto in ricorso, ossia che egli risiedesse autonomamente a Termini Imerese, non essendo stato depositato fra l’altro un certificato storico di residenza.
12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – ISTRUTTORIA – OPPOSIZIONE DA PARTE DELLA P.A. PER RAGIONI DI RISERVATEZZA – Produzione in plico sigillato a mani del presidente – C.G.A. ord. istr. 17.3.2016

C.G.A. 17.3.2016 N. 88, ord. istr., Pres. Zucchelli, est. Mineo (dispone istruttoria in appello contro Tar Catania, IV, 15.1.2016, n. 49, ord. cautelare di rigetto, pres. Pennetti, est. Cumin)

Ordine pubblico – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Poteri istruttori del giudice.

Il Consiglio, ritenuto necessario, ai fini della decisione circa il fondamento del provvedimento interdittivo impugnato in prime cure, acquisire i verbali delle riunioni del G.I.A. e dei Vertici delle Forze di Polizia, allo stato non disponibili per fatto non imputabile alla difesa di parte appellante, dispone l’esibizione della documentazione precisando che le esigenze istruttorie, altrimenti invocate ed opposte all’accesso da parte dall’Amministrazione, possono essere soddisfatte attraverso la trasmissione della richiesta documentazione in plico sigillato in mani del Presidente del Collegio,

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Nota.

Il Tar aveva rigettato con puntuale motivazione ma senza disporre istruttoria.

Il C.G.A. con questa ordinanza consolida la prassi secondo la quale, nella materia che ci occupa, a fronte di una contestazione di insussistenza del pericolo di condizionamento mafioso il giudice amministrativo, di norma, dispone istruttoria e, nel caso particolare, si spinge oltre: di fronte alle particolari esigenze rappresentate dall’amministrazione, dispone la consegna dei documenti a mani del presidente del collegio.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza della convivenza della presidente della cooperativa con il precedente socio fondatore (C.G.A. 8.5.2015, n. 300 che annulla Tar Palermo 5.3.2015)

C.G.A. 8.5.2015, n. 300, ord., pres. De Lipsis, est. Anastasi (annulla Tar Palermo, sez. I, 5.3.2015, n. 416, ord., pres. Monteleone, est. Valenti)

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti familiari – Fattispecie di rapporto di convivenza e di figli comuni – Convivente non direttamente attinto da pregiudizi ma sospettato.

Non è sufficiente a giustificare un’interdittiva antimafia nei confronti di una cooperativa sociale il rapporto di convivenza, con figli in comune, del suo presidente con il precedente socio fondatore sospettato a causa degli stretti rapporti economici intrattenuti con soggetto prevenuto. In questo quadro di riferimento fattuale il ricorso non sembra sprovvisto di fumus, occorrendo in sostanza approfondire se la convivenza del predetto con la attuale presidente della cooperativa sia sufficiente a delineare un pericolo indiretto di condizionamento mafioso della cooperativa stessa.

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Nota.

Il Tar sveva invece rigettato la domanda cautelare:

  • ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso avendo riguardo a quanto dedotto dall’Amministrazione in riscontro all’ordinanza istruttoria 382/2015 e dalla documentazione in atti da cui di deduce, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che è documentato il rapporto di convivenza di fatto tra la titolare dell’impresa ricorrente e il precedente socio fondatore (padre dei figli della prima);
  • ritenuto che gli elementi dedotti dall’Amministrazione a sostegno dell’impugnata informativa interdittiva appaiono supportare il provvedimento di che trattasi.
12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – IL TAR SI FERMA INNANZI ALLA DISCREZIONALITÀ DEL PREFETTO – IL C.G.A. VERIFICA LA MOTIVAZIONE DELL’INTERDITTIVA DISPONENDO PUNTUALE ISTRUTTORIA – Ordinanza istruttoria, C.G.A. 13.4.2016

C.G.A. 13.4.2016 n. 77, ord. istr., pres. Zucchelli, rel. Barone (istruttoria su appello avverso Tar Palermo, 10.8.2015, n. 2046, sent., pres. Monteleone, est. Cappellano).

Ordine pubblico – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Limiti – Poteri istruttori del giudice.

Ai fini del decidere il C.G.A. ritiene che sia necessario acquisire da parte della Prefettura intimata una dettagliata relazione in ordine alle seguenti circostanze:

a) se abbia valutato e quale valore abbia attribuito al decreto penale, per le misure di prevenzione, con il quale è stato dichiarato di non farsi luogo all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del sig. M.G.;

b) se abbia valutato e quale valutazione abbia fatto della circostanza che per l’imputazione per il reato di cui all’art. 416 bis nei confronti del sig. M.G. il Pubblico Ministero abbia richiesto l’archiviazione;

c) quale rilevanza attribuisca alla sentenza di questo Consiglio 435/15 e se in particolare abbia tenuto conto delle valutazioni ivi espresse in merito all’inconsistenza delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva del 4.4.2012 indirizzata alla società M. s.r.l., di cui sarebbe titolare il sig. M.G..

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Nota

Il Tribunale, senza disporre istruttoria, ritenuto che la Prefettura nell’emanare le interdittive antimafia gode di ampia discrezionalità sindacabile solo per gravi vizi di eccesso di potere, ha rigettato il ricorso ritenendo che i provvedimenti impugnati fossero immuni dalle critiche mosse dai ricorrenti (dall’ordinanza del CGA).

Il C.G.A. con questa ordinanza consolida la prassi secondo la quale, in tema di interdittiva, a fronte di una contestazione di insussistenza del pericolo di condizionamento mafioso, il giudice amministrativo, di norma, dispone istruttoria.

L’ordinanza del C.G.A. è particolarmente interessante perché, con una tecnica penetrante, chiede la valutazione del Prefetto sugli argomenti difensivi prospettati dal ricorrente ritenuti rilevanti e richiamati espressamente.

Addirittura il C.G.A. al punto “c” chiede al Prefetto la valutazione attuale (“quale rilevanza attribuisca”) e non quella storica, in definitiva introducendo nel provvedimento istruttorio un ordine di riesame.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA: Ordinanze del C.G.A. numeri 328 e 329 del 2014.

Ordine pubblico – Informativa antimafia

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con le ordinanze numeri 328 e 329, entrambe del 20 giugno 2014, ha preso posizione in merito alla revoca dell’appalto per effetto dell’informazione interdittiva antimafia. In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, pur respingendo l’istanza cautelare proposta avverso la sentenza appellata, sul presupposto che le motivazioni del provvedimento impugnato “…non sembrano esibire – sulla questione cruciale del ruolo effettivo rivestito dal dipendente investito da misure cautelari – profili di illogicità sindacabili in sede di legittimità…”, ha tuttavia fissato sollecitamente l’udienza pubblica “..considerato .. che la rilevanza degli interessi sociali coinvolti nella controversia ne rende opportuna una tempestiva definizione in sede di merito…”.

11 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza o meno della semplice convivenza (C.G.A. 26.2.2016, ord. che riforma Tar Palermo, I, 15.1.2016 )

C.G.A. 26.2.2016, n. 170, ord., pres. Zucchelli, est. Mineo (riforma Tar Palermo, sez. I, 15.1.2016, n. 111, ord., pres. Ferlisi, est. Valenti).

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza della convivenza – Risultanze investigative e risultanze anagrafiche – Contrasto tra Tar e CGA.

La convivenza con un genitore con ampi precedenti penali non costituisce elemento di pregiudizio tale da giustificare la ragionevolezza di una interdittiva (in un caso in cui il ricorrente aveva peraltro di recente spostato la sua residenza in altro comune).

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Nota.

Il Tar aveva rigettato la domanda cautelare:

  • considerato che le motivazioni dell’Amministrazione non appaiono, prima facie, prive di riscontro tenuto conto degli ampi precedenti del genitore del ricorrente richiamati nel provvedimento interdittivo;
  • considerato inoltre che nella stessa domanda di ammissione alla c.d. “white List” il ricorrente ha dichiarato di avere residenza in Viareggio;
  • atteso che non è revocabile in dubbio quanto accertato dall’amministrazione procedente sulla convivenza del ricorrente con il proprio genitore, come documentato dal certificato di Stato di Famiglia acquisito tramite la Questura di Lucca in data 08/10/2015, senza che a differenti conclusioni possa indurre il recente cambio di residenza documentato con il certificato depositato in atti (in mancanza di certificato “storico” che possa avvalorare quanto sostenuto dal ricorrente);
  • ritenuto che, per le ragion sopra esposte, non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;
10 Maggio 2016 | By More

IMMEDIATA LESIVITA’ DEL REGOLAMENTO SU OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE nella parte in cui prevede la decadenza automatica delle concessioni precedentemente rilasciate. Ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, pres. Zucchelli, est. Simonetti

 Ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016,  pres. Zucchelli, est. Simonetti

Enti locali – regolamento comunale – ipotesi di immediata lesività.

Il C.G.A. ha sospeso l'esecutività della sentenza della Prima Sezione del Tar Palermo n.118/2016, concernente l’approvazione del nuovo regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione della relativa tassa, avendo ritenuto che, pur trattandosi di un regolamento la cui immediata lesività sul piano generale sarebbe revocabile in dubbio in assenza di atti applicativi qui non impugnati, contraddice tale premessa generale la circostanza che il regolamento impugnato rechi una disciplina transitoria, all’art. 38, che si può tradurre in una decadenza automatica delle singole concessioni precedentemente rilasciate, quantunque non ancora scadute; il C.G.A., quindi, ha concluso che, limitatamente a questa parte del regolamento, le censure dei ricorrenti, laddove ne contestano la retroattività degli effetti immediatamente caducanti, presentino apprezzabili elementi di fondatezza, in termini di ragionevolezza e di lesione del principio dell’affidamento.

10 Maggio 2016 | By More

RIFIUTI ABBANDONATI – ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, pres. Zucchelli, est. Simonetti sull’ordinanza sindacale di rimozione

ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, n. 185, pres. Zucchelli, est. Simonetti

Ambiente – rifiuti – ordinanza di rimozione.

In materia di rifiuti abbandonati il C.G.A. – confermando la pronuncia cautelare di primo grado – ha ritenuto che gravano sul privato – quantomeno fino alla definizione nel merito della controversia – le spese da affrontare per l’esecuzione dell’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento, sostenendo che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il pregiudizio allegato dal ricorrente – nel caso di specie in modo generico – sia recessivo, tenuto conto che tali spese sono suscettibili di ristoro economico.

 

10 Maggio 2016 | By More

PROFESSIONI – AVVOCATO – Esami di abilitazione – “Giudizi negativi di confine” – CGA 20.11.2015 N. 660 pres. Lipari, est. Corbino (riforma Tar Palermo, III, ordinanza996/2015).

Occorre una trasparente giustificazione dei “giudizi negativi di confine”.
Motivazione.
Ritenuto che le censure proposte appaiono – ancorchè ad una sommaria cognizione – sostenute da profili di fumus boni iuris, con riferimento in particolare alla mancanza di elementi che consentano di dare trasparente giustificazione di giudizi negativi “di confine”, quali devono ritenersi quelli espressi come nel caso, da una valutazione numerica di poco al di sotto di quella minima sufficiente;
Ritenuto che sussistono i profili di periculum prospettati
P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, dispone la ricorrezione – da eseguirsi entro 90 giorni dalla notificazione della presente ordinanza – degli elaborati, ai quali sia stato attribuito un giudizio di insufficienza, da parte di una nuova sottocommissione. Allo scopo, i compiti da riesaminare (in fotocopia nella quale saranno resi illeggibili segni e giudizi eventualmente presenti) saranno fatti pervenire a tale nuova sottocommissione in plichi anonimi (uno per ciascuno dei candidati le cui prove sono oggetto del riesame). In ciascun plico andranno inseriti, insieme ai compiti del candidato in questione, 4 ulteriori compiti relativi a ciascuna delle medesime prove di esame da rivalutare, metà dei quali estratti a sorte tra quelli giudicati sufficienti (con voto perciò di 30) e metà dei quali estratti a sorte tra quelli giudicati con votazione nel minimo insufficiente, ma di almeno 25. La commissione esprimerà su tutti i compiti inclusi in ciascun plico ad essa trasmesso il proprio motivato giudizio di sufficienza o insufficienza.
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4 Dicembre 2015 | By More

PROCESSO AMMINISTRATIVO – VERIFICAZIONE – Comunicazione della bozza di relazione – CGA ordinanza 18.11.2015 n. 655, pres. de Francisco, rel. Neri.

Il CGA per la verificazione di cui all’art. 66 c.p.a. fissa l’obbligo di comunicazione della bozza di relazione con possibilità per le parti di presentare osservazioni in via preventiva, facendo applicazione analogica di quanto previsto per la c.t.u. dall’art. 67 c.p.a..
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Motivazione.
considerato che effettivamente le operazioni peritali risultano di particolare complessità per cui va accordata la proroga richiesta sino al 20 dicembre 2015;
considerato che per la migliore prosecuzione del giudizio vanno fissati i seguenti termini:
a) 30 novembre 2015 per la comunicazione alle parti della bozza di relazione ad opera del verificatore;
b) 10 dicembre 2015 per le osservazioni delle parti alla bozza di relazione predisposta dal verificatore;
c) 20 dicembre 2015 per il deposito della relazione finale sulla verificazione, delle osservazioni prodotte dalle parti e di una sintetica relazione sulle stesse (articoli 39 e 66 c.p.a nonchè 195 c.p.c.);.
Considerato che deve essere fissata l’udienza pubblica del 3 febbraio 2016 per la decisione del merito;

4 Dicembre 2015 | By More