RSSCategory: Ordinanze

ART. 73 DEL CPA – Ordinanza di assegnazione del termine per memorie su questioni rilevate d’ufficio anche se il rilievo è operato in udienza – Tar Palermo, sezione III, udienza del 6.2.2017, pres. Cogliani, est. Maisano

 

Tar Palermo, sezione III, verbale di udienza (ordinanza) del 6.2.2017, ricorso n. 2697/2016, pres. Cogliani, est. Maisano

1. Processo amministrativo – Questione rilevabile d’ufficio – Applicazione dell’art. 73, terzo comma, cpa – Ordinanza di assegnazione del termine per il deposito di memorie – applicabilità anche se la questione è rilevata in udienza 

All’udienza di discussione la causa è stata introitata per la decisione con concessione di un termine a difesa (20 giorni) per memorie per interloquire su una questione di inammissibilità rilevata d’ufficio. 

Nota.

Il Tar Palermo, pur avendo rilevato d'ufficio in udienza, una questione di inammissibilità del ricorso, non si è limitato ad indicarla in udienza pubblica, per sollecitare la discussione orale sul punto, come è previsto nel primo capoverso dell’art. 73 cpa, ma, applicando estensivamente quanto previsto nel secondo capoverso, il quale disciplina la diversa ipotesi di rilevamento della questione di inammissibilità dopo il passaggio in decisione della causa, ha concesso un termine per il deposito di memorie.

Si afferma, quindi, una interpretazione evolutiva dell’art. 73 cpa, in attuazione del principio della tutela piena ed effettiva della giurisdizione amministrativa, enunciato nell’art. 1 dello stesso cpa e dei principi del contraddittorio e della speditezza del processo amministrativo tutelati dall’art. 2.

Salvatore Cittadino .

11 Febbraio 2017 | By More

LEGGE 104/1992 – Al fine di godere dei permessi retribuiti l’assistenza non deve essere né in atto né esclusiva – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 975, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Pubblico impiego – Permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 – Esclusività e continuità dell’assistenza – Non richiesti ai fini del godimento di permessi.

Il T.A.R. accoglie la domanda cautelare proposta avverso il provvedimento di diniego del beneficio di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/92 (tre giorni di permesso –anche continuativi- per mese retribuiti e coperto da contribuzione figurativa)  per assistere il suocero, portatore di handicap in condizione di gravità:

  • Ciò considerato che le valutazioni poste a fondamento del diniego non appaiono, ad un primo esame, in sintonia con la vigente normativa di settore, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2015, n. 3875/2015; TAR Piemonte, sez. I, 25 gennaio 2013, n. 105; Cons. Stato, 9 luglio 2012, n. 4047; 30 luglio 2012, n. 4291 e 18 ottobre 2012 n. 5378);
  • E ritenuto, in particolare, che l’atto impugnato, richiamando la necessità che il dipendente svolga il ruolo di “referente unico” del parente disabile e che l’assistenza sia già in atto al momento della richiesta, sembra implicitamente richiamare i presupposti della “esclusività” e della “continuità” dell’assistenza che non sono più previsti dalla vigente disciplina di settore.

_____________

TAR CT Ord. 975/2016

3 Febbraio 2017 | By More

AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 986 – AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – MUTUO PER DANNI DA USURA.

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con il quale è stato concesso al ricorrente un mutuo per danni da usura in misura pari ad € 54.216,33, in luogo di quello precedentemente quantificato in € 148.747,48.

Il TAR ha ritenuto che tutti gli atti interni al procedimento in esame, diversamente da quanto affermato nel ricorso per motivi aggiunti, sono stati trasmessi al ricorrente, a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi, come risulta dalla documentazione versata in giudizio dalla resistente, di guisa che il ricorrente si trova nella condizione di poter pienamente comprendere le ragioni che hanno portato alla determinazione del mutuo concessogli.

2 Febbraio 2017 | By More

CIRCOLAZIONE STRADALE – RITIRO DELLA PATENTE PER GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E/O IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 988 – CIRCOLAZIONE STRADALE – CODICE DELLA STRADA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE – RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA – GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO.

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio nella parte in cui stabilisce che il ricorrente potrà conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dalla definitività della sentenza; nonché del provvedimento prefettizio con cui è stata negata l’autorizzazione al rilascio di un nuovo documento di guida; Il TAR ha ritenuto di non poter concedere l’invocata misura cautelare, dovendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale che, riformando anche la pronuncia indicata in ricorso, ha affermato che “Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida sotto l'influenza dell'alcool (artt. 186 e 186-bis) e quella in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato” (C.d.S., III, 2416/2016).

2 Febbraio 2017 | By More

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 983 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI.

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dai ricorrenti avverso le determinazioni della Questura.

Il TAR ha ritenuto che il provvedimento oggi impugnato è solo il decreto prefettizio che ha deciso, con esito negativo, il ricorso gerarchico proposto avverso le note della Questura con le quali è stata respinta la richiesta di revisione dei provvedimenti di DASPO già adottati e notificati circa due anni addietro ai ricorrenti; che tali provvedimenti di DASPO, autonomamente lesivi, anche nella sola parte in cui impongono il divieto di accesso alle strutture sportive, non sono stati mai impugnati in sede giurisdizionale; che pertanto il sindacato giurisdizionale innescato con il ricorso debba essere esercitato solo sul citato provvedimento prefettizio; che i provvedimenti della Questura, emessi su richiesta di riesame avanzata dai ricorrenti dopo la sentenza della Corte di cassazione (nonché il decreto di decisione del ricorso gerarchico) hanno omesso, legittimamente, di tenere conto della decisione della sentenza della Corte di cassazione, dato che questa è intervenuta unicamente su una misura accessoria al DASPO, avente autonoma valenza lesiva, sindacabile solo dal giudice ordinario. Ha inoltre considerato che gli atti della Questura adottati in risposta alla richiesta di riesame costituiscono meri “atti confermativi” e non “provvedimenti propri di conferma” del non impugnato originario provvedimento (il DASPO) che inibiva l’accesso a determinati luoghi; che, per pacifica giurisprudenza, gli atti confermativi non sono suscettibili di autonoma impugnazione, in quanto non esprimono attività di rivalutazione e di riesercizio del potere amministrativo; che il decreto di decisione del ricorso gerarchico non risulta affetto dai denunciati vizi in quanto avente ad oggetto solo un atto confermativo, e non l’originario DASPO; che l’originario DASPO non può oggi essere surrettiziamente sottoposto all’esame del giudice amministrativo, pena l’elusione dei termini di decadenza che ne regolamentano l’impugnazione.

2 Febbraio 2017 | By More

ANOMALIA DELL’OFFERTA – Cooperative sociali: è legittima l’aggiudicazione dell’appalto con ribasso del 100% – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 974, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Contratti della pubblica amministrazione – Contratti esclusi – Offerta anomala per ribasso del 100% – Non sussiste per i soggetti che non perseguono fini lucrativi

Processo amministrativo – Aggiudicazione provvisoria – Non lesività dell'atto

Il T.A.R. rigetta la domanda cautelare proposta avverso l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto avente ad oggetto il servizio di conduzione e vigilanza scuolabus e il servizio di integrazione del personale dell’asilo nido comunale:

  • considerato che cd. “utile necessario” non è estensibile a soggetti che operano per scopi sociali o mutualistici, il che comporta che l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico;
  • ritenuto che non sussiste allo stato il paventato danno grave ed irreparabile, dato che con il ricorso introduttivo è impugnato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara alla controinteressata, provvedimento dal quale nessuna lesione definitiva può scaturire alla sfera giuridica del ricorrente, stante la sua natura di atto endoprocedimentale, principio che trova esplicita conferma nel disposto dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotto dal D.lgs. n. 50/2016.

_____________________

Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link

TAR CT Ord 974/2016

1 Febbraio 2017 | By More

ISOLE PEDONALI – Non è risarcibile il danno derivante dalla costituzione di un’isola pedonale e dalle sue deroghe – Tar Catania, sez. III, 15.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Tar Catania, sez. III, 15.12.2016, n. 975, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Enti locali – Comuni – Atto amministrativo – Disciplina della circolazione – – Esercizio commerciale – Risarcimento danni – Non sussiste

Il T.A.R. rigetta la domanda cautelare contenuta in un ricorso avverso il provvedimento con il quale un Comune, delimitato e interdetto al traffico una porzione di un’area pedonale, ha previsto il transito all’interno della stessa di alcune tipologie veicolari:

  • ritenuto che non appare illegittimo un regime di deroghe al regime interdittivo caratteristico di un’isola pedonale in favore di alcune categorie, come residenti, veicoli adibiti a trasporto pubblico o di pubblico interesse, veicoli diretti ad alberghi e simili, etc.(cfr. Cons. Stato, V, n.3942/13);
  • considerato, quanto al pregiudizio, che il decremento economico appare riconducibile non al regime delle deroghe (che, almeno in parte, agevolano proprio le attività imprenditoriali in zona: ad esempio, carico/scarico merci; transito di tutti quei mezzi che facilitano l’accesso di potenziali clienti) ma, semmai, alla limitazione in sé all’accesso veicolare, che può indurre la clientela a scegliere per i propri acquisti altre zone, raggiungibili con i propri automezzi.

_________________

Per leggere il provvedimento cliccare sul link

31 Gennaio 2017 | By More

SALUTE – PREVENZIONE VETERINARIA – ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ DI SMIELATURA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 977

Salute – Prevenzione veterinaria  – Esercizio abusivo dell’attività di smielatura – Divieto all’esercizio in locali sotterranei

Non sussiste il presupposto del fumus e del periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione  del provvedimento di diniego di attività di smielatura in locali sotterranei tenuto conto che l’attività esercitata dal ricorrente è da qualificarsi abusiva in quanto non registrata tramite apposita s.c.i.a.

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP ha vietato al ricorrente l’attività di smielatura nei locali terranei. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato resiste alle censure dedotte in ricorso, tenuto conto del fatto che l’attività svolta dal ricorrente era, ed è tuttora, abusiva, in quanto non registrata tramite apposita S.C.I.A.

Allo stesso modo, l’utilizzo di Tauro Gel sugli animali, a dispetto del nome, non è coincidente, essendo – come riportato nel contenuto proposto – un presidio destinato all’essere umano a scapito della nomenclatura.

Ord. TAR Catania, IV, n. 977/2016

10 Gennaio 2017 | By More

ALUNNO GRAVEMENTE DISABILE – Occorre che il sostegno sia effettivo e non solo nominale – Tar Catania, III, 21.11.2016, ord., pres. est. Guzzardi

Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 856, ord., pres. est. Guzzardi

Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Docenza specializzata per il sostegno

Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per l’accertamento del diritto ad usufruire di 24 ore settimanali di docenza specializzata:

  • rilevata la sussistenza dei profili di fumus boni iuris e di danno posti a fondamento della domanda cautelare, conformemente a precedenti del medesimo TAR con i quali è stata rilevata la necessità, per l’amministrazione, di erogare il servizio didattico, per l’ipotesi di disabilità grave, mediante la predisposizione delle misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e parametrando tali misure di sostegno in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato;
  • ponendo il conseguente obbligo per l’amministrazione scolastica di garantire al minore l’insegnamento di sostegno di 24 ore settimanali come richiesto e previsto nel relativo Piano Educativo che lo riguarda.

_________________

Per leggere il provvedimento, cliccare sul seguente link:

11 Dicembre 2016 | By More

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE E LA SUA CIRCOSCRIZIONE – Pubblico impiego – Trasferimento d’ufficio – Rappresentante sindacale – Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 812, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 812, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Pubblico impiego – Trasferimento d’ufficio – Rappresentante sindacale – Illegittimità – Sussiste

Il Tar accoglie l’istanza cautelare, proposta dal ricorrente per la sospensione del decreto emesso dal Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 28 luglio 2016 con il quale è stato disposto il trasferimento d’ufficio dello stesso, con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 55 commi 4 e 5 del DPR 24 aprile 1982, n. 335, dalla Questura di ******** alla Questura di **********; Rilevata la sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte, nonché del pregiudizio grave ed irreparabile addotto dal ricorrente, per cui va accolta la domanda di sospensione, con salvezza di eventuali ulteriori legittimi provvedimenti di assegnazione del ricorrente ad altri uffici ricompresi nella medesima circoscrizione territoriale, onde assicurare l’espletamento dell’attività sindacale, comprovata dal ricorrente mediante la produzione della nota dell’Ufficio per le relazioni sindacali del *****2016

8 Dicembre 2016 | By More