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INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI E RAPPORTI SOCIETARI – Fattispecie (ord. Tar Catania, IV, 26.5.2015, n. 514, confermata da C.G.A. 4.9.2015, n. 547)

Tar Catania, IV, 26.05.2015, n. 514, ord. pres. Pennetti, est. Savasta (confermata da C.G.A. 4.9.2015, n. 547, ord., pres. Lipari, est. Mineo).

Ordine pubblico  e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Utilizzo transitorio di manodopera ed mezzo di lavoro – Irrilevanza.

Non sono di per sè indice di pericolo di condizionamento mafioso nè l’utilizzo transitorio di manodopera e di un mezzo di lavoro consentito da un fratello nè la semplice compartecipazione in una società in  presenza di particolari modalità.

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Nota

Il Tar ha accolto la domanda cautelare:

  • ritenuto che proprio il rapporto di parentela tra i due fratelli (e, quindi, la mancata instaurazione di un rapporto tra “estranei”) può giustificare l’utilizzo transitorio (e per periodi diversi) di manodopera e di un escavatore;
  • ritenuto che la compartecipazione in società terza, con le modalità descritte in ricorso e non smentite dall’Amministrazione, non sembra dirimente per stabilire la sussistenza di un collegamento tra le due ditte;
  • ritenuto, infine, che non può essere condiviso quanto affermato dall’Amministrazione circa la valenza dell’autorizzazione da parte del competente Giudice nei confronti dell’Amministratore giudiziario della Ditta G. S. di avvalersi della Ditta del ricorrente, poiché vero è che tale valutazione presuppone la mancata conoscenza dell’interdittiva antimafia da parte del giudice, ma tale circostanza avrebbe potuto essere significativa ove il provvedimento fosse stato adottato senza la conoscenza della collusione della Ditta G. S. con la mafia, in considerazione, per altro, delle altre ragioni, ad avviso del Collegio, insufficienti, per come sopra chiarito, a determinare il collegamento tra le due ditte.

Il C.G.A. ha confermato la decisione di primo grado ritenuto che allo stato non si manifestano motivi che possono giustificare di discostarsi dall’assetto cautelare deciso in prime cure.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – ESISTENZA DI “COINTERESSENZE ECONOMICHE” – Desumibili da intercettazioni telefoniche (ruolo di rilievo dell’istruttoria del giudice) – Tar Catania, IV, 27.11.2015 e C.G.A. 26.2.2016

Tar Catania, sez. IV, 27.11.2015, n. 1079, pres. Pennetti, rel. Savasta (rigetta domanda cautelare)

C.G.A. 15.1.2016, n. 80, ord. istr., pres. Zucchelli, est. Carlo de Mohac (dispone istruttoria)

C.G.A. 26.2.2016, N. 135, ord. pr. Zucchelli, est. Gaviano (annulla Tar Catania 1079/2015).

1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rilevanze delle cointeressenze economiche – Indizio rilevato da intercettazioni telefoniche – Sufficienze o meno.

2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Vizio di eccesso di potere – Verifica – Potere istruttorio da parte del giudice amministrativo – Richiesta di informazioni al prefetto sulle “risultanze investigative” svolte in momenti diversi.

1. Secondo il Tar il pericolo di condizionamento mafioso di un’impresa da parte di un’altra appartenente ad un parente coinvolto in reati di mafia è desumibile dall’esistenza di “cointeressenze economiche” (nel caso di specie emergenti da intercettazioni telefoniche).

2. Il giudice amministrativo d’appello  ha chiesto al prefetto chiarimenti sulle “risultanze investigative” con riferimento a due momenti diversi e, all’esito, ha accolto la domanda cautelare.

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Note

Le soluzioni dei giudici di primo e secondo grado sono contrapposte.

I provvedimenti impugnati sono:

– del provvedimento 28 luglio 2015 n. 42078 con il quale il Prefetto di Catania ha disposto l’interdizione della ricorrente ai sensi dell’art. 84, IV comma e 91 del d.lgs. 06.09.2011 n. 159;

– del provvedimento 21 settembre 2015 n. 50417 con il quale lo stesso Prefetto di Catania ha rigettato l’istanza della ricorrente di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di opere non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa ( white list);

Il Tar ha rigettato la domanda cautelare giudicando immune da vizi la valutazione di pericolo di condizionamento mafioso di una grossa impresa da parte di altra appartenente ad un parente coinvolto in reati di mafia, pericolo che il prefetto ha desunto da asserite “cointeressenze economiche” emergenti da intercettazioni telefoniche. Esattamente il Tar ha:

– ritenuto che il provvedimento impugnato appare condivisibile nella parte conclusiva in cui evidenzia che “tenuto conto di quanto precede, diventa verosimile ritenere che nei confronti della ALFA S.r.l., impresa di notevoli dimensioni (un fatturato medio di oltre 25 milioni di Euro negli ultimi tre anni caratterizzati, tra l’altro, dalla forte crisi economica, e 60 dipendenti rilevati nel solo 2015), appartenente alla “famiglia E.”, sussista il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ciò appare, peraltro dimostrato dalle evidenti cointeressenze economiche, di cui si è dato conto, intercorrenti tra il citato E.V. ed i cugini titolari della ALFA srl (dalle intercettazioni telefoniche sopra citate il citato E.V. tratta la ALFA s.r.l. come azienda di “famiglia” di cui può disporre liberamente)”;

– ritenuto che la contiguità tra i soci della ricorrente e l’ambiente mafioso catanese, e segnatamente con il predetto E.V., personaggio di spicco di tale contesto, emerge dalle intercettazioni telefoniche rappresentate nel provvedimento impugnato.

 Il C.G.A. invece ha  ordinato un approfondimento istruttorio  ritenendo:

– che sia necessario i fini del decidere chiarire quali siano gli elementi e le situazioni di fatto differenziali tra le risultanze investigative poste a base del provvedimento di iscrizione del 28 marzo 2014 e quelle poste a base dei provvedimenti di reiezione della istanza di rinnovo e della contestuale interdittiva antimafia del settembre 2015;

– che è necessario acquisire dalla Prefettura di Catania una circostanziata relazione su tali elementi differenziali.

Il C.G.A., a seguito dell’istruttoria, in riforma dell’ordinanza del Tar, ha sospeso i provvedimenti impugnati ritenuto che gli elementi forniti dall’Amministrazione in riscontro all’ordinanza interlocutoria si presentano, almeno ad un primo e sommario esame, di dubbia sufficienza ai fini della giustificazione del radicale mutamento di linea fatto segnare dall’azione amministrativa nei riguardi della società appellante ai fini di causa.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza delle cointeressenze economiche (Tar Catania, IV, 28.9.2015, confermata da CGA 15/2015)

Tar Catania, IV, 28.9.2015, n. 787, ord., pres. Pennetti, est. Cumin (confermata da C.G.A. 15.1.2016, n. 14, ord., pres. Zucchelli, est. Modica de Mohac).

1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica  – Informativa antimafia – Elementi solo indiziari del pericolo di infiltrazione mafiosa – Sufficienza.

2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica  – Informativa antimafia – Fatti risalenti nel tempo e condanne oggetto di impugnazione – Idoneità.

3. Ordine pubblico e sicurezza pubblica  – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza delle cointeressenze economiche.

1. La misura dell’interdittiva antimafia obbedisce a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso, potendo, perciò, restare legittimata anche dal solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (cfr. Cons. St., sez. III, 28/07/2015 n. 3707).

2. I tentativi d’infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da fatti risalenti nel tempo o sentenze penali ancora oggetto di impugnazione (cfr. Cons. St., sez. III, 24/07/2015 n. 3653).

3. Deve rigettarsi la domanda di sospensione dell’informativa antimafia nel caso in cui gli elementi investigativi rappresentati (in modo congruo e immune da censure di irragionevolezza) nel provvedimento impugnato, e legati alla trama di rapporti parentali e cointeressenze economiche con soggetti e imprese controindicate, evidenziano un complessivo quadro di possibile permeabilità dell’impresa ricorrente a condizionamenti della criminalità organizzata.

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Nota.

Il C.G.A ha confermato la decisione del Tar sottolineando che “dal provvedimento emerge non soltanto che persistono frequentazioni con parenti condannati per fatti di mafia, ma che intercorrono interessi economici in comune“.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – ATTUALITA’ ED EFFETTIVITA’ DEL PERICOLO – Carenza – Illegittimità (Tar Catania 23.10.2015, confermata da C.G.A.)

Tar Catania, 23.10.2015, n. 936, ord., pres. Pennetti, est. Cumin (confermata da C.G.A. 15.1.2016, n. 88, ord. pres. Zucchelli, est. Barone).

Ordine pubblico – Informativa antimafia – Elementi indiziari del pericolo di infiltrazione mafiosa – Requisito della attualità ed effettività – Mancanza – Illegittimità dell’interdittiva.

Il Tar ha sospeso il decreto n. … del 12-8-2015, con il quale la Prefettura di Catania ha emesso un’informativa interdittiva antimafia a carico della ricorrente, perchè  gli elementi indiziari valorizzati dalla Prefettura nel ritenere sussistente un pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno delle società che mettono capo al sig. C.G. non appaiono, allo stato, sufficienti per configurare “su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 27 febbraio 2015, n. 983).

Il C.G.A. ha confermato la decisione del Tar.

12 Maggio 2016 | By More

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, Pres. G. Pennetti, Rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 319

1. Processo amministrativo – istanza cautelare – affidamento in concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche – parcheggi – appalto – procedura aperta

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione di G.M. del Comune di Modica avente ad oggetto la "ricognizione ed indirizzi in ordine all'affidamento del servizio di sosta a pagamento”; nonché della consequenziale determinazione del responsabile del P.O. VIII Settore avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie d'Oro – indizione gara mediante procedura aperta"; nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale, ivi compreso il bando di gara per la Concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie d'Oro. Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare, compensando per l’effetto le spese della fase cautelare, ritenendo che il periclum in mora fosse correlato prevalentemente ad un pregiudizio futuro ed allo stato solo temuto, legato piuttosto alla scelta fra lavoratori da assumere ex novo alle dipendenze della società ***** S.r.l. (interamente partecipata dal Comune di Modica) e lavoratori da trattenere alle dipendenze della Modica Multiservizi s.p.a. (destinataria di una futura privatizzazione in base agli atti impugnati con il ricorso introduttivo).

10 Maggio 2016 | By More

SOSPENSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, pres. G. Penetti, rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 322

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incentivi alle Imprese

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha sospeso, per diciotto mesi, l'iter procedurale della pratica agevolativa di cui è titolare la ricorrente, compensando per l’effetto le spese della fase cautelare. Il relatore ha sollevato, preliminarmente, dubbi circa la giurisdizione del TAR adito. Nel merito del giudizio cautelare, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 8 (rubricato “Revoca delle Agevolazioni”), comma 1 lett. c) del Regolamento applicativo L. 488/92, il contributo va revocato in tutto o in parte “qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro”; Il giudice amministrativo ha ricondotto la fattispecie de qua, nell’ambito dell’esercizio di un potere vincolato.

10 Maggio 2016 | By More

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 316

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione (soltanto successivamente all’emissione del provvedimento impugnato è intervenuta la stipula di un contratto di lavoro in capo al ricorrente), compensando le spese del giudizio cautelare. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, tenuto conto del principio per cui la richiesta di permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente. Solamente su impulso dell’interessato, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno può essere, eventualmente, riesaminata dall’Amministrazione.

2 Maggio 2016 | By More

RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 313

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, in attesa di occupazione del ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, considerato che il ricorrente non ha contestato le puntuali argomentazioni di fatto e di diritto contenute nel provvedimento impugnato;

Note: sembra essersi consolidato, nella giurisprudenza di Codesto TAR, il principio per cui la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso, deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente; pertanto è necessario dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro in capo al richiedente (Cfr. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, n. 316).

2 Maggio 2016 | By More

RIGETTO DELLA DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 311

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rigetto domanda iscrizione all’albo degli avvocati

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente. Preliminarmente, il G.A. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto non ha adottato alcun atto tra quelli impugnati, e non essendo destinatario di alcuna domanda. Il G.A. ha rigettato l’istanza cautelare, in considerazione dell’irregolarità della notifica, effettuata illegittimamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, piuttosto che presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ha ritenuto, altresì, fondata l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Ordine resistente, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, considerato che il termine di legge per il deposito del ricorso va computato dal perfezionamento della notifica alla P.A., in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 c.p.a. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00

2 Maggio 2016 | By More

APPALTI: ANCORA SUI COSTI PER LA SICUREZZA –Tar Catania, sez. III, 21.4.2016.

Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 301, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.

1. Contratti – Offerta – Indicazione dei costi della sicurezza.

1. Il ricorso non appare fondato perché la fattispecie decisa appare differente da quella oggetto della rimessione (da parte del TAR Piemonte, Sez. II – ordinanza 16 dicembre 2015 n. 1745) alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale di compatibilità con i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), della normativa nazionale derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 (secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte): infatti, nel caso in esame, il bando ha prescritto tale obbligo, che però la ricorrente non ha assolto.

 

28 Aprile 2016 | By More