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INTERDITTIVE ANTIMAFIA – IL C.G.A. AVVERTE: ai prefetti non è dato “un potere extra ordinem” altrimenti “si perverrebbe ad un aberrante meccanismo … simile a quella su cui si fondava … l’inquisizione medievale” – Sentenza 3.8.2016, pres. Zucchelli, rel. Modica de Mohac

C.G.A. 3.8.2016 n. 257, sentenza, pres. Zucchelli, rel. Modica de Mohac

 

1. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Garanzie in tema di repressione penale – Applicabilità nella sua interezza all'interdittiva – Esclusione.

2. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Garanzie in tema di applicazione delle misure di prevenzione – Applicabilità all'interdittiva a maggior ragione.

3. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Applicazione della interdittiva antimafia – Necessità di particolare prudenza e specifiche cautelare per evitare censure di incostituzionalità o violazione di diritti inviolabili garantiti dal diritto comunitario ed internazionale.

4. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Attuazione del principio di legalità attraverso la delimitazione obiettiva e la definizione rigorosa della fattispecie: artt. 84, comma 4, 85, comma 6, e 91 comma 6, d.lgv. 159/2011.

5. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Individuazione, attraverso gli artt. 84, comma 4, 85, comma 6, e 91 comma 6, d.lgv. 159/2011: a) dei soggetti "mafiosi" e "presunti mafiosi"; b) delle caratteristiche della loro condotta; c) degli elementi utili per la verifica della situazione di pericolo.

6. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Determinazione, attraverso gli artt. 84, comma 4, 85, comma 6, e 91 comma 6, d.lgv. 159/2011, di una nozione tecnica, e non meramente sociologica, di "tentativo di infiltrazione mafiosa" e in base a meri sospetti ("su cui si fondava … l'inquisizione medievale")

7. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Precedenti mafiosi con esiti assolutori o liberatori – Irrilevanza ai fini della pericolosità.

8. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Mera frequentazione di un presunto mafioso o di un soggetto acclaratamente mafioso – Irrilevanza ai fini del contagio.

9. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Possibilità anche di un'interdittiva antimafia basata su considerazioni induttive o deduttive diverse da quelle espressamente individuate dal Legislatore –  Ma inesistenza di un potere extra ordinem imperniato su un inedito "principio del libero convincimento".

10. – Pubblica sicurezza – Interdittiva antimafia – Pericolo di infiltrazioni mafiose – Desumibilità dalle frequentazioni di "mafiosi" o "presunti mafiosi" in senso tecnico – Condizioni.

                                                 

1. – Allo stato del dibattito culturale in tema di misure di prevenzione, non può essere accettata l’idea secondo cui il regime di garanzie che assiste il sistema della repressione penale debba essere esteso ed applicato nella sua totalità al sistema della prevenzione. L’affermazione dell’opposto principio determinerebbe, invero, la (pressocchè totale) soppressione del sistema di prevenzione (o la costruzione di un sistema ibrido, malfunzionante).

2. –  Si applicano a maggior ragione all'interdittiva antimafia le regole valevoli in tema di misure di prevenzione in merito alle quali la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi affermando che “Il principio di legalità in materia di prevenzione, il riferimento, cioè, ai ‘casi previsti dalla legge’, lo si ancori all'art. 13 ovvero all'art. 25, terzo comma, Cost., implica che la applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in ‘fattispecie di pericolosità’, previste e  descritte dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata” (Corte Cost., n.177/1980).

3. – L’ "interdittiva antimafia" è, infatti, una misura di prevenzione sui generis in quanto – come chiarito dalla Giurisprudenza – finisce inevitabilmente per determinare un pregiudizio anche nei confronti dei soggetti che hanno subito l’azione di infiltrazione, e cioè sia a carico dei soggetti passivi nella c.d. “contiguità soggiacente” (di cui in C.S., VI^, 30.12.2005 n.7619 che ne tratteggia la differenza rispetto alla diametralmente opposta c.d. “contiguità compiacente”) sia – paradossalmente – a carico di soggetti terzi estranei e totalmente incolpevoli; ragion per cui la sua applicazione dev’essere ‘dosata’ con particolari prudenza ed equilibrio ed avvolta da specifiche ‘cautele’ (così, testualmente, in CS, V^, 27.6.2006 n.4135; CS, IV^, 4.5.2004 n.2783) affinchè sia scongiurato il rischio che la normativa che la disciplina subisca censure di incostituzionalità o determini procedimenti di infrazione per violazione di diritti inviolabili garantiti dal diritto comunitario ed internazionale, o venga comunque censurata dagli Organi della Giustizia comunitaria.

4. – Il Legislatore, consapevole della potenza dirompente dell’istituto interdittivo e della sua concreta idoneità (o tendenza) a ledere taluni fondamentali ‘diritti di libertà’, in conformità al principio di tipicità, fin da tempo risalente, ha delimitato la fattispecie di pericolo con una certa precisione, individuando ed indicando, ai fini della corretta applicazione delle norme che disciplinano l’utilizzazione della misura in questione, gli indici rivelatori o sintomatici della esistenza di infiltrazioni mafiose, in precedenza identificati dall'art. 4 d.lgv. 490/1994 e dall'art. 10, comma 7, del d.P.R. 252/1998, ed ora individuati nel codice antimafia dagli artt. 84, comma 4, 85, comma 6, e 91 comma 6. Sicchè, in base a tali norme, è possibile pervenire ad una delimitazione obiettiva e ad una definizione rigorosa della fattispecie indicata come “tentativo di infiltrazione mafiosa” e ad una nozione tecnica di tale fattispecie.

5. – Il Legislatore, con gli artt. 4 d.lgv. 490/1994 e 10, comma 7, del d.P.R. 252/1998, ed ora con gli artt. 84, comma 4, 85, comma 6, e 91 comma 6, del codice antimafia, ha individuato ed indicato: – sia i soggetti che per precedenti penali, carichi pendenti o posizione giudiziaria, o per altre circostanze ad essi riferibili (ad esempio la “convivenza” o la “coabitazione”) siano da considerare “mafiosi”, o comunque in qualche modo “contigui alla mafia” (o ad altre organizzazioni criminali equiparate) e dunque ‘presunti mafiosi’ ed intrinsecamente pericolosi; – sia le caratteristiche oggettive e soggettive che la loro condotta deve presentare per essere considerata come indice rivelatore di pericolosità; – sia, ancora, gli elementi che devono essere valutati al fine di verificare la effettiva e concreta sussistenza della situazione di pericolo o di rischio che giustifica l’adozione della misura.

6. – Dall’analisi e dalla ricostruzione sistematica della predetta (disorganica e frammentaria) normativa è possibile pervenire ad una delimitazione obiettiva e ad una definizione rigorosa della fattispecie indicata come “tentativo di infiltrazione mafiosa” e ad una nozione tecnica di tale fattispecie. Se infatti prevalesse una nozione meramente sociologica (anzicchè tecnicamente giuridica) del fenomeno associativo mafioso, si finirebbe per giungere ad una estensione extra ordinem (incontrollata ed incontrollabile) del concetto di ‘pericolosità sociale’ che potrebbe innescare meccanismi abnormi e perversi dei quali potrebbero finire per beneficiare, paradossalmente, gli stessi gruppi criminali; se fosse possibile qualificare "mafioso" un soggetto sulla scorta di meri sospetti si perverrebbe ad un aberrante meccanismo di estensione a catena della pericolosità simile a quella su cui si fondava … l'inquisizione medievale.

7. – Nel rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto – per essere considerato mafioso non è (e non può essere) sufficiente aver subìto – con l’accusa di cui all’art.416 bis del codice penale – un procedimento penale poi conclusosi con un proscioglimento o con una assoluzione; o un ‘procedimento di prevenzione antimafia’ conclusosi – magari svariati anni prima – con formula liberatoria, o avere subìto una ‘misura di prevenzione’ annullata per difetto dei presupposti applicativi; o essere stato ‘illo tempore’ condannato per associazione di stampo mafioso (o per concorso esterno in associazione mafiosa) pur avendo ormai scontato la pena ed ottenuto la riabilitazione (così, pacificamente, in: CS, VI^, 3.9.2009 n.5194; CS, V^, 26.11.2008 n.5846; CS, VI^, 9.9.2008 n.4306; CS., V^, 31.5.2007 n.2828; CS.VI^, 25.9.2008 n.5780). Similmente non è sufficiente far parte (o intrattenere rapporti di amicizia con un membro) di una famiglia che annoveri fra i suoi componenti uno o più soggetti che abbiano subìto i predetti procedimenti con gli esiti assolutori o liberatori sopra indicati.

8. – La mera frequentazione di un presunto mafioso (ma tale considerazione vale anche per l’ipotesi di mera frequentazione di un soggetto acclaratamente mafioso) non può determinare il ‘contagio’; altrimenti  si determinerebbe una catena infinita di presunzioni atte a colpire un numero enorme di soggetti senza alcuna seria valutazione in ordine alla loro concreta vocazione criminogena con instaurazione di un regime di polizia.

9. – L’elenco degli elementi da cui desumere la sussistenza della situazione di pericolo di infiltrazioni mafiose desumibile dalle norme sopra citate non è tassativo. Ed invero l’art.10, comma 7, lettera ’c’ del DPR 3 giugno 1998 n.252 (che, come già osservato, è applicabile alla fattispecie ratione temporis) e, oggi (a regime), gli artt. 84, comma 4, lett. ‘d’ ed ‘e’, 91, comma 6, nonchè 93, commi 2 e 4, del codice antimafia lasciano desumere che il provvedimento interdittivo possa basarsi – ove se ne ravvisi la necessità – su considerazioni induttive o deduttive diverse da quelle che hanno spinto il Legislatore ad indicare (con la rilevata precisione) gli “indici presuntivi” fin qui descritti. Tuttavia tali norme non hanno la funzione logico-giuridica, né la forza e l’effetto, di estendere ad libitum la categoria dei “presunti mafiosi” (e delle presunzioni destinate ad accompagnare tali individui). Il complesso di poteri da esse attribuiti ai prefetti non va dunque equiparato ad un’autorizzazione – extra ordinem – a tralasciare di compiere indagini fondate su condotte e/o su elementi di fatto percepibili (e/o ad omettere nel provvedimento interdittivo ogni riferimento ad indici obiettivi rivelatori di pericolosità); né può essere considerato come una sorta di viatico per l’affermazione di un inedito “principio del libero convincimento” in ordine alla pericolosità da infiltrazione mafiosa.

10. – Il pericolo della sussistenza di infiltrazioni mafiose può essere desunto  anche dal fatto che soci e/o amministratori dell’impresa o della società soggetta a controllo “frequentano” soggetti che siano qualificabili, in senso tecnico, "mafiosi" o "presunti mafiosi"). Ma le presunzioni dovranno essere gravi, precise e concordanti. Non è sufficiente, al riguardo, affermare nel provvedimento interdittivo che un determinato soggetto è stato “notato” accompagnarsi con un soggetto malavitoso. Occorrerà precisare la ragione tecnica per la quale quest’ultimo va considerato mafioso (nel senso tecnico fin qui indicato; e non già nel significato sociologico e non giuridico che il termine spesso assume); le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato identificato; e le ragioni logico-giuridiche per le quale si ritiene che si tratta non di mero incontro occasionale (o di incontri sporadici), ma di “frequentazione” effettivamente rilevante (ossia di relazione periodica, duratura e costante volta ad incidere sulle decisioni imprenditoriali).

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Per leggere la sentenza clicca sul seguente link:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjuw/~edisp/kwl7bw3c5qnhmcvppxpuhugy7i.html

 

4 Novembre 2016 | By More

EDILIZIA – CONCESSIONE IN SANATORIA – Diniego – Sospensione

TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 762 ord. Pres. est. Elefante

1. Edilizia Urbanistica – Abusi edilizi – Concessione o permesso in sanatoria- Sanzione pecuniaria – Esame ammissibilità – Necessità.

2. Giudizio cautelare- fumus – omessa valutazione del profilo – ordine di riesame del provvedimento impugnato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la domanda cautelare avverso il provvedimento di  diniego del permesso di sanatoria astrattamente definibile mediante una sanzione pecuniaria considerato la fondatezza della censura in merito alla sussumibilità della fattispecie tra quelle astrattamente definibili mediante pagamento di una sanzione avente di natura solo pecuniaria. -disponendo che il Comune resistente provveda a valutare tale profilo ed integrare eventualmente il provvedimento impugnato entro il termine di giorni trenta dalla notifica/comunicazione dell’ordinanza.

28 Ottobre 2016 | By More

CASSA INTEGRAZIONE – Situazione di crisi aziendale – TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, ord. – Pres. est. Brugaletta

TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 767  ord. Pres. est. Brugaletta,

1. I.N.P.S. – Richiesta di integrazione salariale- Ammissione cassa integrazione – Situazione di crisi aziendale – Discrezionalità tecnica

2. Processo amministrativo- Giudizio Cautelare- Fumus – Insussistenza- Situazione di crisi aziendale – Discrezionalità tecnica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare avverso il provvedimento adottato dall’’INPS avente ad oggetto la reiezione alla richiesta di integrazione salariale nonché avverso il silenzio serbato dal Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee –aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di diniego dell’ammissione alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi con l’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale.

28 Ottobre 2016 | By More

OSARE IN SEDE CONCORSUALE NON PAGA

TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 765, ord., pres. Brugaletta, est. Burzighelli.

Concorso – Autotutela – Annullamento di alcuni quesiti equivoci o fuorvianti e disorientanti – Attribuzione del punteggio alle risposte esatte – Esclusione del peso delle risposte a tali quesiti per rispetto della par condicio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti avverso la graduatoria -riformulata in autotutela dall’amministrazione- nonché avverso gli atti presupposti emessi dalla commissione esaminatrice del concorso -con i quali si era proceduto ad annullare alcuni quesiti erronei – ritenendo di non dovere attribuire il prescritto punteggio per le risposte comunque esatte fornite dai ricorrenti in relazione ad alcuni quesiti equivoci o fuorvianti in quanto l’annullamento è stato disposto al condivisibile fine di riequilibrare la posizione di chi avesse prudentemente evitato di rispondere a fronte dell’incongruenza fra domanda e risposte con quella di chi, invece, avesse “osato” una risposta nella speranza che la stessa coincidesse con quella prescelta dalla commissione esaminatrice, ovvero avesse risposto nell’inconsapevolezza di tale incongruenza.

28 Ottobre 2016 | By More

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO- regolare attività lavorativa e disponibilità di un reddito che gli permetta un adeguato sostentamento in Italia. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, pres. est. . Pennetti.

Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, n. 428, pres. est.  . Pennetti.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Questura di Catania con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del ricorrente, invitandolo, contestualmente, a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni.

Il TAR ha ritenuto che i motivi di censura proposti dal ricorrente e la documentazione allegata al ricorso non sono idonei ad intaccare l’impianto dell’impugnato diniego, incentrato sull’esiguità del reddito del ricorrente.

Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di svolgere regolare attività lavorativa e la disponibilità di un lecito reddito sufficiente al sostentamento in Italia.

 

26 Ottobre 2016 | By More

SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER I SOGGETTI DISABILI MAGGIORENNI – Tar Catania, sez. III, ordinanza 21.7.2016 (Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado) Massima redatta da Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano

Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 568, pres. Guzzardi, est. Mulieri – Ordinanza

1. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado – Sussiste.

2. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Limite di iscrizione di alunni maggiorenni disabili – Applicabile solo per la scuola dell’obbligo.

1. In materia di istruzione pubblica, non si rinviene dal tessuto normativo alcuna disposizione che osti all’iscrizione dell’alunno disabile, il quale abbia già compiuto diciotto anni, alla prima classe della scuola secondaria di II grado, emergendo la volontà del legislatore di favorire percorsi di istruzione con carattere di continuità tra i diversi gradi della scuola.

2. La regola per cui l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado per gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del diciottesimo anno d’età – superato il quale, gli stessi hanno il diritto di completare gli studi frequentando appositi corsi per adulti – vale solo per il completamento della scuola dell’obbligo, e non già ai fini dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado (conforme, T.A.R. Palermo n. 2520/2013; T.A.R. Reggio Calabria n.17/2015).

26 Ottobre 2016 | By More

ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENZE – Prova orale – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016, pres. G. Penetti; rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 12.5.2016, n. 364, pres. G. Penetti, rel.F. Bruno

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di avvocato – Abilitazione all’esercizio della professione forense – Esame orale

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento (verbale della II^ sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2014, presso la Corte di Appello di Catania) con cui la ricorrente è stata dichiarata, all’esito della prova orale, non idonea all’esercizio della professione di avvocato, ordinando alla Commissione, in diversa composizione, di riconvocare la ricorrente per la riedizione della prova orale, rispettando le disposizioni la cui violazione è stata dedotta col motivo di ricorso.

Il TAR ha ritenuto che il ricorso appare fondato nella parte in cui deduce la violazione della regola che impone la preventiva predisposizione di un elenco di domande, relativo ad ogni materia d’esame, da sottoporre a ciascun candidato mediante sorteggio (cfr. in giurisprudenza, ex multis, Tar Catania, IV, 789/2016; 2943/2015; 2331/2015; CGA 682/2015).

26 Ottobre 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE – PRESUPPOSTI – Fumus boni juris e periculum in mora in tema di armi – Rapporto

Si reputa utile riportare, con riguardo alla camera di consiglio tenuta il 10 marzo 2016, due interessanti coppie di ordinanze emesse dalla IV sezione del T.A.R. Catania: la prima in materia di impugnazione del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; l'altra coppia in materia di impugnazione di provvedimenti di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La Sezione per casi apparentemente analoghi, quanto meno con riguardo alla chiesta misura cautelare, ha adottato decisioni opposte di accoglimento e di rigetto; ciò evidentemente sul presupposto, non manifestato, del “livello” di fumus apprezzato.E' difficile, tuttavia, configurare un livello: il fumus esiste o non esiste

24 Ottobre 2016 | By More

ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – E’ illegittimo il mero voto numerico per la prova scritta di avvocato non accompagnato da motivazione almeno ob relationem

TAR Catania, sez. IV, Sentenza 6 ottobre 2016 n. 2546

Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Necessità di accompagnare il voto numerico da sintetica motivazione anche ob relationem ai criteri.

E’illegittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del solo voto numerico,  in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, non contiene una motivazione sintetica del giudizio negativo quanto meno con il rinvio ai criteri generali ritenuti non soddisfatti.

 

Nota: il TAR rimeditando la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto di dover condividere il più recente indirizzo già riaffermato dalla stessa sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16) ha aderito al filone giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che anche sinteticamente consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale in quanto solo ciò consente di ripercorrere l’iter valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

Nel caso esaminato la Commissione d’esame locale ha fatto propri i dettagliati criteri generali fissati dalla Commissione centrale individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame e pertanto, in sede di correzione degli elaborati, avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo. Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.

 

N. 02546/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01740/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2016, proposto da ****: , rappresentata e difesa dall'avvocato  , con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, c.so delle Province 15; 

contro

Ministero della Giustizia, IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

-del provvedimento di non ammissione agli esami orali per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I. La ricorrente ha partecipato alla sessione degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetta per l’anno 2015, tra le altre, presso la sede della Corte d’Appello di Catania.

I relativi elaborati scritti sono stati valutati dalla Sottocommissione di esami nominata presso la Corte d’Appello di Torino.

In esito a detta valutazione, gli elaborati della ricorrente hanno riportato i seguenti punteggi: diritto civile 27, diritto penale 28, atto giudiziario 25, per un punteggio complessivo di 80.

Tale risultato non ha consentito l’ammissione della stessa alle prove orali.

Con ricorso notificato il 20.9.2016 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali e gli atti ad esso connessi, affidandosi a varie censure.

L’Amministrazione, costituitasi, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

All’Udienza camerale del 6.10.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Il ricorso, essendo stato dato apposito avviso alle parti all’udienza camerale di trattazione, può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Il Collegio esamina con precedenza la censura con la quale parte ricorrente si duole, sostanzialmente, dell’assolvimento della valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del voto numerico, in spregio ai principi e alle disposizioni che impongono l’obbligo di motivazione.

Occorre premettere che già l’art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933 stabilisce i seguenti criteri di valutazione:

“La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione”.

La Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, in data 1.12.2015, ha integrato tale elenco con i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;

b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;

d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza (il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale);

e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;

f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;

g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;

h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimeditare la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, di dover condividere il più recente indirizzo di non poche pronunce della Giurisprudenza di merito, invero già riaffermato da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16).

Secondo tali pronunce, l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale.

Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

Nel caso degli esami de quibus, la Commissione d’esame locale ha fatto propri – in aderenza a quanto prescritto dal verbale dell’1.12.2015 della Commissione centrale – tutti i dettagliati criteri generali da quest’ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame.

Pertanto, in sede di correzione degli elaborati, la detta commissione locale avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.

In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall’elaborato corretto (ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc.), nonché, ove necessarie (in quanto non di per sé immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.

Del resto, parte della Giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. III, 10/02/2016, n. 253), muovendo dall'art. 46 della L. n. 247 del 2012, secondo il quale "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti", pur ammettendo <<che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione>> ha <<in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 settembre 2015, n. 4271, unitamente all'ordinanza n. 5167/2014 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio al caso de quo)>>.

Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, pertanto, va disposto che la Commissione, in diversa composizione e nel rispetto del principio dell’anonimato, dovrà procedere, in osservanza dei criteri indicati, a una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Le spese del giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Francesco Bruno, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

   

Giancarlo Pennetti

   

IL SEGRETARIO

 

13 Ottobre 2016 | By More