Category: Sentenze
INFORMATIVA ANTIMAFIA – Sulla necessità che si ricerchi un prudente punto di equilibrio – CGA 2.10.2015 n. 627
C.G.A. 2 .10. 2015 n. 627 – Sentenza.
1.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Pericolo di infiltrazione – Fondato solo su rapporti familiari – Insufficienza
La sussistenza di rapporti di parentela, coniugio o affinità con soggetti ritenuti in possibile contiguità con la malavita organizzata non è sufficiente da sola a suffragare l’ipotesi della sussistenza di tentativi d’infiltrazione mafiosa, dovendosi quest’ultima basarsi, anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali nel loro complesso da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività di impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.
2.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Pericolo di infiltrazione – Fondato solo su rapporti familiari – Insufficienza
I provvedimenti interdittivi impattano su diritti fondamentali che spettano a tutti, in quanto uomini, senza distinzione alcuna e producono a volte effetti devastanti di gran lunga più gravi delle sentenze penali. Sicché, da un lato va valorizzato il potere di prevenire, o troncare se già in corso, tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore dell’imprenditoria (per arginare la grave piaga della delinquenza organizzata), e dall’altro è necessaria la ricerca di un prudente punto di equilibrio per non svuotare di contenuto diritti ritenuti dalla stessa giurisprudenza amministrativa inalienabili, insopprimibili e incomprimibili.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – IMPATTO SU DIRITTI FONDAMENTALI – Frequentazioni pregiudizievoli – Rapporti parentali (C.G.A. 26.1.2016 che annulla Tar Palermo 9.7.2013)
C.G.A. 26.1.2016, n. 4, sent., pres. De Lipsis, est. Barone [accoglie l’appello dopo specifica istruttoria (C.G.A. 18.6.2015, n. 449, ord. istr., pres. De Lipsis, est. Barone) ed annulla la sentenza del Tar che aveva rigettato il ricorso (Tar Palermo, I, 9.7.2013, n. 1457, sentenza, pres. D’Agostino, est. Tulumello) per adeguarsi all’orientamento del C.G.A. che aveva negato la sospensione dell’interdittiva (C.G.A. ord. 17/2011, non pubblicata sul Sito) annullando l’ordinanza del Tar che invece l’aveva concessa (Tar Palermo 7.9.2010, n. 763, ord. caut., pres. Maisano, est. Tulumello)].
1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Impatto del provvedimento su diritti fondamentali – Necessità di esternazione in maniera chiara e logica degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Frequentazione di soggetti non mafiosi ma “vicini” alla criminalità mafiosa – Mera affermazione – Insufficienza.
3. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporto parentale – Prestazione lavorativa del genero presso datore di lavoro il cui padre 37 anni prima fu vittima di omicidio di mafia – Irrilevanza.
1. Gli atti interdittivi impattano negativamente con diritti fondamentali, quale quello al lavoro, che godono di copertura costituzionale. Gli atti interdittivi, anche se si configurano quale tutela avanzata e preventiva nei riguardi della criminalità, hanno bisogno di esternare in maniera chiara e logica quali siano gli elementi relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte dell’impresa (Cons. Stato, sez. VI, 10.4.2014 n. 1730).
2. Le asserite frequentazioni dell’appellante con soggetti non già mafiosi, ma “vicini” alla criminalità mafiosa, sono indicate negli atti impugnati senza alcuna necessaria ulteriore specificazione, che riguardi l’assiduità della frequentazione stessa e la ricaduta che tali frequentazioni hanno sull’attività d’impresa e in quale modo agevolano eventuali interessi mafiosi.
Non può essere senza rilievo la circostanza che la ditta appellante sia stata scelta dal Consorzio che avendo deciso di osservare un protocollo di legalità, che di certo gli impone di valutare con estrema attenzione le imprese, con le quali stabilisce rapporti di lavoro, non avrebbe mai affidato alla ditta G. incarichi esterni di trasporto, ove questa fosse stata notoriamente contigua ad ambienti criminali.
In mancanza di ulteriori specificazioni, la semplice affermazione della frequentazione con soggetti controindicati, rappresentata come un dato di fatto sostanzialmente assertivo, non può essere ritenuta idonea a supportare l’asserito pericolo di infiltrazioni mafiose, che possano condizionare l’attività d’impresa e volgerla a servizio di interessi criminali. …
L’allegazione della semplice frequentazione, che, peraltro in ambienti ristretti assai spesso risulta inevitabile (Cass. pen., sez. VI, 5.5.2009 n. 24469) non soddisfa l’esigenza di rendere intellegibile il procedimento logico attraverso cui si è giunti alla loro emanazione.
3. Il fatto che il marito della figlia dell’appellante lavora presso il sig. S., la cui rispettabilità sarebbe dequotata per un fatto avvenuto nel 1982 (cioè 37 anni fa) quando il padre morì a seguito di un omicidio di stampo mafioso, ritiene il Collegio che sia del tutto inidonea a sorreggere gli atti impugnati, considerato che non è dato capire in quale modo l’attività d’impresa dell’appellante possa essere condizionata da un fatto avvenuto nel 1982, che non lo riguarda del tutto, ma che riguarda il passato di un soggetto diverso, con il quale non intrattiene nessun rapporto, ma che tuttavia lo “qualificherebbe” negativamente per essere il datore di lavoro del marito della figlia. Del resto la giurisprudenza, alla quale il Collegio sente di dovere aderire, ha già ritenuto che il rapporto di parentela o di affinità, nel caso specifico molto attenuato, non possa valere da solo a sorreggere provvedimenti interdittivi, occorrendo specificare se sussiste un intreccio d’interessi economici e familiari dai quali si possa desumere l’effettivo pericolo d’infiltrazione (CGA, 9.6.2014 n. 313).
Anche a volere considerare, quindi, che l’uccisione del padre abbia segnato negativamente il sig. S., la mancanza di indicazioni in ordine ai passaggi di influenze e condizionamenti fortemente negativi dal sig. S. al sig. G. , per il tramite di altri due soggetti, rende la circostanza addotta dall’amministrazione inadeguata a sorreggere gli atti impugnati.
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Nota.
Il Tar Palermo, con l’ordinanza 7.9.2010, n. 763, aveva accolto la domanda cautelare contro l’informativa antimafia “ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta (sulla base delle quali non è dato inferire un pericolo legittimante l’emanazione del provvedimento gravato), per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta“.
Il C.G.A., con l’ordinanza 17/2011, non rinvenuta sul Sito, ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione contro l’ordinanza e, per l’effetto, rigettato la domanda cautelare.
Il Tar, con la sentenza 9.7.2013, n. 1457, si è adeguato alle valutazioni del C.G.A. con le argomentazioni seguenti.
«La documentazione acquisita a seguito di ordinanza istruttoria ha consentito di accertare che l’odierno ricorrente ha avuto frequentazioni con soggetti pregiudicati, e che il genero lavora alle dipendenze di S. G. , figlio del defunto S.S., deceduto “a seguito di omicidio di chiaro stampo mafioso”.
«Questa Sezione, con la … ordinanza cautelare n. 763/2010, aveva ritenuto le censure proposte assistite da sufficiente fumus boni iuris, “alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta (sulla base delle quali non è dato inferire un pericolo legittimante l’emanazione del provvedimento gravato)”.
«In sede di appello cautelare, il C.G.A. per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 17/2011, ha in contrario ritenuto che “la natura individuale dell’impresa appellata e le risalenti e perduranti frequentazioni del suo titolare con soggetti pregiudicati (anche per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso) giustifichino le valutazioni negative esternate dalla Prefettura di Agrigento nell’atto impugnato in prime cure”.
«Ritiene il Collegio che, a seguito della richiamata valutazione del giudice d’appello, direttamente inerente la qualificazione degli elementi fattuali condizionanti il profilo della legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati, tali statuizioni debbano ritenersi esenti dai vizi prospettati nei motivi di ricorso.
«Il sindacato sulla legittimità – in base ai profili di censura dedotti nel presente giudizio – delle cc.dd. informative antimafia si risolve infatti in una valutazione della logica e ragionevole congruenza degli elementi di fatto rappresentati dall’amministrazione rispetto alla prognosi, formulata dalla stessa amministrazione, relativa al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nella specifica attività imprenditoriale considerata.
«L’analitica delibazione, pur se in sede di cognizione sommaria, di tali elementi da parte del giudice di seconda istanza induce questo Collegio a rivedere la difforme valutazione operata in sede cautelare e a respingere, perché infondato, il ricorso introduttivo ed il connesso ricorso per motivi aggiunti.»
Il C.G.A., dopo avere disposto istruttoria con ordinanza del 18.6.2015, n. 449, con la sentenza del 26.1.2016, n. 4, è pervenuto all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – Sul sindacato del giudice amministrativo – Sent. CGA 17.9.2015 n. 600
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia – Sentenza 17.9.2015 n. 600 (respinge appello)
1.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Natura – Elementi sintomatici
L’informativa interdittiva di cui all’art. 84 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, costituisce una misura preventiva di contrasto e lotta alla criminalità organizzata intesa ad anticipare la soglia della difesa sociale, sicché non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale che abbiano il carattere definitivo, potendo essere sorretta semplicemente da elementi sintomatici ed indiziari desumibili dai fatti, dagli atti e dai procedimenti che facciano supporre il pericolo effettivo di infiltrazioni.
2.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Sindacato giudice amministrativo
Il giudice amministrativo non può svolgere un sindacato pieno e assoluto sugli esiti della informativa prefettizia, ma deve formulare un giudizio di complessiva logicità e congruità delle valutazioni, ampiamente discrezionali, formulate dal Prefetto.
UBICAZIONE DELLE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE ISTITUITE IN FORZA DEL D.L. 1/2012 (MONTI) – C.G.A. 21.3.2016 – Sulla sindacabilità delle scelte del Comune in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche
La sentenza prende posizione sulla sindacabilità delle scelte del Comune in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi del d.l. 1/2012.
C.G.A. 21.3.2016, n. 72, sentenza, pres. De Lipsis, rel. Neri. Conferma Tar Palermo 2340/2013.
1. Farmacie – Istituite in esecuzione dell’art. 11 d.l. 1/2012 (Monti).
1. L’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, pur stabilendo i criteri che l’amministrazione deve rispettare, lascia all’ente ampia discrezionalità nell’individuare l’ubicazione delle nuove sedi farmaceutiche. La giurisprudenza infatti ha affermato che in sede di istituzione di nuove farmacie, ai sensi della detta disposizione la scelta dell'ubicazione delle nuove sedi e la perimetrazione della zona di competenza sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per manifesta illogicità o irrazionalità, travisamento di fatti e analoghi vizi (Consiglio di Stato, sez. III, 31 dicembre 2015 n. 5884). Infatti, le scelte discrezionali, comprese quelle di natura squisitamente tecniche, operate dalla p.a., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano macroscopicamente – "ictu oculi" – irragionevoli, illogiche, irrazionali ovvero viziate da un palese travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014 n. 1662). (Nel caso di specie il CGA conferma il rigetto del ricorso di primo grado promosso lamentando una eccessiva concentrazione del centro storico).
Nota
Per un caso di annullamento della localizzazione della nuova sede farmaceutica disposta dal Comune in base allo stesso d.l. 1/2012, si veda T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 15-10-2015, n. 2184, che ha accolto il ricorso con cui si lamentava eccesso di potere per manifesta irragionevolezza nella individuazione di una sede farmaceutica localizzata nel territorio del Comune resistente.
ATTENZIONE AL DIES A QUO per la proposizione dei motivi aggiunti.
C.G.A. 6 aprile 2016, n. 75, pres. Lipari, est. Modica de Mohac – Sentenza
1.Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Termine – Decorrenza – Dalla data in cui l’accesso è stato consentito per la prima volta
2.Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Termine – Decorrenza – Slittamento per il tempo necessario ad acquisire la piena conoscenza del contenuto.
1.In conformità a noti principi giurisprudenziali (cfr. C.S., III^, 28.8.2014 n.4432),il termine per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti dev’essere fatto decorrere non già (e non certo) dalla data in cui l’interessato ha ‘finalmente’ deciso di acquisire materialmente i documenti in questione (pur se gli stessi erano già giuridicamente disponibili, ed erano stati posti a sua disposizione, da tempo anteriore), ma dalla data in cui il diritto di accesso è stato consentito per la prima volta; o, al più, dalla data in cui lo ha, per la prima volta, esercitato. Da quel momento, infatti, gli atti – resi ostensibili – sono divenuti per esso concretamente conoscibili (C.S., V, 14.5.2013 n. 2614); e fin da quel momento deve presumersi che siano stati da Essa conosciuti (sussistendo il principio secondo cui grava comunque sull’interessato, ed esclusivamente su di esso, l’onere di attivarsi per acquisire i documenti posti a sua disposizione a seguito di istanza di accesso accolta).
2.Il termine per proporre ricorso va “incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto che si ritenga leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità …” (principio formulato, com’è noto, da C.S., III, 28.8.2014 n.4432, in seguito alla decisione della Corte di Giustizia CE, V, 8.5.2014 in causa C-161/13, ed in aderenza alle ‘preoccupazioni’ espresse dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n.790 dell’11.2.2013 di rimessione all’Adunanza Plenaria e da quest’ultima condivise nella decisione n.14 del 20.5.2013).
SULLA POSSIBILITA’ O MENO DI REVOCA PUBBLICISTICA DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO – C.G.A. 17.3.2016, sentenza, Pres. Zucchelli, est. Simonetti
C.G.A. 17.3.2016 N. 69, sentenza, Pres. Zucchelli, est. Simonetti. (conferma Tar Catania, IV, n. 1662/2015)
1. Contratti – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Mancanza di domanda sulle sorti del contratto – Impossibilità di revoca pubblicistica (A.P. 14/2014).
1. Il recente insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 14/2014 ha escluso che dopo la stipula dell’appalto le pubbliche amministrazioni possano ancora utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca, potendo invece recedere dal contratto ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 163/2006; oltre che, più in generale, il principio cardine dell’art. 1372 c.c. per il quale “il contratto ha forza di legge tra le parti”. Ad. Pl. 20.6.2014, n. 14. Il potere di revoca dell'aggiudicazione non può essere esercitato dalla p.a. una volta intervenuta la stipula del contratto di appalto, che chiude la fase pubblicistica ed apre quella negoziale, caratterizzata da tendenziale parità tra le parti. Di conseguenza, negli appalti di lavori pubblici, in caso di sopravvenuti motivi di opportunità, la p.a. può recedere dal contratto, secondo la speciale previsione di cui all'art. 134 del codice degli appalti, con le conseguenze indennitarie ivi previste.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PERENZIONE – Opposizione – Mancanza della sottoscrizione della parte – In presenza di mandato a margine – CGA 20.11.2015 n 660 (riforma Tar Catania, II, ordinanza n. 1095/2015).
Il C.g.a. salva l’opposizione non sottoscritta dalla parte ma recante la procura a margine.
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Motivazione.
considerato che, con ordinanza 22 aprile 2015 numero 1095, il Tar ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto di perenzione emanato nel ricorso 2117/1991 proposto innanzi al Tar;
considerato che il rigetto è stato motivato in considerazione del fatto che “l’opposizione proposta non è stata sottoscritta anche dalle parti personalmente, come viceversa previsto dall’articolo 1, comma 2, dell’allegato 3 del c.p.a.”;
considerato che questo Consiglio, con ordinanza 25 luglio 2014 n. 457, ha così deciso in fattispecie analoga:« Contro tale atto di opposizione viene invocata dalla Difesa erariale la violazione del disposto dell’art. 1.1 dell’allegato 3 al cpa, per mancata sottoscrizione personale della parte. L’eccezione va disattesa. L’atto in questione presenta infatti – a margine – la sottoscrizione delle parti per la nomina ed il conferimento della procura al loro difensore, che – nello stesso atto – sottoscrive personalmente l’opposizione. Tale atto, unico e redatto in termini da rendere evidente il proprio immediato contenuto, appare dunque tale da lasciare emergere con evidenza la piena consapevolezza, da parte dei conferenti la nomina del difensore e la procura allo stesso, della sua specifica destinazione, sicché la mancata sottoscrizione in calce non può considerarsi elemento sufficiente a privare di efficacia l’atto medesimo anche allo scopo della opposizione al decreto di perenzione, in considerazione della comunque presente sottoscrizione a margine e della conseguente inequivoca diretta volontà dei sottoscrittori di proporre opposizione a tale decreto»;
considerato che il Consiglio non ravvisa ragioni per discostarsi dal precedente ora citato;
considerato pertanto che l’appello deve essere accolto e che, per l’effetto, l’ordinanza impugnata va riformata;
NOTIFICA VIA PEC – Nel giudizio amministrativo.
Con una recentissima sentenza Il CGA ritiene valida la notifica via PEC nel giudizio amministrativo.