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RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 313

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, in attesa di occupazione del ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, considerato che il ricorrente non ha contestato le puntuali argomentazioni di fatto e di diritto contenute nel provvedimento impugnato;

Note: sembra essersi consolidato, nella giurisprudenza di Codesto TAR, il principio per cui la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso, deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente; pertanto è necessario dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro in capo al richiedente (Cfr. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, n. 316).

2 Maggio 2016 | By More

RIGETTO DELLA DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 311

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rigetto domanda iscrizione all’albo degli avvocati

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente. Preliminarmente, il G.A. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto non ha adottato alcun atto tra quelli impugnati, e non essendo destinatario di alcuna domanda. Il G.A. ha rigettato l’istanza cautelare, in considerazione dell’irregolarità della notifica, effettuata illegittimamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, piuttosto che presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ha ritenuto, altresì, fondata l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Ordine resistente, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, considerato che il termine di legge per il deposito del ricorso va computato dal perfezionamento della notifica alla P.A., in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 c.p.a. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00

2 Maggio 2016 | By More

APPALTI: ANCORA SUI COSTI PER LA SICUREZZA –Tar Catania, sez. III, 21.4.2016.

Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 301, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.

1. Contratti – Offerta – Indicazione dei costi della sicurezza.

1. Il ricorso non appare fondato perché la fattispecie decisa appare differente da quella oggetto della rimessione (da parte del TAR Piemonte, Sez. II – ordinanza 16 dicembre 2015 n. 1745) alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale di compatibilità con i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), della normativa nazionale derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 (secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte): infatti, nel caso in esame, il bando ha prescritto tale obbligo, che però la ricorrente non ha assolto.

 

28 Aprile 2016 | By More

SULLA SOSPENDIBILITA’ O MENO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE PECUNIARIA – Tar Catania, sez. III, 21.4.2016 – Valutazione del periculum.

Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 302, ordinanza. pres. Guzzardi, est. Brugaletta.

1. Giudizio cautelare – Presupposti –Sanzione disciplinare pecuniaria di 2/30 dello stipendio – Periculum – Insussistenza

1. Il TAR rigetta la domanda cautelare del provvedimento con il quale il Questore ha inflitto la sanzione della pena pecuniaria alla ricorrente, considerato che, ad un primo esa-me , a prescindere dalla valutazione del “fumus”, non si appalesano sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare in particolare sotto il profilo della mancanza, allo stato, della attualità ed irreparabililtà del danno a termini di legge (art. 55 CPA), attesa l’entità della trattenuta (2/30 di uno stipendio mensile) ed attesa l’eventuale risarcibilità a seguito della decisione di merito.

Nota.

La sezione, con ordinanza del 6.4.2016 n. 266 già massimata nel sito, ha sospeso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ma dando atto della sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte.

28 Aprile 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE: ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI LICENZA DI P.S. PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SALA GIOCHI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 8.4.2016

Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 08.04.2016, n. 282

Istanza cautelare – Accoglimento della richiesta di licenza di P.S. per svolgere l'attività di sala giochi – Provvedimento interdittivo non riconducibile esclusivamente al mero rapporto di parentela

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il diniego della licenza di P.S. per lo svolgimento dell'attività di sala giochi, avendo ritenuto che il diniego formulato dalla P.S. risultasse basato prevalentemente su fatti e circostanze relative al padre del ricorrente. Il mero rapporto di parentela, non giustifica, di per sé, l’adozione di provvedimenti interdittivi; Nel caso di specie, inoltre, il rapporto parentale sembrerebbe non essere caratterizzato dalla sussistenza dell’ordinaria affezione filiale.

18 Aprile 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE: DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 8.4.2016

Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 08.04.2016, n. 281

Istanza cautelare – Divieto di detenzione armi e munizioni – Rigetto dell’istanza cautelare per sufficiente motivazione dell’atto impugnato

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ritenendo insussistente il requisito del “fumus boni iuris”, in considerazione della sufficiente motivazione dell’atto impugnato, sia con riferimento ai presupposti di fatto che di diritto previsti dalla legge. L’Amministrazione resistente, anche sulla base delle considerazioni formulate dalla Questura di Catania, richiamate nel preambolo dell’atto impugnato, ha proceduto alla valutazione dei fatti in relazione in rapporto al requisito soggettivo della buona condotta ex art.138 del T.U.L.P.S.

18 Aprile 2016 | By More

UBICAZIONE DELLE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE ISTITUITE IN FORZA DEL D.L. 1/2012 (MONTI) – C.G.A. 21.3.2016 – Sulla sindacabilità delle scelte del Comune in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche

La sentenza prende posizione sulla sindacabilità delle scelte del Comune in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi del d.l. 1/2012. 

C.G.A. 21.3.2016, n. 72, sentenza, pres. De Lipsis, rel. Neri. Conferma Tar Palermo 2340/2013.

1. Farmacie – Istituite in esecuzione dell’art. 11 d.l. 1/2012 (Monti).

1. L’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, pur stabilendo i criteri che l’amministrazione deve rispettare, lascia all’ente ampia discrezionalità nell’individuare l’ubicazione delle nuove sedi farmaceutiche. La giurisprudenza infatti ha affermato che in sede di istituzione di nuove farmacie, ai sensi della detta disposizione la scelta dell'ubicazione delle nuove sedi e la perimetrazione della zona di competenza sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per manifesta illogicità o irrazionalità, travisamento di fatti e analoghi vizi (Consiglio di Stato, sez. III, 31 dicembre 2015 n. 5884). Infatti, le scelte discrezionali, comprese quelle di natura squisitamente tecniche, operate dalla p.a., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano macroscopicamente – "ictu oculi" – irragionevoli, illogiche, irrazionali ovvero viziate da un palese travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014 n. 1662). (Nel caso di specie il CGA conferma il rigetto del ricorso di primo grado promosso lamentando una eccessiva concentrazione del centro storico). 

Nota

Per un caso di annullamento della localizzazione della nuova sede farmaceutica disposta dal Comune in base allo stesso d.l. 1/2012, si veda T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 15-10-2015, n. 2184, che ha accolto il ricorso con cui si lamentava eccesso di potere per manifesta irragionevolezza nella individuazione di una sede farmaceutica localizzata nel territorio del Comune resistente.

15 Aprile 2016 | By More

SULL’ISTANZA DI TRASFERIMENTO DEL MILITARE AI SENSI DELL’ART. 33 L. 104/1992 IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE ORGANICA DELL’UFFICIO DI ASSEGNAZIONE – Tar Catania, sez. III, 6.4.2016 – ordinanza

TAR Catania, sez. III, 6.4.2016, n. 270, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Mulieri

1. Militare – Trasferimento – Istanza ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 – Rigetto motivato in relazione alla situazione organica dell’ufficio di assegnazione – Possibilità.

1. Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare del ricorrente: – CONSIDERATO che la richiesta del pubblico dipendente di trasferimento ad altra sede per pre-stare assistenza a congiunto portatore di handicap non configura un diritto incondizionato del ri-chiedente atteso che la P.A. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un pro-prio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, legge n. 104/1992, in presenza dell’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione, ri-spetto a cui le condizioni personali e familiari dello stesso sono inevitabilmente recessive (Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4200; Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073; T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 11/06/2015, n. 1343; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 08/02/2016, n. 274); – RILEVATO, in particolare, che il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2014, nr. 1677); – RITENUTO che, con riferimento al caso in esame, emergono con chiarezza le valutazioni ope-rate della resistente Amministrazione, che ha escluso la sussistenza delle necessarie condizioni per poter accogliere l’istanza della ricorrente, anche tenuto conto della situazione organica dell’Ufficio di assegnazione, e che tale elemento è di per sé sufficiente a suffragare l’impugnato diniego.

14 Aprile 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE: ORDINE DI RIESAME IN CASO DI OMESSO PREAVVISO E DI DIFETTO DI ISTRUTTORIA – Tar Catania 6.4.2016 – Ordinanza

TAR Catania, sez. III, 6.4.2016 n. 268, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Brugaletta.

1. Giudizio cautelare – Fumus – Fondatezza delle censure di difetto di avvio del procedimento e di istruttoria – Accoglimento istanza cautelare con ordine di riesame.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione della determinazione Direttoriale dell’8-11-2015, con cui è stata rigettata e non concessa la richiesta di trasferimento, ex art. 33 c. 5 Legge 104/92 , consi-derando – d che, ad un primo sommario esame, le censure formali (“difetto dell’avvio del procedi-mento”- prima censura- e “difetto di istruttoria” -terza censura-) dedotte nel ricorso appaiono prov-viste di profili di fondatezza e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione intimata di riesaminare motivatamente l’atto impugnato alla luce di quanto pro-spettato nel ricorso medesimo. Il provvedimento impugnato è la determinazione con la quale il Co-mune di Messina ha disposto la revoca dell’alloggio di proprietà comunale, già assegnato in loca-zione permanente al ricorrente.

14 Aprile 2016 | By More

RAPPORTO TRA PERICULUM E FUMUS NELLA DECISIONE CAUTELARE – Tar Catania, sez. III, 6.4.2016 – Sulla sospendibilità o meno della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione

TAR Catania, sez. III, 6.4.2016 n. 266, ordinanza, pres. est. Guzzardi

1. Giudizio cautelare – Presupposti – Sussistenza del fumus – Sospendibilità della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione.

2. Polizia penitenziaria – Capo scorta – Rappresentazione al superiore delle criticità del ser-vizio – Mancanza di illecito disciplinare.

1. Il TAR ha sospeso il del decreto emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Ammi-nistrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sicilia, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ai sensi dell'art. 3, punto 2, lett. F-g e della Deplorazione ai sensi dell'art. 4 punto 3 del D. Lgs. n. 449/92.

2. La sospensione è motivata per la sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte non sussistendo, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, i presupposti di illecito disci-plinare posti a base della sanzione irrogata, avendo il ricorrente, nella qualità di caposcorta, rappresentato al proprio superiore le criticità della disposta traduzione in relazione ai mezzi appre-stati non atti a garantire le specifiche esigenze di sicurezza trattandosi di traduzione di detenuti ad alta pericolosità, criticità che sono state valutate dai superiori ed hanno determinato l’affidamento del servizio ad altro nucleo

Conforme ordinanza Tar Catania, III, 6.4.2016 n. 269.

14 Aprile 2016 | By More