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SULLA SOSPENDIBILITA’ O MENO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE PECUNIARIA – Tar Catania, sez. III, 21.4.2016 – Valutazione del periculum.

Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 302, ordinanza. pres. Guzzardi, est. Brugaletta.

1. Giudizio cautelare – Presupposti –Sanzione disciplinare pecuniaria di 2/30 dello stipendio – Periculum – Insussistenza

1. Il TAR rigetta la domanda cautelare del provvedimento con il quale il Questore ha inflitto la sanzione della pena pecuniaria alla ricorrente, considerato che, ad un primo esa-me , a prescindere dalla valutazione del “fumus”, non si appalesano sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare in particolare sotto il profilo della mancanza, allo stato, della attualità ed irreparabililtà del danno a termini di legge (art. 55 CPA), attesa l’entità della trattenuta (2/30 di uno stipendio mensile) ed attesa l’eventuale risarcibilità a seguito della decisione di merito.

Nota.

La sezione, con ordinanza del 6.4.2016 n. 266 già massimata nel sito, ha sospeso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ma dando atto della sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte.

28 Aprile 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE: ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI LICENZA DI P.S. PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SALA GIOCHI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 8.4.2016

Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 08.04.2016, n. 282

Istanza cautelare – Accoglimento della richiesta di licenza di P.S. per svolgere l'attività di sala giochi – Provvedimento interdittivo non riconducibile esclusivamente al mero rapporto di parentela

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il diniego della licenza di P.S. per lo svolgimento dell'attività di sala giochi, avendo ritenuto che il diniego formulato dalla P.S. risultasse basato prevalentemente su fatti e circostanze relative al padre del ricorrente. Il mero rapporto di parentela, non giustifica, di per sé, l’adozione di provvedimenti interdittivi; Nel caso di specie, inoltre, il rapporto parentale sembrerebbe non essere caratterizzato dalla sussistenza dell’ordinaria affezione filiale.

18 Aprile 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE: DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 8.4.2016

Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 08.04.2016, n. 281

Istanza cautelare – Divieto di detenzione armi e munizioni – Rigetto dell’istanza cautelare per sufficiente motivazione dell’atto impugnato

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ritenendo insussistente il requisito del “fumus boni iuris”, in considerazione della sufficiente motivazione dell’atto impugnato, sia con riferimento ai presupposti di fatto che di diritto previsti dalla legge. L’Amministrazione resistente, anche sulla base delle considerazioni formulate dalla Questura di Catania, richiamate nel preambolo dell’atto impugnato, ha proceduto alla valutazione dei fatti in relazione in rapporto al requisito soggettivo della buona condotta ex art.138 del T.U.L.P.S.

18 Aprile 2016 | By More

SULL’ISTANZA DI TRASFERIMENTO DEL MILITARE AI SENSI DELL’ART. 33 L. 104/1992 IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE ORGANICA DELL’UFFICIO DI ASSEGNAZIONE – Tar Catania, sez. III, 6.4.2016 – ordinanza

TAR Catania, sez. III, 6.4.2016, n. 270, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Mulieri

1. Militare – Trasferimento – Istanza ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 – Rigetto motivato in relazione alla situazione organica dell’ufficio di assegnazione – Possibilità.

1. Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare del ricorrente: – CONSIDERATO che la richiesta del pubblico dipendente di trasferimento ad altra sede per pre-stare assistenza a congiunto portatore di handicap non configura un diritto incondizionato del ri-chiedente atteso che la P.A. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un pro-prio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, legge n. 104/1992, in presenza dell’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione, ri-spetto a cui le condizioni personali e familiari dello stesso sono inevitabilmente recessive (Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4200; Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073; T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 11/06/2015, n. 1343; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 08/02/2016, n. 274); – RILEVATO, in particolare, che il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2014, nr. 1677); – RITENUTO che, con riferimento al caso in esame, emergono con chiarezza le valutazioni ope-rate della resistente Amministrazione, che ha escluso la sussistenza delle necessarie condizioni per poter accogliere l’istanza della ricorrente, anche tenuto conto della situazione organica dell’Ufficio di assegnazione, e che tale elemento è di per sé sufficiente a suffragare l’impugnato diniego.

14 Aprile 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE: ORDINE DI RIESAME IN CASO DI OMESSO PREAVVISO E DI DIFETTO DI ISTRUTTORIA – Tar Catania 6.4.2016 – Ordinanza

TAR Catania, sez. III, 6.4.2016 n. 268, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Brugaletta.

1. Giudizio cautelare – Fumus – Fondatezza delle censure di difetto di avvio del procedimento e di istruttoria – Accoglimento istanza cautelare con ordine di riesame.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione della determinazione Direttoriale dell’8-11-2015, con cui è stata rigettata e non concessa la richiesta di trasferimento, ex art. 33 c. 5 Legge 104/92 , consi-derando – d che, ad un primo sommario esame, le censure formali (“difetto dell’avvio del procedi-mento”- prima censura- e “difetto di istruttoria” -terza censura-) dedotte nel ricorso appaiono prov-viste di profili di fondatezza e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione intimata di riesaminare motivatamente l’atto impugnato alla luce di quanto pro-spettato nel ricorso medesimo. Il provvedimento impugnato è la determinazione con la quale il Co-mune di Messina ha disposto la revoca dell’alloggio di proprietà comunale, già assegnato in loca-zione permanente al ricorrente.

14 Aprile 2016 | By More

RAPPORTO TRA PERICULUM E FUMUS NELLA DECISIONE CAUTELARE – Tar Catania, sez. III, 6.4.2016 – Sulla sospendibilità o meno della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione

TAR Catania, sez. III, 6.4.2016 n. 266, ordinanza, pres. est. Guzzardi

1. Giudizio cautelare – Presupposti – Sussistenza del fumus – Sospendibilità della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione.

2. Polizia penitenziaria – Capo scorta – Rappresentazione al superiore delle criticità del ser-vizio – Mancanza di illecito disciplinare.

1. Il TAR ha sospeso il del decreto emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Ammi-nistrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sicilia, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ai sensi dell'art. 3, punto 2, lett. F-g e della Deplorazione ai sensi dell'art. 4 punto 3 del D. Lgs. n. 449/92.

2. La sospensione è motivata per la sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte non sussistendo, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, i presupposti di illecito disci-plinare posti a base della sanzione irrogata, avendo il ricorrente, nella qualità di caposcorta, rappresentato al proprio superiore le criticità della disposta traduzione in relazione ai mezzi appre-stati non atti a garantire le specifiche esigenze di sicurezza trattandosi di traduzione di detenuti ad alta pericolosità, criticità che sono state valutate dai superiori ed hanno determinato l’affidamento del servizio ad altro nucleo

Conforme ordinanza Tar Catania, III, 6.4.2016 n. 269.

14 Aprile 2016 | By More

PROCESSO AMMINISTRATIVO – DECRETO PRESIDENZIALE ANTE CAUSAM – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Irreversibilità effetti

La sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare per la cessazione del “periculum in mora” comporta la cancellazione della causa dal ruolo camerale per la trattazione della domanda di sospensione cautelare ancorché la cessazione della situazione di “periculum” sia stata determinata dal precedente Decreto Presidenziale che, in tal modo, viene sottratto alla verifica collegiale e determina effetti irreversibili.

13 Aprile 2016 | By More

ESAMI ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE LEGALE – Giudizio Sintetico – Non basta – Assegnazione pun

Con ordinanza n. 197/2016 resa in data 11/03/2016 la IV sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto non legittimo l'operato della Commissione per l'esame di avvocato sessione 2014 che, chiamata a riformulare la valutazione dell'esame di un candidato, già ritenuto insufficiente, si è limitata a manifestare il proprio giudizio con sintetica seppur articolata motivazione, senza assegnare un punteggio alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo.

22 Marzo 2016 | By More

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – ISTANZA CAUTELARE – Periculum in mora – Iscrizione ipotecaria.

Con l'ordinanza in oggetto il TAR ritiene che l’iscrizione di ipoteca non determini la perdita del bene e, pertanto, non costituisca, in difetto di circostanze particolari che dimostrino la perdita di concrete possibilità di alienazione, un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione di una cartella di pagamento

11 Marzo 2016 | By More

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – VERIFICAZIONE – Contraddittorio

Con l'ordinanza in esame il TAR Catania, sulla base di recente indirizzo giurisprudenziale, afferma che in sede di verificazione il principio del contraddittorio ha carattere eventuale e non pieno, non avendo il verificatore alcun obbligo ad interloquire, durante le operazioni, con le parti processuali.

La decisione si pone in contrasto con quanto da ultimo statuito dal CGA con l'ordinanza 655 del 2015 , pubblicata in questo sito, che – in sede di verificazione –  ha invece disposto la comunicazione della bozza di relazione con possibilità per le parti di presentare osservazioni in via preventiva, facendo applicazione analogica di quanto previsto per la c.t.u. dall’art. 67 c.p.a.. 

10 Marzo 2016 | By More