Category: Ordinanze
FINANZIAMENTO PROGETTO OPERA PUBBLICA – REVOCA – Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n.830 – pres. Pennetti, rel. Cumin
Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n. 830, pres. Pennetti, rel. Cumin
Contributi e agevolazioni – Revoca – Violazione dell'obbligo di pubblicazione sulla G.U.C.E. – Comparazione tra interesse alla realizzazione dell'opera pubblica ed interesse al ripristino della legalità – Mancanza – Tutela cautelare – Accoglimento
Il Tar ha sospeso il decreto del dipartimento regionale dell’Energia del 24.3.2016 che aveva estromesso dalla graduatoria definitiva approvata il 17.5.2013 il progetto di un Comune:
– tenuto conto della idoneità dei chiarimenti forniti dal Comune ricorrente circa la ultimazione dei lavori finanziati entro il termine perentorio del 31.12.2015;
– ritenuto che l’unica ragione della disposta revoca sia rappresentata dalla mancata pubblicazione in G.U.C.E. del bando relativo all’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei finanziati interventi;
– considerato che tutto ciò consente delibare come verosimilmente fondata, allo stato, la censura del Comune ricorrente circa la mancata verifica, da parte dell’Amministrazione intimata, della “sussistenza di un interesse pubblico prevalente a quello sotteso alla realizzazione del progetto (non identificabile con il mero ripristino della legalità violata)”.
Nota.
La revoca del finanziamento di un’opera pubblica è illegittima se, accertato l’avvenuto completamento dei lavori entro il termine prescritto, è basata esclusivamente su un inadempimento della stazione appaltante consistito nella mancata pubblicazione del bando in G.U.C.E., dovendosi ritenere prevalente l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del progetto, rispetto a quello costituito dal mero ripristino della legalità violata.
E’ OBBLIGO DEL PROPRIETARIO VIGILARE SUL PROPRIO TERRENO PER EVITARE IL DEPOSITO DI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI
T.A.R. Catania, sez. I, 04.11.2016, n. 824, ord. pres. Vinciguerra, rel. Barone
Enti Locali – Rifiuti – Ambiente Processo amministrativo – Impugnazione ordinanza rimozione rifiuti – Obblighi del proprietario
Giudizio cautelare – Periculum – Contemperamento interessi – Quello pubblico è prevalente
Il Tar ha respinto l'istanza di sospensione di efficacia dell'ordinanza di rimozione rifiuti (con residui di amianto) e ripristino dello stato dei luoghi avanzata dai proprietari del fondo oggetto di discarica abusiva, rienendo che "non risulta adottata, da parte ricorrente, alcuna misura concreta idonea a scongiurare il deposito di rifiuti sul suolo di proprietà e che la negligenza della custodia della proprietà immobiliare ha favorito l'accumulo dei rifiuti stessi"; ed ancòra, "che nel bilanciamento dei contrapposti interessi è comunque prevalente quello sotteso all'adozione dell'atto e finalizzato alla salvaguardia ambientale e alla salute collettiva".
SCUOLA – ALUNNO DISABILE – IL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO NON BASTA, DEVE ESSERE ADEGUATO – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 731, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Studenti – Esami – Ammissione alla classe successiva
l Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per la sospensione del verbale dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2015/2016 di non ammissione alla classe successiva:
– rilevata prima facie, anche alla luce degli argomenti addotti in sede di discussione camerale dalla difesa di parte ricorrente afferenti alle incontestate condizioni fisiche del ricorrente, la sussistenza dei presupposti di fumus e di danno ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare all’esame;
– ritenuto che, pur sussistendo il piano personalizzato adottato dall’Istituto resistente – come rilevato con il decreto presidenziale reso inter partes – le attività didattiche ivi indicate non appaiono adeguate a soddisfare le specifiche esigenze dello studente in considerazione della malattia di cui lo stesso è affetto.
NOTA
il caso trattato dal Tar attiene all’ipotesi di una grave malattia alla vista insorta nel ricorrente nel corso dell’anno scolastico, che ne ha minato la capacità di apprendimento, pregiudicandone irrimediabilmente il rendimento.
L’Istituto scolastico, su richiesta dei genitori, aveva adottato un piano di studi personalizzato, ma il TAR, alla luce di un primo sommario confronto delle misure di sostegno predisposte in relazione alla specifica patologia, ha ritenuto il P.S.P. inadeguato, imponendo all’Amministrazione l’ammissione con riserva alla classe successiva.
SCUOLA – NECESSITÀ DEL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO PER L’ALUNNO DISABILE – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 730, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 730, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Studenti – Esami – Ammissione alla classe successiva
Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per la sospensione del verbale dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2015/2016 di non ammissione alla classe successiva:
– rilevata prima facie la sussistenza di profili di fondatezza delle censure mosse con il ricorso introduttivo data la rilevata mancata adozione del piano didattico personalizzato reso necessario dalle documentate condizioni di salute dell’alunno;
– rilevata, inoltre, la sussistenza del paventato danno.
L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA, IN EDIFICIO ASSOGGETTATO A CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE MEDIANTE SCIA, GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEL TARDIVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO EDILIZIO – TAR Catania, sez. IV, ord. 11.10.2016, pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 11.10.2016, n. 747
Edilizia ed urbanistica – Edilizia – SCIA per cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale senza esecuzione di opere – Tardiva emissione del provvedimento ex art. 19, co. 3, L. 241/1990
Va sospesa la comunicazione di inefficacia della SCIA, inerente a cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere, per tardiva emissione del provvedimento impugnato, avvenuta al di fuori dei termini dettati dall’art. 19, co. 3, della L. 241/1990 dovendosi ritenere sussistente il lamentato pregiudizio, con riferimento all’avvio dell’attività economica di vendita.
Nota
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della provvedimento con cui è stata comunicata l'inefficacia della SCIA inerente al cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere, dell'immobile da destinare a Media Struttura di Vendita, assieme al contiguo locale commerciale ritenendo sussistente il lamentato pregiudizio (id est l’avvio dell’attività economica di vendita), affermando che il ricorso appare sorretto da elementi di fondatezza deducendo la tardiva emissione del provvedimento impugnato, avvenuta al di fuori dei termini dettati dall’art. 19, co. 3, della L. 241/1990. Ha considerato, tuttavia, che rimane salva la facoltà per l’amministrazione di esercitare i poteri indicati nell’art. 19, commi 4 e 6-bis, della L. 241/90.
BUTTAFUORI – QUALI LIMITI ALLA CENSURABILITA’ DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA PREFETTURA? – TAR Catania, sez. IV, ord. 21.04.2016
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 21.04.2016, n. 312, pres. G. Penetti, Rel. F. Bruno
Sicurezza Pubblica – Iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo -buttafuori – Legittimità del diniego di iscrizione per motivato giudizio tecnico-discrezionale.
E’ legittimamente respinta l’istanza volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi del D.M.6.10.2009 (Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi) in quanto le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a sconfessare il motivato giudizio tecnico/discrezionale espresso dall’amministrazione procedente.
Nota:
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Catania con cui è stata rigettata l’istanza per ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo ai sensi del D.M. 06/10/2009
Il ricorrente ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, del D.M. 06/10/2009 e dall’art. 11 del T.U.L.P.S., producendo tutta la documentazione a supporto:
a) dichiarazione di età non inferiore a 18 anni;
b) certificato medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, e certificato di assenza di uso di alcol e stupefacenti;
c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Catania che non attestano la presenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; di non essere sottoposto né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero destinatario di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401; di non essere aderente o essere stato aderente a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
d) diploma di scuola media inferiore;
e) attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 per ex buttafuori “personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”.
L’Amministrazione ha rigettato l’istanza motivando il diniego sulla base di circostanze generiche censurate per palese difetto di istruttoria: “il richiedente non possiede il requisito della buona condotta 'ex art. 11 T.U.L.P.S.', in quanto controllato numerose volte in compagnia di persone con precedenti di Polizia e condanne”; il procedimento amministrativo, inoltre, è stato concluso a distanza di 1 anno e nove mesi dalla presentazione dell’istanza.
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, considerato che, ad un primo esame, le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a sconfessare il motivato giudizio tecnico/discrezionale espresso dall’amministrazione procedente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500.
In identica fattispecie, il TAR Catania, sez. IV, si è già pronunciato con le ordinanze cautelari n. 467/2015 del 11-12/06/2015 e n. 38/2015 del 15-16/01/2015, accogliendo la domanda cautelare del ricorrente, gravato addirittura da precedenti penali.
L’ordinanza 312/2016 del TAR Catania è, per la prima volta, in controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto de quo (Vedi TAR Lecce, sez. I, 13/10/2014, n. 2478; Cfr. TAR Liguria, sez. II, 22/01/2016, n.69; TAR Lombardia Milano, 05/12/2014, n. 2963; TAR Marche Ancona, se. I, 07/03/2014, n.324; TAR Lazio Roma, sez. I ter, 31/05/2013, n.5475; TAR Lazio Roma, sez. I ter, 24/04/2013, n.4140; TAR Liguria Genova, sez. II, 09/09/2013, n. 1156).
Dalle citate pronunce emerge incontrovertibilmente che tutti i ricorrenti, a cui i TAR hanno annullato i provvedimenti di diniego dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, erano soggetti gravati da considerevoli precedenti giudiziari: soggetti che erano stati querelati; soggetti che erano stati colpiti da condanne penali con la pena della reclusione (per omicidio colposo, reati di falso etc.) oltre alla multa.
ESAMI AVVOCATO – VOTO NUMERICO E RINVIO AI CRITERI PREDETERMINATI RITENUTI VIOLATI – Costituiscono adeguata motivazione – TAR Catania, sez. IV, ord. 24.10.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 24.10.2016, n. 796
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico integrato da riferimento ai criteri predeterminati – Legittimità
E’ legittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del voto numerico, se il verbale numerico attribuito contiene l’espresso riferimento è rinvia ai criteri predeterminati, ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati.
Nota
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del verbale della sottocommissione per gli esami di avvocato che ha motivato il giudizio negativo attribuito alla ricorrente, dichiarandola inidonea a sostenere le prove orali e non includendola nell'elenco degli ammessi, ritenendo insussistenti i profili cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, relativamente alla censura concernente la valutazione mediante attribuzione di voto numerico, in quanto il verbale di correzione impugnato, redatto conteneva l’espresso riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati, compensando, tuttavia, le spese della fase cautelare. (Cfr. Ordinanze TAR Catania, sez. IV, nn. 792, 790, 787, 786 del 22.10.2016).
PUBBLICO IMPIEGO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SOSPENSIONE CAUTELARE – DIPENDENTE SOTTOPOSTO A MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ – SOSPENSIONE OBBLIGATORIA Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Pubblico Impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Dipendente sottoposto ad arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi al lavoro – Sospensione obbligatoria – Illegittimità dell’applicazione automatica – Sussiste
Processo Amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum in mora – In caso di sospensione disciplinare – Sussiste
Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente in relazione al Decreto Ministeriale disponente la sospensione obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 14 c. 1, del CCNC di categoria (quanto al primo ricorso) e della nota Ministeriale di conferma di tale decreto ministeriale (quanto al secondo ricorso):
– ritenuto che il ricorso presenta adeguati profili di fumus boni juris in relazione alla dedotta errata applicazione da parte dell’Amministrazione intimata della disposizione di cui all’art. 14, c. 1, del C.C.N.L. di categoria (secondo cui “il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”);
– ritenuto in particolare – in disparte ogni considerazione sulla attuale vigenza del citato art. 14 (esclusa da parte della giurisprudenza secondo cui l’art. 14 cit. deve ritenersi non più vigente in seguito all’emanazione del d.lgs. 217/2005, il cui art. 139 comma 2 lett. f) ha rimesso la materia alla disciplina di un successivo regolamento, non ancora emanato; cfr. T.A.R. Napoli, sentenza n. 2687/11 del 18 maggio 2011) – che l’applicazione automatica della sospensione “obbligatoria” dal servizio appare eccessiva in tutti i casi in cui, come nel caso di specie (col ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi sul luogo di lavoro negli orari stabiliti dal datore di lavoro) non impedisce la prestazione lavorativa;
– rilevata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente, tenuto conto della incidenza nel tempo del provvedimento impugnato sul rapporto di lavoro e delle conseguenze, in termini di decurtazione, della retribuzione del dipendente sospeso dal servizio.
Nota
Con le due ordinanze gemelle il T.A.R. Catania esprime il principio per cui ove la misura restrittiva della libertà cui il dipendete sia stato sottoposto non impedisca del tutto la prestazione lavorativa, la automatica applicazione della sospensione obbligatoria non possa trovare spazio.
SICUREZZA PUBBLICA – ARMI ED ESPLODENTI – PORTO D’ARMI – Revoca – nei confronti di un soggetto ” litigioso” – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 22.10.2016, Pres. Rel. Pennetti
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 22.10.2016, n.789, pres. rel. Pennetti.
Sicurezza pubblica – Armi ed eplodenti – Porto d'armi – Revoca – In presenza di un litigio e di dichiarata rabbia ed ira – Legittimità.
La revoca del porto d'armi di fucile e del relativo libretto è legittima, ai sensi dell’art. 43, co. I, ultimo capoverso, del T.U.L.P.S., se il titolare della licenza non fornisca la prova della sua buona condotta.
Nota
Il TAR ha considerato rilevante, ai fini del rigetto della domanda cautelare, il giudizio di inaffidabilità, contenuto nel provvedimento impugnato, avuto riguardo in particolar modo alla condotta del ricorrente (nel provvedimento è stato citato l’episodio del “litigio”), ed alla condizione soggettiva dello stesso (“rabbia ed ira” manifestata dal ricorrente, come dichiarato in seno al ricorso medesimo).
SICUREZZA PUBBLICA – ARMI ED ESPLOSIVI – Obbligo di riesame a seguito di fatto nuovo (archiviazione GIP) – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 22.10.2016, pres. Pennetti, rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 22.10.2016, n. 791, pres. Pennetti, rel. Savasta.
Sicurezza pubblica – Armi ed esplosivi – Porto di arma d'ordinanza – Divieto fuori dal servizio – Per pendenza di procedimento penale – Sopravvenuta archiviazione del C.I.P. – Obbligo di riesame
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Prefetto ha diffidato il ricorrente a portare l'arma d'ordinanza quale agente di polizia penitenziaria esclusivamente durante lo svolgimento del servizio, depositandola a fine turno presso l'armeria della caserma in cui presta la propria attività, ritenuto che il provvedimento impugnato è stato comunque condizionato all’esito del procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P., e che l’Amministrazione deve, pertanto, esitare le istanze di riesame introdotte da parte ricorrente, in considerazione della detta sopravvenuta circostanza.
Nota: il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento adottato dalla Prefettura di Enna, con cui il Prefetto della provincia di Enna ha diffidato il ricorrente a portare l'arma d'ordinanza con cui presta l'attività di Agente di polizia penitenziaria esclusivamente durante lo svolgimento del servizio, depositandola a fine turno presso l'armeria della caserma in cui presta la propria attività e ciò fino alla definizione del procedimento penale a suo carico. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato è stato condizionato dall’esito del procedimento penale a carico del ricorrente, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Enna; L’Amministrazione deve, pertanto, esitare le istanze di riesame introdotte da parte ricorrente, in considerazione della detta sopravvenuta circostanza.