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INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO SPECIALISTA – PROCEDURA DI SELEZIONE – TAR Catania, sez. IV, ord. 12.05.2016 – Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 351; Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia – Procedura di selezione

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di procedere all'espletamento della procedura per la formulazione della graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia, con almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA (Procreazione Medicalmente Assistita).

Il TAR ha ritenuto che – a prescindere dalla contrattualizzazione dei rapporti di collaborazione intrattenuti dal ricorrente – dalla disposizione ritenuta inapplicata e posta a fondamento del provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti, emerge la necessità di una loro continuità, che non sembra emergere in maniera evidente dalla produzione documentale di cui agli atti di causa.

9 Ottobre 2016 | By More

SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIMISSIONE IN PRISTINO – in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera – TAR Catania, sez. IV, ord. 27.05.2016, Presidente G. Pennetti, Relatore G. Cumin

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.05.2016, n. 409; Presidente G. Pennetti; Consigliere Relatore G. Cumin

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Edilizia – Sospensione lavori e rimessione in pristino dello stato dei luoghi – realizzazione di una residenza turistico alberghiera

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Soprintendenza con cui è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori e la totale rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera a quattro stelle da realizzarsi in Modica.

Ritenuto di non potere escludere, allo stato, la possibile fondatezza delle censure proposte con il ricorso introduttivo, nella valutazione dei contrapposti interessi, il TAR ha ritenuto dominante il mantenimento della res adhuc integra sino alla conclusione della presente fase del giudizio;

Contestualmente, ha adottato provvedimenti istruttori (deposito documentazione) in considerazione della costituzione in giudizio della Difesa Erariale per l’intimata amministrazione regionale e fissato la data della successiva camera di consiglio.

 

9 Ottobre 2016 | By More

EDILIZIA ED URBANISTICA – ABUSO EDILIZIO – ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale – TAR Catania, sez. IV, ord. 10.06.2016, n.457; Pres. G. Pennetti; Cons. Rel. G. Cumin

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 10.06.2016, n. 457

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Edilizia e Urbanistica – Abuso Edilizio – Ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale

I ricorrenti hanno impugnato, previa sospensione cautelare degli effetti, l'ordinanza di acquisizione, mai notificata, con cui il Dirigente dell’Area 4 dell’Amministrazione resistente ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del terreno con retrostanti fabbricati, nonché  ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale all'ordinanza impugnata ed in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, l'ordinanza di demolizione lavori, il verbale di accertamento, la nota di Trascrizione ed il decreto di trasferimento.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare avendo ritenuto che

– per la natura conseguenziale dell’impugnato provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, rispetto al (parimenti impugnato) ordine di demolizione, sarebbe stata necessaria la proposizione di censure di gravame circa l’illegittimità del secondo atto, viceversa insussistenti;

– per prevalente giurisprudenza, la notifica dell’ordine di acquisizione dell’area al patrimonio del comune ad alcuni soltanto dei comproprietari dell’area sul quale è stata realizzata l’opera edilizia abusiva non è in grado di determinare di per sé l’illegittimità di un tale provvedimento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, sent. 10 novembre 2015 n. 5262; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, sent. 11 novembre 2014, n. 2783);

– la dedotta violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 in danno dei proprietari dell’area non autori dell’abuso edilizio realizzato sulla stessa area, è stata utilizzata in base alla soltanto affermata sanabilità delle opere realizzate, senza che in atti sia stata data prova del concreto avvio, da parte degli stessi, del procedimento di sanatoria.

9 Ottobre 2016 | By More

SANITA’ – PRESIDIO OSPEDALIERO – UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA – DECLASSAMENTO – A.S.P. di Siracusa – Presidio di Siracusa – Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Emodinamica del P.O. – Declassamento in Unità Operativa Semplice (U.O.S.) all’interno della UOC di Cardiologia UTIC – TAR Catania, sez. IV, ORD. 25.7.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.

 

TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 581, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Sanità – Approvazione atto aziendale – Condizione di declassamento dell’Unità Operativa Complessa in Unità Operativa Semplice. Prevalenza dell’interesse al buon andamento sull’interesse strumentale alle aspirazioni del dipendente.

In sede di valutazione del periculum in mora il principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. è prevalente su quello di natura strumentale del ricorrente, correlato alle aspirazioni di carriera;

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione siciliana nella parte in cui, nell'approvazione dell'atto aziendale, adottato dalla ASP di Siracusa, è stata introdotta la condizione del declassamento della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Emodinamica del P.O. di Siracusa in UOS (Unità Operativa Semplice) all'interno della UOC di Cardiologia UTIC stesso P.O.;

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto prevalente, nella valutazione dei contrapposti interessi, quello dell’ASP intimata (relativo alla conservazione di un assetto organizzativo già stabilito a livello regionale), rispetto a quello di natura strumentale del ricorrente (correlato alle aspirazioni di carriera del ricorrente stesso).

 

N. 00581/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00893/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***;

contro

Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliata in via Vecchia Ognina, 149; 
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca C.F. DLCPTR57S28B202D, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale A. De Gasperi 93; 

nei confronti di

***, rappresentato e difeso dagli avvocati ***; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

– del D.A. Assessorato Salute n. 214/2016 del 12.02.2016 nella parte in cui, nell'approvare l'atto aziendale adottato dalla ASP di Siracusa con deliberazione n. 832 del 29.9.2015, ha introdotto la condizione del declassamento della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Emodinamica del P.O. di Siracusa in UOS (Unità Operativa Semplice) all'interno della UOC di Cardiologia UTIC stesso P.O.;

– della Deliberazione n. 41 del 29 gennaio 2016;

– della nota n. A.1.3-Serv.4/91306 del 26.11.2015;

– della Deliberazione del Direttore Generale della ASP di Siracusa n. 301 dell'11.04.2016;

– della Deliberazione del Direttore Generale della ASP di Siracusa n. 302 dell'11.04.2016;

– del D.A. Assessorato Salute del 9.3.2016;

– della Deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2016;

– degli atti, allo stato non conosciuti, con i quali la ASP di Siracusa ha avviato le procedure ex D.A. n. 1794 del 4.9.2009 per il ricollocamento del Dr. Marco Contarini;

– della nota n. 12454/PG del 14.04.2016 a firma del Direttore Generale e degli altri Dirigenti competenti dell'ASP di Siracusa;

– di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e del contro interessato Contarini Marco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Tenuto conto che non si può escludere, allo stato degli atti, il sussistere della giurisdizione del giudice adito, salvo comunque il necessario approfondimento della questione possibile solo in sede di merito.

Considerato che, secondo un bilanciamento dei contrapposti interessi, quello della ASP intimata relativo alla conservazione di un assetto organizzativo già stabilito sembra doversi imporre, alla stregua del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e quantomeno in sede cautelare, su quello di natura strumentale del ricorrente, correlato alle aspirazioni di carriera dello stesso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

 

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

 

6 Ottobre 2016 | By More

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – Approvazione graduatoria per il conferimento – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016; ord., pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 584, ord., pres. Pennetti; rel. Bruno.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Approvazione graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato – omessa valutazione titolo preferenziale – so spendibilità .

La omessa valutazione del titolo preferenziale all’assunzione consente la sospensione dell’atto di approvazione della graduatoria

Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della delibera dell’ASP di Catania con cui è stata approvata la graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Il TAR ha ritenuto sussistenti i requisiti cautelari trasfusi nel ricorso, nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente ed ha fissato l’udienza di merito.

N. 00584/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01124/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2016, proposto da:

***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio; 

nei confronti di

****, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera dell’ASP di Catania n. 1177 del 14.04.2016 di approvazione della graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di C.P.S. – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

di ogni altro atto connesso, ivi compreso il bando indetto con deliberazione n. 85 del 22 gennaio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare, ad un primo esame, munito del necessario fumus di fondatezza nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente;

Ritenuto che nella fattispecie concreta le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di trattazione del merito, come previsto dall’art. 55, co. 10, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

accoglie la domanda cautelare attraverso la mera fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, co. 10, c.p.a. e per l'effetto fissa l'udienza pubblica del 26 Gennaio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

 

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

6 Ottobre 2016 | By More

PERMESSO DI SOGGIORNO – RINNOVO – DINIEGO – Sospendibilità. TAR Catania, sez. IV,ord. 8.7.2016, pres. Pennetti, rel. Savasta.

TAR Catania, sez. IV, 8.7.2016, n. 545, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Omessa valutazione attività lavorativa –Sospendibilità – Fissazione merito

Giustifica la concessione della misura cautelare ed il rinvio per la decisione di merito la omessa valutazione, in sede di rilascio del permesso di soggiorno, dell’espletamento di regolare attività lavorativa.

Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (id est il decreto del Questore della Provincia di Ragusa con cui ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti del ricorrente) e fissato contestualmente la trattazione nel merito del ricorso, avendo ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi, in quanto era stata omessa la circostanza che il ricorrente fosse già impiegato in attività lavorativa.

 

N. 00545/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00913/2016 REG.RIC.      

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 913 del 2016, proposto da:

***, rappresentato e difeso dall'avvocato **** domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a;

contro

Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del Questore della Provincia di Ragusa emesso in data 30-11-2015, di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ragusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il provvedimento impugnato omette di considerare che, al momento della sua adozione, il ricorrente era impiegato in attività lavorativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – accoglie la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.4.2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

6 Ottobre 2016 | By More

PERMESSO DI SOGGIORNO – RINNOVO – DINIEGO – Sospendibilità – Solo se il richiedente ha un lavoro stabile ed un reddito sufficiente. TAR Catania, sez. IV, 15.7.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.

TAR Catania, sez. IV, 15.7.2016, n. 557, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In difetto di comprovata attività lavorativa è legittimo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno.

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (id est il decreto del Questore della Provincia di Ragusa di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato) in quanto privo dei requisiti cautelari.

E’ stato accertato, infatti, che il ricorrente non svolgesse alcuna attività lavorativa in Italia.

Con l’Ordinanza cautelare n. 545 del 2016, invece, il TAR Catania ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Ragusa, in quanto, al momento della sua adozione, il ricorrente era impiegato in attività lavorativa che gli garantisse un adeguato sostentamento.

 

N. 00557/2016 REG.PROV.CAU.

. 01093/2016 REG.RIC.   

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2016, proposto da:

**, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso avv. ****;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del 12 maggio 2015, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa, con il quale è stato disposto il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

Ritenuto che, in assenza di attività lavorativa del ricorrente, il provvedimento impugnato appare privo delle mende rappresentate in ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

6 Ottobre 2016 | By More

INCARICO PROFESSIONALE – CONFERIMENTO – SELEZIONE – Non finalizzata alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato – Difetto di giurisdizione TAR Catania, sez. IV, 24.6.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, ord. 24.06.2016, n. 501.

Giurisdizione – Conferimento incarico professionale di collaborazione per tutor – Selezione non finalizzata alla costituzione di un pubblico impiego – Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nel caso di una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (né di parasubordinazione), quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa)

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare degli atti relativi alla procedura indetta dall’Ente resistente, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di collaborazione per 3 unità di tutor, ritenendo prima facie fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito sollevata dall’ente resistente.

La fattispecie de qua ha ad oggetto una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, né di parasubordinazione, quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Il TAR ha fatto propri i principi statuiti da un precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, sent. 5372/2015), che si è pronunciato in identica fattispecie, secondo cui“gli atti impugnati dalla ricorrente ineriscono ad una selezione per il conferimento di un incarico professionale a termine, cui non consegue la costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato;

ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole “controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

In identico caso: vedi Ordinanza Cautelare n. 499 del 24/06/2016

 

N. 00501/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00910/2016 REG.RIC.  

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2016, proposto da:

*****, rappresentata e difesa dall’avv. ***;

contro

Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. ***;

Commissione Esaminatrice Progetto Legalit-Ars;

nei confronti di

***, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

degli atti relativi alla procedura indetta dall’E.A.R. Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, concernente il conferimento dell’incarico di collaborazione per 3 unità di tutor nel progetto “Legalit-Ars”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo esame, appare fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adìto sollevata dall’ente resistente (cfr. sul punto Cons. Stato, IV, 5372/2015), venendo in rilievo nel caso in esame una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (né di parasubordinazione), quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Ritenuto, comunque, che il ricorso appare anche sprovvisto del necessario fumus di fondatezza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

1 Ottobre 2016 | By More

ESAMI AVVOCATO – PROVA ORALE – Giudizio di non idoneità. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 10.6.2016, pres. rel. Pennetti.

TAR Catania, sez. IV, ord. 10.6.2016, n. 461 e 460.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esami avvocato – Prova orale – Giudizio di non idoneità – Omessa predisposizione elenco di domande per ciascuna materia – Idoneita a supportare la concessione della misura cautelare.

La mancata predisposizione, per la prova orale degli esami di abilitazione per avvocato,  dell’elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimenti con cui i ricorrenti, a seguito dell'espletamento della prova orale, sono stati ritenuti non idonei all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2014-2015) e dei relativi verbali emessi dalle rispettive Sottocommissioni, obbligando, altresì, le Commissioni esaminatrici, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente i ricorrenti alla prova d’esame orale.

Come chiarito in fattispecie analoghe, il TAR ha evidenziato che le Commissioni esaminatrici non hanno predisposto ed utilizzato, per lo svolgimento della prova orale, il previsto elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte (cfr. TAR Catania n. 1502/2016); inoltre il modus operandi delle Commissioni è da ritenere contrastante con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali (vedi sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001).

 

N. 00461/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00926/2016 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 926 del 2016, proposto da:

Marco Randazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Iacona, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, Via Milano 42a;

contro

Ministero della Giustizia, Comm. Centrale Presso Min. Giustizia Per Esami Avvocato Sess. 2014, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento con cui il ricorrente, a seguito dell'espletamento della prova orale, è stato ritenuto non idoneo all'esercizio della professione di avvocato (sess. 2014-2015) e del relativo verbale emesso dalla Sottocommissione, datata 8-3-2016; nonché di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Comm. Centrale Presso Min. Giustizia Per Esami Avvocato Sess. 2014;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di poter valorizzare la censura sollevata in ricorso, con la quale si deduce la violazione dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994, da ravvisare nel fatto che la Commissione non ha predisposto ed utilizzato, per la prova orale, il previsto elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte (cfr. TAR Catania n. 1502/2016);

Considerato, in particolare, che il censurato modus operandi della Commissione è da ritenere contrastante “con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali” (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001);

Ritenuto pertanto sussistente sia il requisito del pregiudizio e sia quello del “fumus” col conseguente obbligo della Commissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente il ricorrente alla prova d’esame orale, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedimentali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Accoglie la suindicata istanza incidentale e, per l'effetto, ordina all’amministrazione di provvedere nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di aprile del 2017 come da calendario da redigersi successivamente.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

30 Settembre 2016 | By More

PERMESSO DI SOGGIORNO – PER LAVORO SUBORDINATO – Rinnovo – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 24.6.2016, ord. pres. Pennetti, rel. Bruno

 

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TAR Catania, sez. IV, ord.,  24.6.2016, n. 502, pres. Pennetti, rel. Bruno

1.Processo amministrativo – Istanza cautelare – Diniego rinnovo del permesso di soggiorno –  Lavoro subordinato – Reddito insufficiente – Idineità della motivazione.

E’ da ritenersi sufficientemente motivato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per inidoneità del reddito essendo insufficiente la dichiarata volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del silenzio tacito (equivalente a silenzio rigetto) serbato dalla Prefettura di Ragusa in sede di ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Ragusa (con cui era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa di reddito insufficiente).

Il TAR ha ritenuto insussistenti i requisiti cautelari in ragione della circostanza, non smentita dallo stesso ricorrente, dell’inadeguatezza del suo reddito, sebbene egli avesse evidenziato la propria diligente volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata.

 

N. 00502/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00785/2016 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2016, proposto da:

**, rappresentato e difeso dall'avv. ***;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa, Prefettura di Ragusa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio tacito, equivalente a rigetto, mantenuto dalla Prefettura di Ragusa in sede di ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Ragusa prot. 497/2014 PAS adottato il 4.05.2015;

del decreto del Questore di Ragusa prot. 497/2014 PAS adottato il 4.05.2015 con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa di reddito insufficiente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Questura di Ragusa – Prefettura di Ragusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’assunto circa l’insufficienza del reddito percepito, contenuto nel provvedimento impugnato, non viene smentito dal ricorrente, il quale si limita ad evidenziare solo la propria diligente volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata;

Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato appare esente dalle censure sollevate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

30 Settembre 2016 | By More