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INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA E’ LEGITTIMA QUALORA EMERGA UN CONTESTO AMBIENTALE DAL QUALE AFFIORINO EVENTUALI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 29.05.2017, Pres. Pennetti, Rel. Burzichelli

10 Giugno 2017 | By More

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – Sentenze dell’a.g.o. per le quali non è stata pagata l’imposta di registro – Decreto del Presidente della Corte d’appello di Catania Meliadò 1.6.2017.

2 Giugno 2017 | By More

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI DI STATO – CONTRIBUTI AGEA PER L’AGRICOLTURA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 24.04.2017, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

24 Maggio 2017 | By More

INAMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI MANTENIMENTO IN ESISTENZA DELL’IMMIBILE ABUSIVO SE NON SI È IMPUGNATA L’ACQUISIZIONE – L’ARTA E’ CHIAMATO A VIGILARE – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 24.04.2017, n. 281 Pres. Pennetti, Rel. Bruno

10 Maggio 2017 | By More

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E CONCESSIONE EDILIZIA IMPLICTA – IL PAGAMENTO DEGLI ONERI (E NON SOLO) NE CONDIZIONA L’OPERATIVITÀ – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 24.04.2017, Pres. Pennetti, Rel. Burzichelli

5 Maggio 2017 | By More

ESAME DI STATO – PROVA ORALE – Obbligo di trattazione di tutte le materie e gli argomenti previsti – TAR Catania, IV, ord. 27.3.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, IV, Ordinanza 27.3.2017, n. 220, pres. Pennetti, rel. Bruno.

PROFESSIONI E MESTIERI – ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA – ESAME DI STATO – Prova orale – Obbligo di completa trattazione delle materie ed argomenti previsti – Sussiste.

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento emesso dalla Commissione giudicatrice per l’esame di stato di abilitazione alla professione di assistente sociale specialista, con cui il ricorrente, a seguito dell’espletamento della prova orale, è stato ritenuto non idoneo all’esercizio della professione di assistente sociale; nonché del verbale della stessa Commissione giudicatrice nel quale si dà atto dello svolgimento della prova orale e si pubblicano i relativi esiti, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio pari a 25/50 per la prova orale e, per l’effetto, non lo inserisce tra gli abilitati all’esercizio della professione, e nella parte in cui dispone la sostituzione di un componente della Commissione stessa.

 Il Collegio ha ritenuto che il ricorso appare, ad un primo esame, in parte fondato laddove il ricorrente lamenta che la prova orale dell’esame di abilitazione non si sia svolta attraverso la completa trattazione di tutte le materie e/o argomenti previsti; con il conseguente obbligo della Commissione di ripetere l’esame orale nel rispetto delle disposizioni che lo regolamentano.

28 Aprile 2017 | By More

CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza – TAR Catania, IV, ord. 23.3.2017, pres. Pennetti, rel. Burzichelli

TAR Catania, IV, 23.3.2017, n. 221, pres. Pennetti, rel. Burzichelli

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – AIUTI DI STATO – CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione, condannando alla rifusione delle spese della fase cautelare, della disposizione del Dirigente Generale Capo del Dipartimento della Protezione Civile Regione Siciliana – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio, nonché del del verbale della 1^ Commissione di Valutazione danni per l’erogazione dei contributi di cui agli artt. 3, comma 1, della O.P.C.M. 3825/2009, 7, comma 2, della O.P.C.M. n. 3865/2010 e 1 della O.C.D.P.C. n. 117/2013.

Il Collegio ha rilevato che l’art. 3, terzo comma, dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3825/2009, introdotto dall’art. 7 dalla successiva ordinanza n. 3865/2010, prevede un contributo per la ricostruzione o delocalizzazione ai proprietari di un’unità immobiliare distrutta che alla data dell’evento calamitoso fosse adibita ad abitazione considerata principale. L’immobile in questione, però, non appare essere stato danneggiato, pur trovandosi all’interno di una zona interessata da eventi franosi (ragione per cui l’immobile stesso è stato dichiarato inagibile). Invero, nell’ordinanza contingibile e urgente del 2012 si pone il divieto di dimora nei fabbricati all’interno della zona perimetrata senza distinguere, però, fra fabbricati danneggiati e non danneggiati. Inoltre, nelle ordinanze contingibili e urgenti dell’anno 2010 è stato disposto che gli interessati non possano utilizzare, per ragioni precauzionali, la loro abitazione, senza, però affermare che la loro abitazione sia stata danneggiata. Dalle perizie di stima e dai corredi fotografici risulta, infine, che l’immobile è in ottimo stato di conservazione, avuto riguardo, in particolare, al fatto che nella perizia di stima si afferma che “le pareti sono perfettamente intonacate sia all’esterno che all’interno”, che “gli impianti non presentano deterioramenti” e che “l’immobile si trova in perfetto stato”.

28 Aprile 2017 | By More

LEGITTIMA LA NOTIFICA A MEZZO PEC DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PAT – TAR Lazio, sez. I Ter, sentenza n. 2891 del 27.2.2017 pres. Panzironi, est. Petrucciani

Tar Lazio, Roma, Sez I Ter, sentenza n. 2891 del 27.2.2017

Giustizia amministrativa – Notificazioni e comunicazioni – Ammissibilità della notifica a mezzo PEC dall’avvio del PAT

Nel processo amministrativo telematico è ammessa la notifica del ricorso giurisdizionale a mezzo posta elettronica certificata (PEC), anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28.5.2015, n. 2682; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 6.2.2015, n. 923). La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può, infatti, considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5863/2015).

TAR LAZIO, III, 2891/2017

1 Aprile 2017 | By More

APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE: illegittimo se l’oggetto è indeterminato ed il corrispettivo è esiguo – TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, pres. est. Cogliani

TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, n. 334, pres. est. Cogliani.

CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE – PROCEDURA – Violazione legge professionale e regole procedure selettive – Illegittimità.

E’ illegittimo per violazione del decoro professionale e contemporaneamente dei principi di massima partecipazione e leale concorrenza nelle procedure selettive pubbliche l’appalto indetto da un Comune per l’affidamento del servizio giuridico-legale, stante l’indeterminatezza del contenuto delle prestazioni richieste al professionista e l’esiguità del compenso previsto. Da qui l’annullamento di tutti gli atti della procedura e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Nota

Il TAR ha accolto il ricorso con il quale l’Ordine degli Avvocati di Palermo ha impugnato gli atti della procedura di affidamento del servizio giuridico-legale indetta dal Comune di Monreale, per la durata di 24 mesi.

Il TAR, dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento (All. B D. Lgs n°163/2006, in quanto procedura antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016) ha ritenuto che la mancanza di determinazione dell’oggetto dell’incarico, oltre che l’esiguità del compenso previsto, sono elementi idonei non soltanto a ledere l’autonomia ed il decoro della professione forense, ma anche a comprimere la partecipazione alla procedura selettiva, alterandone in radice lo svolgimento in violazione delle regole della concorrenza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. Secondo il Tribunale, il previsto obbligo del professionista di portare a termine, oltre la scadenza del contratto, tutte le cause instaurate “sino all’esecutività della sentenza”, senza previsione di ulteriore compenso, comporta lo svolgimento di un servizio “senza una definizione temporale e sostanzialmente gratuito per un tempo indeterminato”. E ciò incide sulla stessa correttezza dell’attivazione “di una procedura di tipo comparativo, idonea a consentire, a tutti gli aventi diritto, di partecipare, in condizioni di parità ed uguaglianza, alla selezione per la scelta del miglior contraente”.

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7 Marzo 2017 | By More

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – D.l.lgt. 19.8.1917, n. 1399 (T.U. SUL TERREMOTO DI MESSINA DEL 28.12.1908) – Perdurante vigenza – Garanzie partecipative della L. 241/1990 – Applicazione in via integrativa – TAR Catania, II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante

TAR CATANIA, Sez. II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante

1. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina – Mancata abrogazione – Non esclude l’applicazione in via integrativa della L. 241/1990 e delle garanzie partecipative dalla stessa previste

2. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Decreto di espropriazione – Mancata comunicazione avvio del procedimento – Illegittimità

3. Procedimento amministrativo – L. 241/1990 – Principio del giusto procedimento – Fondamento e rilevanza costituzionale. 

4. Leggi, Decreti e Regolamenti – L. 241/1990 – Posizione di legge rinforzata

1. La circostanza per cui il D.Lgt. n. n.1399/1917 non sia stato espressamente abrogato non esclude che alla legge n. 241/1990 – e quindi ai diritti partecipativi ivi garantiti in primis con la interlocuzione degli interessati – possa e debba comunque riconoscersi una funzione integrativa

2. Avendo la legge n. 241/1990 attuato un processo circolare, assumendo così il ruolo di legge generale “rinforzata” ad efficacia integrativa – condizionata dal criterio della ragionevolezza, nel cui ambito assume certamente importanza il fattore tempo – rispetto agli altri testi normativi “speciali” (quale appunto il D.Lgt. 1399/1917), ne consegue che nel caso in esame andava garantita almeno in fase finale la partecipazione degli ricorrenti interessati. Ciò proprio in ragione del fatto che la partecipazione di questi ultimi avrebbe consentito un maggior approfondimento (rectius, aggiornamento) istruttorio ai fini della determinazione delle indennità espropriative ma soprattutto all’acquisizione di elementi sopravvenuti, e cioè che l’area in questione aveva subito rilevanti trasformazioni urbanistiche, risultando attualmente in gran parte edificata.

3. Pur non essendo espressis verbis sancito in Costituzione, il principio del giusto procedimento, in quanto corollario della democraticità dell’ordinamento statale, ha ormai fondamento e rilevanza costituzionale, e quindi, in ultima analisi, carattere vincolante nei confronti del legislatore anche statale.

4. Tra la Costituzione e la legge del procedimento amministrativo n. 241 del 1990 si è instaurato un indissolubile “processo circolare”, alla cui stregua deve essere valutato l’ordinamento nel suo complesso: la legge 241/1990 ha cioè ormai assunto la posizione di legge sostanzialmente rinforzata.

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7 Marzo 2017 | By More