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INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza della convivenza della presidente della cooperativa con il precedente socio fondatore (C.G.A. 8.5.2015, n. 300 che annulla Tar Palermo 5.3.2015)

C.G.A. 8.5.2015, n. 300, ord., pres. De Lipsis, est. Anastasi (annulla Tar Palermo, sez. I, 5.3.2015, n. 416, ord., pres. Monteleone, est. Valenti)

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti familiari – Fattispecie di rapporto di convivenza e di figli comuni – Convivente non direttamente attinto da pregiudizi ma sospettato.

Non è sufficiente a giustificare un’interdittiva antimafia nei confronti di una cooperativa sociale il rapporto di convivenza, con figli in comune, del suo presidente con il precedente socio fondatore sospettato a causa degli stretti rapporti economici intrattenuti con soggetto prevenuto. In questo quadro di riferimento fattuale il ricorso non sembra sprovvisto di fumus, occorrendo in sostanza approfondire se la convivenza del predetto con la attuale presidente della cooperativa sia sufficiente a delineare un pericolo indiretto di condizionamento mafioso della cooperativa stessa.

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Nota.

Il Tar sveva invece rigettato la domanda cautelare:

  • ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso avendo riguardo a quanto dedotto dall’Amministrazione in riscontro all’ordinanza istruttoria 382/2015 e dalla documentazione in atti da cui di deduce, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che è documentato il rapporto di convivenza di fatto tra la titolare dell’impresa ricorrente e il precedente socio fondatore (padre dei figli della prima);
  • ritenuto che gli elementi dedotti dall’Amministrazione a sostegno dell’impugnata informativa interdittiva appaiono supportare il provvedimento di che trattasi.
12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – IL TAR SI FERMA INNANZI ALLA DISCREZIONALITÀ DEL PREFETTO – IL C.G.A. VERIFICA LA MOTIVAZIONE DELL’INTERDITTIVA DISPONENDO PUNTUALE ISTRUTTORIA – Ordinanza istruttoria, C.G.A. 13.4.2016

C.G.A. 13.4.2016 n. 77, ord. istr., pres. Zucchelli, rel. Barone (istruttoria su appello avverso Tar Palermo, 10.8.2015, n. 2046, sent., pres. Monteleone, est. Cappellano).

Ordine pubblico – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Limiti – Poteri istruttori del giudice.

Ai fini del decidere il C.G.A. ritiene che sia necessario acquisire da parte della Prefettura intimata una dettagliata relazione in ordine alle seguenti circostanze:

a) se abbia valutato e quale valore abbia attribuito al decreto penale, per le misure di prevenzione, con il quale è stato dichiarato di non farsi luogo all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del sig. M.G.;

b) se abbia valutato e quale valutazione abbia fatto della circostanza che per l’imputazione per il reato di cui all’art. 416 bis nei confronti del sig. M.G. il Pubblico Ministero abbia richiesto l’archiviazione;

c) quale rilevanza attribuisca alla sentenza di questo Consiglio 435/15 e se in particolare abbia tenuto conto delle valutazioni ivi espresse in merito all’inconsistenza delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva del 4.4.2012 indirizzata alla società M. s.r.l., di cui sarebbe titolare il sig. M.G..

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Nota

Il Tribunale, senza disporre istruttoria, ritenuto che la Prefettura nell’emanare le interdittive antimafia gode di ampia discrezionalità sindacabile solo per gravi vizi di eccesso di potere, ha rigettato il ricorso ritenendo che i provvedimenti impugnati fossero immuni dalle critiche mosse dai ricorrenti (dall’ordinanza del CGA).

Il C.G.A. con questa ordinanza consolida la prassi secondo la quale, in tema di interdittiva, a fronte di una contestazione di insussistenza del pericolo di condizionamento mafioso, il giudice amministrativo, di norma, dispone istruttoria.

L’ordinanza del C.G.A. è particolarmente interessante perché, con una tecnica penetrante, chiede la valutazione del Prefetto sugli argomenti difensivi prospettati dal ricorrente ritenuti rilevanti e richiamati espressamente.

Addirittura il C.G.A. al punto “c” chiede al Prefetto la valutazione attuale (“quale rilevanza attribuisca”) e non quella storica, in definitiva introducendo nel provvedimento istruttorio un ordine di riesame.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA: Ordinanze del C.G.A. numeri 328 e 329 del 2014.

Ordine pubblico – Informativa antimafia

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con le ordinanze numeri 328 e 329, entrambe del 20 giugno 2014, ha preso posizione in merito alla revoca dell’appalto per effetto dell’informazione interdittiva antimafia. In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, pur respingendo l’istanza cautelare proposta avverso la sentenza appellata, sul presupposto che le motivazioni del provvedimento impugnato “…non sembrano esibire – sulla questione cruciale del ruolo effettivo rivestito dal dipendente investito da misure cautelari – profili di illogicità sindacabili in sede di legittimità…”, ha tuttavia fissato sollecitamente l’udienza pubblica “..considerato .. che la rilevanza degli interessi sociali coinvolti nella controversia ne rende opportuna una tempestiva definizione in sede di merito…”.

11 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza o meno della semplice convivenza (C.G.A. 26.2.2016, ord. che riforma Tar Palermo, I, 15.1.2016 )

C.G.A. 26.2.2016, n. 170, ord., pres. Zucchelli, est. Mineo (riforma Tar Palermo, sez. I, 15.1.2016, n. 111, ord., pres. Ferlisi, est. Valenti).

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza della convivenza – Risultanze investigative e risultanze anagrafiche – Contrasto tra Tar e CGA.

La convivenza con un genitore con ampi precedenti penali non costituisce elemento di pregiudizio tale da giustificare la ragionevolezza di una interdittiva (in un caso in cui il ricorrente aveva peraltro di recente spostato la sua residenza in altro comune).

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Nota.

Il Tar aveva rigettato la domanda cautelare:

  • considerato che le motivazioni dell’Amministrazione non appaiono, prima facie, prive di riscontro tenuto conto degli ampi precedenti del genitore del ricorrente richiamati nel provvedimento interdittivo;
  • considerato inoltre che nella stessa domanda di ammissione alla c.d. “white List” il ricorrente ha dichiarato di avere residenza in Viareggio;
  • atteso che non è revocabile in dubbio quanto accertato dall’amministrazione procedente sulla convivenza del ricorrente con il proprio genitore, come documentato dal certificato di Stato di Famiglia acquisito tramite la Questura di Lucca in data 08/10/2015, senza che a differenti conclusioni possa indurre il recente cambio di residenza documentato con il certificato depositato in atti (in mancanza di certificato “storico” che possa avvalorare quanto sostenuto dal ricorrente);
  • ritenuto che, per le ragion sopra esposte, non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;
10 Maggio 2016 | By More

IMMEDIATA LESIVITA’ DEL REGOLAMENTO SU OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE nella parte in cui prevede la decadenza automatica delle concessioni precedentemente rilasciate. Ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, pres. Zucchelli, est. Simonetti

 Ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016,  pres. Zucchelli, est. Simonetti

Enti locali – regolamento comunale – ipotesi di immediata lesività.

Il C.G.A. ha sospeso l'esecutività della sentenza della Prima Sezione del Tar Palermo n.118/2016, concernente l’approvazione del nuovo regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione della relativa tassa, avendo ritenuto che, pur trattandosi di un regolamento la cui immediata lesività sul piano generale sarebbe revocabile in dubbio in assenza di atti applicativi qui non impugnati, contraddice tale premessa generale la circostanza che il regolamento impugnato rechi una disciplina transitoria, all’art. 38, che si può tradurre in una decadenza automatica delle singole concessioni precedentemente rilasciate, quantunque non ancora scadute; il C.G.A., quindi, ha concluso che, limitatamente a questa parte del regolamento, le censure dei ricorrenti, laddove ne contestano la retroattività degli effetti immediatamente caducanti, presentino apprezzabili elementi di fondatezza, in termini di ragionevolezza e di lesione del principio dell’affidamento.

10 Maggio 2016 | By More

RIFIUTI ABBANDONATI – ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, pres. Zucchelli, est. Simonetti sull’ordinanza sindacale di rimozione

ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, n. 185, pres. Zucchelli, est. Simonetti

Ambiente – rifiuti – ordinanza di rimozione.

In materia di rifiuti abbandonati il C.G.A. – confermando la pronuncia cautelare di primo grado – ha ritenuto che gravano sul privato – quantomeno fino alla definizione nel merito della controversia – le spese da affrontare per l’esecuzione dell’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento, sostenendo che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il pregiudizio allegato dal ricorrente – nel caso di specie in modo generico – sia recessivo, tenuto conto che tali spese sono suscettibili di ristoro economico.

 

10 Maggio 2016 | By More

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, Pres. G. Pennetti, Rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 319

1. Processo amministrativo – istanza cautelare – affidamento in concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche – parcheggi – appalto – procedura aperta

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione di G.M. del Comune di Modica avente ad oggetto la "ricognizione ed indirizzi in ordine all'affidamento del servizio di sosta a pagamento”; nonché della consequenziale determinazione del responsabile del P.O. VIII Settore avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie d'Oro – indizione gara mediante procedura aperta"; nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale, ivi compreso il bando di gara per la Concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie d'Oro. Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare, compensando per l’effetto le spese della fase cautelare, ritenendo che il periclum in mora fosse correlato prevalentemente ad un pregiudizio futuro ed allo stato solo temuto, legato piuttosto alla scelta fra lavoratori da assumere ex novo alle dipendenze della società ***** S.r.l. (interamente partecipata dal Comune di Modica) e lavoratori da trattenere alle dipendenze della Modica Multiservizi s.p.a. (destinataria di una futura privatizzazione in base agli atti impugnati con il ricorso introduttivo).

10 Maggio 2016 | By More

SOSPENSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, pres. G. Penetti, rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 322

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incentivi alle Imprese

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha sospeso, per diciotto mesi, l'iter procedurale della pratica agevolativa di cui è titolare la ricorrente, compensando per l’effetto le spese della fase cautelare. Il relatore ha sollevato, preliminarmente, dubbi circa la giurisdizione del TAR adito. Nel merito del giudizio cautelare, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 8 (rubricato “Revoca delle Agevolazioni”), comma 1 lett. c) del Regolamento applicativo L. 488/92, il contributo va revocato in tutto o in parte “qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro”; Il giudice amministrativo ha ricondotto la fattispecie de qua, nell’ambito dell’esercizio di un potere vincolato.

10 Maggio 2016 | By More

SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO – TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016 (se al personale della Polizia di Stato ed equiparato spetta, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170, il rimborso delle spese di trasferimento anche senza esibizione dei relativi titoli di viaggio)

TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016, n. 905 – Pres. est. Guzzardi

1. Polizia di Stato – Trattamento economico ed indennità – Rimborso spese – Esibizione del titolo di viaggio – Necessità – Esclusione.
 

Ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, spetta al pubblico dipendente comandato in missione ed impossibilitato a servirsi del mezzo autorizzato per carenza di posti il rimorso delle spese di viaggio anche senza l’esibizione del relativo titolo, nella nei limiti del costo del biglietto ferroviario e del traghetto di linea.

Nota

L’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007 n.170, Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), disciplina il trattamento di missione.

5 Maggio 2016 | By More

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 316

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione (soltanto successivamente all’emissione del provvedimento impugnato è intervenuta la stipula di un contratto di lavoro in capo al ricorrente), compensando le spese del giudizio cautelare. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, tenuto conto del principio per cui la richiesta di permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente. Solamente su impulso dell’interessato, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno può essere, eventualmente, riesaminata dall’Amministrazione.

2 Maggio 2016 | By More