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EDILIZIA – SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIMESSIONE IN PRISTINO – AUMENTO DELLA SUPERFICIE COPERTA – Sospendibilità – TAR Catania, sez. IV, ord.,  25.7.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin.

TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 580, ord. pres. Pennetti, rel. Cumin.

Edilizia ed Urbanistica – Sospensione lavori – Rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Realizzazione volumi in eccesso rispetto a quelli legittimi  – Accertamento di conformità ambientale ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 – inammissibilità.

Non sussiste, alcuna esimente da “minimo impatto” per volumi realizzati in eccesso su aree vincolate.

E’ legittimo il diniego di accertamento di conformità di  volumi, eccedenti quelli legittimamente assentiti, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto tale accertamento può avvenire soltanto “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Non sussiste, nè per disposizione legislativa né per interpretazione giurisprudenziale delle norme vigenti, alcuna esimente da “minimo impatto” per volumi realizzati in eccesso su aree vincolate.

 

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa con cui è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori e la totale rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera.

Il TAR ha ritenuto che, indipendentemente dalla considerazione degli atti di pianificazione che condizionano la sanabilità dell’intervento edilizio in questione, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n.380/2001, sono stati comunque realizzati volumi in eccesso rispetto a quanto previsto nella concessione edilizia a suo tempo rilasciata;

Che,  a norma dell’art. 167, co. IV, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento di conformità da parte della corrispondente Soprintendenza può avvenire soltanto “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”;

Che non sussiste, né per disposizione legislativa né per interpretazione giurisprudenziale, alcuna esimente da “minimo impatto” dei volumi realizzati in eccesso su aree vincolate;

Che parte ricorrente non ha mai eccepito l’erroneità dei volumi assentiti con la concessione edilizia rispetto al progetto presentato;

La ricorrente è stata, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite della fase cautelare.

 

N. 00580/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00778/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2016, proposto da:

***, con domicilio eletto presso ***;

contro

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, in persona del Dirigente p.t.;
Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149; 

Comune di Modica, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ***

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento della resistente Soprintendenza n. 203 del 9-2-2016, con il quale è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori e la totale rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera a quattro stelle da realizzarsi in Modica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, dell’Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione Siciliana e del Comune di Modica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

– indipendentemente dalla considerazione degli atti di pianificazione che condizionano la sanabilità dell’intervento edilizio in questione a norma dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, per ammissione in gravame del relativo fatto, sono stati comunque realizzati volumi in eccesso per mc.375 rispetto a quanto previsto nella concessione edilizia a suo tempo rilasciata;

– a norma della lettera a) del quarto comma dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento di conformità da parte della corrispondente Soprintendenza può avvenire soltanto “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”;

– non sussiste, nè per disposizione legislativa né per interpretazione giurisprudenziale delle norme vigenti, alcuna esimente da “minimo impatto” dei volumi realizzati in eccesso su aree vincolate;

– la postulata erroneità in gravame dei volumi assentiti con la concessione edilizia rispetto al progetto presentato, non si è mai tradotta (quantomeno per quanto portato specificamente a conoscenza del Collegio…) in una specifica contestazione del relativo provvedimento da parte della ricorrente (che ne sarebbe stata invece onerata, ove avesse voluto comprovare la insussistenza di volumi realizzati in eccesso);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti delle tre Amministrazioni intimate, nella misura 200,00 (duecento/00), più IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle tre.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

 

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

30 Settembre 2016 | By More

SANITA’ – AGGREGATI DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA SPECIALISTICA DA PRIVATO – DETERMINAZIONE PER ANNO 2015 – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016; pres. Pennetti, rel. Cumin.

TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 585, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Sanità – Ricorso collettivo – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza medico-specialistica da privato anno 2015 – Omessa determinazione del danno subito del singolo ricorrente – requisiti specificamente previsti dal primo comma dell’art. 55 c.p.a – Inssussistenza

Nel caso di ricorso collettivo l’omessa individuazione del pregiudizio individuale preclude la concessione della misura cautelare per difetto dei requisiti di specificità  di cui al primo comma dell’art. 55 c.p.a., che vogliono quello (oltre che, implicitamente) esistente, ed ancora la dimostrazione della gravità ed irreparabilità del medesimo

 

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto dell’Assessore della Salute della Regione Sicilia dell’11.5.2016 n. 872, in rettifica al D.A. 2336 del 24.12.2015, che ha previsto la determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza medico-specialistica da privato per l’anno 2015 – con cui venivano modificati i valori da assegnare a ciascuna branca e conseguentemente si obbligava l’ASP di Siracusa agli adempimenti consequenziali.

Il TAR ha ritenuto che la riduzione del budget (da 4.521.000,00 euro a 3.918.000,00 euro) per l’intero aggregato delle “Branche a visita”, piuttosto che singolarmente in misura certa per ciascuna delle strutture sanitarie ricorrenti, non determina un danno grave ed irreparabile in capo alle stesse strutture ricorrenti.

 

N. 00585/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01160/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2016, proposto da:

***, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., e tutti rappresentati e difesi dall’avvocato ***, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, ***;

contro

Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Laboratorio di Analisi Cliniche ***. non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto dell’Assessore della Salute dell’11.5.2016 n. 872 – Rettifica D.A. 2336 del 24.12.2015. Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato anno 2015 – con il quale venivano modificati i valori da assegnare a ciascuna branca e conseguentemente si obbligava l’ASP di Siracusa agli adempimenti consequenziali;

– della nota del 23 giugno 2016;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, indipendentemente da qualunque valutazione circa la verosimile fondatezza o meno delle censure proposte con il ricorso in epigrafe, la riduzione del budget (da 4.521.000,00 euro a 3.918.000,00 euro) per l’intero aggregato delle “Branche a visita”, piuttosto che singolarmente in misura certa per ciascuna delle più strutture sanitarie ricorrenti, non individua ancora un pregiudizio individuale per le stesse, precludendo quindi al giudice adito la concessione della misura cautelare richiesta in base ai requisiti specificamente previsti dal primo comma dell’art. 55 c.p.a., che vogliono quello (oltre che, implicitamente) esistente, altresì “grave e irreparabile”;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe. .

Condanna le strutture sanitarie ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), più IVA CPA come per legge, in favore dell’unica amministrazione costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

 

30 Settembre 2016 | By More

SISMA DEL 2002 IN PROVINCIA DI CATANIA – CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, OPCM 3254/2002 – Concessione – Diniego – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25..2016, ord., pres. Pennetti, rel. Bruno.

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 25.07.2016, n. 586

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Richiesta di concessione del contributo per la riparazione dell’immobile colpito dal sisma presentata da erede a distanza ad emergenza conclusa per recupero somme spese da tempo – Diniego

Va rigettata la richiesta cautelare per il recupero parziale di una spesa effettuata diversi anni addietro dai danti causa per il recupero (parziale) di una spesa effettuata anni addietro dai loro danti causa collegata all’emergenza sima cessa da tempo.

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui è stata denegata la richiesta di concessione del contributo previsto dall’art. 2, co. 3, dell’OPCM 3254/2002 per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma del 2002;

La speciale normativa, introdotta con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disciplinato gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.

Nel caso di specie il TAR ha considerato il ricorso privo del necessario fumus boni iuris in quanto l’istanza per l’erogazione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’O.P.C.M. 3254/2002 sembrerebbe essere stata presentata per la prima volta, da un erede dei proprietari dell’immobile, nel mese di aprile 2016, quando ormai l’emergenza sisma era da molto tempo conclusa e non vi era, quindi, opportunità di erogare i “primi aiuti” necessari a restituire funzionalità agli immobili danneggiati;

Inoltre, anche il periculum in mora sarebbe insussistente dal momento che i ricorrenti tendono al recupero (parziale) di una spesa già effettuata diversi anni addietro dai loro danti causa;

 

N. 00586/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01180/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2016, proposto da:

***, rappresentate e difese dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, ***;

contro

Comune di ***non costituito in giudizio;

Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania – U.O.B. S.08.05, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di *** prot. 2291 del 19.04.2016 con il quale è stata denegata la richiesta di concessione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’OPCM 3254/2002 per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma del 2002;

nonché, di ogni altro atto connesso, ivi compreso, ove occorra, della nota del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania – U.O.B. S. 08.05 del 9-5-2016 n. 26614.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare privo del necessario fumus di fondatezza, tenuto conto del fatto che l’istanza di erogazione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’O.P.C.M. 3254/2002 appare ad un primo esame essere stata presentata – per la prima volta, da un erede dei proprietari dell’immobile – solo nel mese di aprile 2016, allorquando l’emergenza sisma era da molto tempo conclusa e non vi era quindi spazio per l’erogazione dei “primi aiuti” necessari a restituire funzionalità agli immobili danneggiati;

Ritenuto insussistente anche il periculum in mora, in ragione del fatto che le ricorrenti tendono al recupero (parziale) di una spesa già effettuata diversi anni addietro dai loro danti causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

respinge la domanda cautelare.

Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

 

Giancarlo Pennetti

21 Settembre 2016 | By More

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – PROROGA SINO AL 2020 – ALLA LUCE DEI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA – Compatibilità con il diritto comunitario – Tar Catania, sez. III, ordinanza 21.7.2016 (Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano)

Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 564, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio

1. Demanio e patrimonio – Concessione – Sulla compatibilità con il diritto comunitario della proroga delle concessioni demaniali marittime – Sussiste.

2. Demanio e patrimonio – Concessione – Sospensione – Pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile – Sussiste

1. Alla proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2020 non ostano nella specie i principi affermati da Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14.

2. Sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile nell’impossibilità per la società ricorrente di esercitare l’attività balneare nell’area oggetto di concessione nell’imminenza della stagione estiva.

Nota.

Il pronunciamento rappresenta una delle prime applicazioni dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 14/7/2016, n. 458/14, secondo cui è incompatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale che ha disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nell’ipotesi in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo e si tratti di autorizzazioni che possono essere rilasciate in numero limitato in ragione della scarsità delle risorse naturali, presupposti che – evidentemente – il T.A.R. non ha ravvisato nella fattispecie in esame.

N. 00564/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01112/2016 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2016, proposto da:

*** , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via ***;

contro

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Ufficio del Demanio Marittimo di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

– del decreto numero 411 del 18 maggio 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, comunicato con nota dell'Ufficio del Demanio Marittimo di Catania del 20 maggio 2016 prot. 33647, trasmessa a mezzo del servizio postale del 25 maggio 2016 e successivamente pervenuta, con cui si dispone la decadenza della concessione demaniale marittima n. 455/2007 rilasciata alla società ricorrente per il mantenimento di uno stabilimento balneare;

– di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso ove occorra, delle note dell'ufficio del Demanio Marittimo di Catania del 10 agosto 2015 prot. 4132 e del 23 febbraio 2016 prot. 11856.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e di Ufficio del Demanio Marittimo di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame della controversia, il ricorso appare complessivamente fondato, stante la proroga delle concessioni in argomento fino al 2020, cui, nel caso di specie, non ostano i principi affermati da Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14;

Ritenuto inoltre che sussiste, allo stato, il pregiudizio grave ed irreparabile, da rinvenirsi nella impossibilità per la società ricorrente di esercitare l’attività balneare nell’area oggetto di concessione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Accoglie l’istanza di misure cautelari e, per l'effetto, sospende l’impugnato provvedimento di decadenza.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 ottobre 2017.

Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1000,00, oltre oneri di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella Guzzardi, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario

20 Settembre 2016 | By More

PERSONALE AZIENDA OSPEDALIERA – RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE EX ART. 2052 DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE – Annullamento in autotutela della concessione – Ricorso del sindacato – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, ord., pres. rel. Pennetti.

 

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 25.7.2016, n. 587

1.  Mancato riconoscimento del beneficio economico al personale ex art. 2052 (Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego) del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento dell'amministrazione con il quale erano state revocate le delibere con le quali era stato riconosciuto il beneficio economico derivante dall'art. 2052 del D.Lgs n. 66/2010 (rubricato “Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego”); nonché della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui è stato espresso parere negativo al quesito circa il riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva al personale del servizio sanitario nazionale;

Sebbene l’art. 2052 del D. Lgs. 66/2010 ha previsto espressamente che Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

2.  Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell’INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.”, il TAR a rigettato l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati ritenendo insussistente nella sostanza il danno grave e irreparabile.

 

 

 

17 Settembre 2016 | By More

CONCORSO PUBBLICO – Impugnazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza in profili dell’area di Comparto e dell’area dirigenziale medica e professionale Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 12.05.2016, n. 367, Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin 1.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Selezione pubblica – Impugnazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza in profili dell'area di Comparto e dell'area dirigenziale medica e professionale

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria di cui al bando di concorso avente ad oggetto "selezione pubblica – per soli titoli – per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza in profili dell'area di Comparto e dell'area dirigenziale medica e professionale”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale impugnato con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti.

Il TAR, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha disposto la riformulazione della graduatoria di cui alla selezione pubblica de qua mediante attribuzione al ricorrente del punteggio per “l’avvenuto conferimento in suo favore dell’incarico di “responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, nonché ( per il) possesso della qualifica di Operatore Socio Assistenziale”.

Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ha comportato una violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza del CGA n. 617/2015, con cui era stato statuito che “immotivatamente l’Amministrazione non ha ritenuto valutabili (fra) i titoli vantati dal ricorrente … l’avvenuto conferimento in suo favore dell’incarico di “responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, nonché (il) possesso della qualifica di Operatore Socio Assistenziale”.

24 Giugno 2016 | By More

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) – Aiuti Comunitari – Strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) – Ordinanza TAR Catania, IV, 12.5.2016, Pres. G. Pennetti, rel. G. Cumin

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 361; Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin 1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Programma Sviluppo Rurale (PSR) – Aiuti Comunitari – Strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR).

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di archiviazione della domanda di aiuto – PSR Sicilia 2007/2015 misura 112 pacchetto giovani -, in quanto la documentazione della Camera di Commercio comprovante la data di insediamento dell’azienda del ricorrente non era stata prodotta in giudizio mentre era stata prodotta in allegato al ricorso gerarchico ovvero nella fase di decisione del ricorso amministrativo.

15 Giugno 2016 | By More

Divieto di detenere armi e munizioni Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 357; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno 1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Divieto di detenere armi e munizioni

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui la Prefettura di Catania ha disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione armi e munizioni, in quanto sprovvisto dei necessari requisiti cautelari, dal momento che la valutazione discrezionale operata dalla Prefettura risulta fondata sulla pronuncia di una condanna penale a carico del ricorrente per i reati di ingiuria e, soprattutto, di minaccia. Il TAR ha, altresì, condannato alle spese della fase cautelare.

15 Giugno 2016 | By More

ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO – Accesso alla prova orale – Elaborati scritti non sufficienti – TAR Catania, IV, 12.05.2016, ordinanze, pres. G. Pennetti, rel. Pennetti e Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 371 e 353; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno; P.M. Savasta

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di abilitazione alla professione di psicologo – Accesso alla prova orale – Elaborati scritti non sufficienti.

Il TAR ha rigettato le istanze di sospensione cautelare dei provvedimenti di non ammissione alla prova orale formulate dalla Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di Psicologo presso l'Università degli Studi di Messina. Quanto alla censura inerente la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 dei criteri di valutazione per l’esame, il TAR ha statuito che la motivazione non deve riguardare l’intera griglia di valutazione, ma deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo; Quanto all’ulteriore censura, relativa al breve lasso di tempo dedicato dalla Commissione alla correzione e valutazione di ciascun compito, il TAR non si discosta dall'indirizzo consolidato  (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 13-04-2016, n. 1446), in base al quale “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati: in primo luogo manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati”.

15 Giugno 2016 | By More

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – Diniego – TAR Catania, IV, 12.05.2016, ord. pres. G. Pennetti, rel. G. Cumin

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 368; Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin 1.

Processo amministrativo – Accesso agli atti amministrativi – Informativa prefettizia, diniego ai sensi dell’art. 24, co. VI, lett. c), L. 241/1990.

Il TAR ha rigettato la domanda di accesso agli atti amministrativi, proposta dalla società ricorrente considerato che sussiste la preclusione all’ostensione giacché essi risultano essere riconducibili al novero di quelli che, mediante ricorso a DD.MM. (nel caso di specie, ad opera del D.M. 415/1994), possono essere esclusi dall’accesso a norma della lettera c) del sesto comma dell’art. 24 della L. n. 241/1990, “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

15 Giugno 2016 | By More