Category: Sentenze
ENTI PUBBLICI – Organizzazione – Il TAR ribadisce il carattere sostanzialmente pubblico delle Società d’Ambito – Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2720, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Enti pubblici – Tipologia – Società d’Ambito – Natura Pubblica Enti pubblici – Tipologia – Società d’Ambito – Natura Pubblica – Sussiste – Omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT – Non rileva.
Il Tar accoglie la domanda di annullamento del provvedimento della Ragioneria Territoriale dello Stato, con il quale è stata rigettata l’istanza di nomina di Commissario ad acta ai sensi dell’art.9, comma 3 bis del D.L. 185/2008: – ritenuto che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, l’Autorità d’ambito è pacificamente riconducibile alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2° del D.Lgs. 165/2001, giacché essa esprime compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema, in assenza di contrarie previsioni, va ricondotto; – rilevato, con riguardo all’omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT, che i destinatari delle disposizioni concernenti la certificazione dei crediti derivanti da somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali sono, per espressa previsione contenuta nell’art. 9, comma 3 bis del D.L. 185/2006 “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che nello stesso senso si pone la disposizione contenuta nel 1° comma dell’art. 7 del D.L. 35/2013 in base al quale “le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (…) provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (…)”; – considerato, pertanto, che l’omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1 della legge n. 196/2009 non costituisce motivo ostativo alla registrazione sulla piattaforma elettronica, né rileva ai fini dell’individuazione delle pubbliche amministrazione tenute alla ricognizione dei debiti e alla certificazione dei crediti di cui al D.L. 35/2013.
NOTA: Il Tar ribadisce la natura sostanzialmente pubblica delle Società Ambito, già più volte affermata in sede di ottemperanza, sul presupposto che esse sono state costituite in adempimento di obblighi di legge e sono titolari di poteri amministrativi (ad esse trasferiti dagli enti locali) preordinati alla cura e gestione di servizi pubblici (acqua rifiuti).
ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – E’ illegittimo il mero voto numerico per la prova scritta di avvocato non accompagnato da motivazione almeno ob relationem
TAR Catania, sez. IV, Sentenza 6 ottobre 2016 n. 2546
Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Necessità di accompagnare il voto numerico da sintetica motivazione anche ob relationem ai criteri.
E’illegittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del solo voto numerico, in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, non contiene una motivazione sintetica del giudizio negativo quanto meno con il rinvio ai criteri generali ritenuti non soddisfatti.
Nota: il TAR rimeditando la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto di dover condividere il più recente indirizzo già riaffermato dalla stessa sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16) ha aderito al filone giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che anche sinteticamente consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale in quanto solo ciò consente di ripercorrere l’iter valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).
Nel caso esaminato la Commissione d’esame locale ha fatto propri i dettagliati criteri generali fissati dalla Commissione centrale individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame e pertanto, in sede di correzione degli elaborati, avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo. Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.
N. 02546/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2016, proposto da ****: , rappresentata e difesa dall'avvocato , con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, c.so delle Province 15;
contro
Ministero della Giustizia, IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del provvedimento di non ammissione agli esami orali per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I. La ricorrente ha partecipato alla sessione degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetta per l’anno 2015, tra le altre, presso la sede della Corte d’Appello di Catania.
I relativi elaborati scritti sono stati valutati dalla Sottocommissione di esami nominata presso la Corte d’Appello di Torino.
In esito a detta valutazione, gli elaborati della ricorrente hanno riportato i seguenti punteggi: diritto civile 27, diritto penale 28, atto giudiziario 25, per un punteggio complessivo di 80.
Tale risultato non ha consentito l’ammissione della stessa alle prove orali.
Con ricorso notificato il 20.9.2016 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali e gli atti ad esso connessi, affidandosi a varie censure.
L’Amministrazione, costituitasi, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza camerale del 6.10.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Il ricorso, essendo stato dato apposito avviso alle parti all’udienza camerale di trattazione, può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio esamina con precedenza la censura con la quale parte ricorrente si duole, sostanzialmente, dell’assolvimento della valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del voto numerico, in spregio ai principi e alle disposizioni che impongono l’obbligo di motivazione.
Occorre premettere che già l’art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933 stabilisce i seguenti criteri di valutazione:
“La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione”.
La Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, in data 1.12.2015, ha integrato tale elenco con i seguenti ulteriori elementi di valutazione:
a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;
d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza (il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale);
e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;
f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimeditare la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, di dover condividere il più recente indirizzo di non poche pronunce della Giurisprudenza di merito, invero già riaffermato da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16).
Secondo tali pronunce, l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale.
Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).
Nel caso degli esami de quibus, la Commissione d’esame locale ha fatto propri – in aderenza a quanto prescritto dal verbale dell’1.12.2015 della Commissione centrale – tutti i dettagliati criteri generali da quest’ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame.
Pertanto, in sede di correzione degli elaborati, la detta commissione locale avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.
Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.
In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall’elaborato corretto (ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc.), nonché, ove necessarie (in quanto non di per sé immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.
Del resto, parte della Giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. III, 10/02/2016, n. 253), muovendo dall'art. 46 della L. n. 247 del 2012, secondo il quale "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti", pur ammettendo <<che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione>> ha <<in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 settembre 2015, n. 4271, unitamente all'ordinanza n. 5167/2014 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio al caso de quo)>>.
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, pertanto, va disposto che la Commissione, in diversa composizione e nel rispetto del principio dell’anonimato, dovrà procedere, in osservanza dei criteri indicati, a una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
||
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO EX ART. 27 COD. STRADA – INFRASTRUTTURE IDRICHE – REGOLAMENTO – Previsione generalizzata della corresponsione – Illegittimità – Tar Catania, sez. III, Sentenza 19.9.2016 (con allegati atti processuali).
PER GENTILE CONCESSIONE DEL DIFENSORE ALLEGHIAMO IL RICORSO
Tar Catania, sez. III, 19.9.2016 n.2254, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio
1. Canone concessorio – canone concessorio non ricognitorio, art. 27 codice della strada – Sulla illegittimità del regolamento che prevede in modo generalizzato l’applicazione del canone.
2. Illegittimità del canone per le infrastrutture idriche collocate nel sottosuolo stradale in mancanza di impedimenti e limitazioni all’uso pubblico della strada.
1. Il canone ex art. 27 del codice della strada presuppone che l’opera determini un impedimento o una limitazione della funzione pubblica della strada.
2. La previsione generalizzata del canone è illegittima ed è inconciliabile con la gratuità di dette infrastrutture che devono essere ex lege e senza oneri messi a disposizione del gestore del servizio idrico.
Nota.
Il pronunciamento che si muove sul solco tracciato da precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato la questione per quanto riguarda le infrastrutture ENEL, è la prima volta che affronta la problematica con riguardo alle infrastrutture idriche.
(Salvatore Cittadino)
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SULLA EQUIPARAZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO CIVILE DI ESECUZIONE – Sull’estinzione del giudizio di ottemperanza nel caso di dissesto finanziario dell’ente – Tar Catania, sez. III, sentenza 21.7.2016 (Massime a cura di Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano)
Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 1997, pres. est. Guzzardi – Sentenza
1. Dissesto – Avvio o presecuzione giudizio di ottemperanza – Inbizione –Equiparazione del procedimento civile di esecuzione al giudizio di ottemperanza.
2. Processo amministrativo – Ottemperanza – Procedimento – sopravvenienza del dissesto applicabilità dell’art. 248 del D.Lgs. 267/2000 – Estinzione del giudizio.
1. In caso di dichiarazione di dissesto dell’ente locale, il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di ottemperanza.
2. La procedura di liquidazione dei debiti di cui all’art. 248 del D.Lgs. 267/2000 è dominata dal principio della “par condicio” dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'mprocedibilità del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
N. 01997/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02374/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2013, proposto da: ***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso ***;
contro
Comune di *** non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dal D.I. n° 30/08 reso dal Tribunale di Caltagirone – sezione distaccata di Grammichele
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale che con delibera del Consiglio Comunale n. 200 del 4/06/2014 è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune intimato;
Che secondo quanto stabilito dall'art. 248, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
Che la Sezione ha in più occasioni affermato di condividere l'autorevole orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 24 giugno 1998 , n. 4, secondo cui il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto (come nella specie) provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro è in tutto e per tutto equiparabile al giudizio di esecuzione e pertanto rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 226; Idem, sez. IV,10 agosto 2011, n. 4772).
Che infatti, tale procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della “par condicio” dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti dissennatamente contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6035; Idem, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035; sez. IV, 23 aprile 1999, n. 707; nonché Ad. plen., 24 giugno 1998, n. 4, resa in fattispecie governata dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993).
Che il credito di cui la parte ricorrente si duole appare appartenente alle tipologie il cui accertamento è rimesso alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Che, in conclusione, dunque, poiché il citato art. 248 TUEL sposta il soddisfacimento del credito dal piano dell’esecuzione individuale al piano della speciale procedura amministrativa di liquidazione, il Collegio non può fare altro che dichiarare l’estinzione del presente giudizio di ottemperanza.
Che, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto, con compensazione delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario
INFORMATIVA ANTIMAFIA – il TAR si esprime sulla valutazione del quadro indiziario – TAR Palermo, 23.7.2014 n.1951
TAR Palermo – Sezione Prima – Sentenza del 23 luglio 2014 numero 1951
Informativa antimafia – valutazione del quadro indiziario.
1.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Valutazioni del Prefetto sulla scorta di un quadro indiziario dal quale emergano rischi di infiltrazione – Emanazione – Possibilità – Sussiste – Fattispecie appalti pubblici.
Il Prefetto, nel rendere le informazioni richieste ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 252/1998, non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.
2.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Valutazione tentativi di infiltrazione – Fattispecie.
L’ampiezza dei poteri di accertamento, resa necessaria dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica che il Prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali, segnalazioni delle Forze dell’Ordine; accertate cointeressenze economiche con società riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti controindicati, o ritenuti di particolare interesse operativo dagli organi investigativi; dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.
3.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – E’ sindacabile solo sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità.
La discrezionalità delle valutazioni effettuata è particolarmente ampia ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità, con riferimento al significato attribuito agli elementi di fatto e all’iter seguito per pervenire a certe conclusioni (1).
(1) Consiglio di Stato, V, 1 ottobre 2010, n. 7260; IV, 14 aprile 2010, n. 2078 e VI, 18 agosto 2010, n. 5880, 14 aprile 2009, n. 2276.
4.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Giudizio sui rischi di inquinamento mafioso – Valutazione modalità operative delle organizzazioni criminali – Necessità.
Nel formulare un giudizio sui rischi di inquinamento mafioso, le Prefetture non possono non tener conto delle modalità operative secondo le quali operano le organizzazioni criminali, e della varia natura di rapporti intercorrenti tra gli associati, i favoreggiatori e i semplici fiancheggiatori delle predette organizzazioni, con la conseguenza che gli elementi sintomatici di una possibile ingerenza non possono essere valutati alla stregua di astratti modelli di comportamento o di vincoli interpersonali configurati in precisi modelli giuridici; piuttosto, i predetti indizi sintomatici vanno apprezzati in concreto, in relazione cioè allo specifico contesto sociale in cui sono stati raccolti e per il significato che possono assumere in detta trama di rapporti (2).
(2) C.G.A. in sede giurisd., 27 settembre 2011, n. 589.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – E’ illegittima se emanata esclusivamente sulla base di legami parentali – TAR Palermo 14.3.2012 n. 555
TAR Palermo – Sez. I– Sentenza – 4.3.2012, n. 555
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Emanata esclusivamente sulla base di legami parentali – Illegittimità
È illegittima l’informativa prefettizia antimafia emanata esclusivamente sulla base di legami parentali, in assenza di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce, e facendo addirittura riferimento ad un modus vivendi che immancabilmente discenderebbe dal vincolo parentale, il che non è sufficiente ad escludere un’impresa dal circuito dell’economia legale in quanto ragionevolmente sospettabile di essere a rischio di infiltrazioni di tipo mafioso (1).
(1) Consiglio Stato, sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 268
INFORMATIVE ANTIMAFIA E TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO – TAR Palermo 7.12.2012, n.2572
Tar Sicilia, Sezione Prima di Palermo, sentenza del 7.122012, n. 2572
Sulla natura delle informative antimafia negative e la contestuale tutela dell’ordine pubblico.
La Prima Sezione del TAR Palermo, pronunciandosi su una fattispecie nella quale la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti della Prefettura di Palermo sostenendo la violazione non solo di principi costituzionalmente garantiti ma anche l’eccesso di potere ed il travisamento dei fatti, ha anzitutto ritenuto che “…le informative antimafia negative non sono provvedimenti di carattere punitivo, per l’adozione dei quali è necessario individuare un elemento di colpevolezza nei riguardi dei soggetti a cui sono rivolte; attengono piuttosto alla natura dei provvedimenti di carattere preventivo – tutela avanzata – posti a presidio dell’ordine pubblico, volti ad evitare la possibile infiltrazione di ambianti criminali nel tessuto economico della società…”.
Il Tribunale Amministrativo, nel caso sottoposto al suo esame, ha inoltre ritenuto sussistente un rapporto attuale della società ricorrente con la criminalità organizzata, sul presupposto che gli “…elementi raccolti dall’amministrazione intimata non possano tout court essere ritenuti non attuali, in quanto superati dall’evoluzione degli assetti societari, che potrebbe assumere solo carattere formale. Conseguentemente non può ritenersi irragionevole la valutazione dell’amministrazione che, nell’ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto che tali elementi siano indice del pericolo di condizionamento dell’attività societaria, da parte della criminalità organizzata, ed ha quindi adottato il provvedimento impugnato…”.
SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO – TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016 (se al personale della Polizia di Stato ed equiparato spetta, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170, il rimborso delle spese di trasferimento anche senza esibizione dei relativi titoli di viaggio)
TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016, n. 905 – Pres. est. Guzzardi
1. Polizia di Stato – Trattamento economico ed indennità – Rimborso spese – Esibizione del titolo di viaggio – Necessità – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, spetta al pubblico dipendente comandato in missione ed impossibilitato a servirsi del mezzo autorizzato per carenza di posti il rimorso delle spese di viaggio anche senza l’esibizione del relativo titolo, nella nei limiti del costo del biglietto ferroviario e del traghetto di linea.
Nota
L’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007 n.170, Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), disciplina il trattamento di missione.
SULL’OBBLIGO DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI COMUNICARE LE CATTEREDE DISPONIBILI – Tar Catania, sentenza, 25.3.2016
Tar Catania, sez. III, sentenza 25 marzo 2016 n. 896, pres. Guzzardi, est. Brugaletta
La sentenza affronta il problema dell’accesso alle informazioni che non risultino da uno specifico documento.
Silenzio della p.a. – Silenzio inadempimento – Obbligo di provvedere – Istanza per acquisire informazione dalla p.a. – Sussistenza.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990 sussiste l’obbligo dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di concludere il procedimento avviato dall’interessato al fine di conoscere il numero esatto di cattedre disponibili per una determinata classe di insegnamento. Nota. La sentenza dà risposta positiva all’istanza del soggetto interessato ad acquisire le informazioni indispensabili alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi che non è possibile ottenere con lo strumento dell’accesso di cui all’art. 22, l. 241/1990, quando “non abbiano forma di documento amministrativo” (comma 4).
Nota
In senso conforme Tar Catanzaro 20.12.2014 n. 2248, che ha deciso il ricorso presentato dal pro-prietario di un terreno avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune sull’istanza con cui questi aveva chiesto di “comunicare tutte le informazioni relative alla procedura espropriativa e notificare gli eventuali atti adottati”. Il Tar ha così motivato l’accoglimento del ricorso: “Con riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente ha dimostrato di aver ereditato un terreno sul quale, in precedenza, era stata iniziata una procedura espropriativa i cui atti, tra i quali il decreto di occupazione d’urgenza, non sono stati notificati e comunicati …. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire un riscontro formale alla diffida del ricorrente, atteso che non è configurabile una diversa tutela dell'interesse del privato al rispetto del principio di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, come sostituito dalla legge n. 80/2005.” Nei casi decisi con le due sentenze sembra ragionevole rinvenire la fonte giuridica dell’obbligo di provvedere, presupposto della formazione del silenzio-inadempimento, quanto meno nelle “ragioni di giustizia ed equità” cui costante giurisprudenza riconosce l’idoneità a fare sorgere il detto obbligo (Tar Catania, 9.9.2010. n. 3686).
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – ESECUZIONE DEL GIUDICATO – Astreintes e crediti pecuniari – Tar Catania, II, ordinanza, 23.11.2015 n. 2725 – Pres. Vinciguerra, est. Leggio.
La corresponsione delle c.d. “astreintes” è esclusa in presenza di difficoltà dell’adempimento collegata a vincoli normativi o di bilancio e comunque è possibile per l’inadempimento degli obblighi di fare infungibili e non per l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie.
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Motivazione.
Ritenuto, invece, che non può accogliersi la domanda di corresponsione delle c.d. “astreintes”, posto che si ritengono sussistenti, nel caso di specie, quelle “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, co. 4, lett. e, del c.p.a., che si oppongono all’applicazione concreta dell’istituto, da ravvisare nella difficoltà dell’adempimento collegata a vincoli normativi e di bilancio (sul punto v. A.P. n. 15/2014, nonché TAR Napoli n. 6797/2014, TAR Catania n. 628/15 e n. 2487/2014);
Ritenuto inoltre che, poiché l’“astreinte” costituisce un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di fare infungibili, non appare equo condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, quando l’obbligo di cui si chiede l’adempimento costituisce, esso stesso, adempimento di un’obbligazione pecuniaria, dovendo considerarsi che, in tal caso, per il ritardo nell’adempimento sono già previsti dalla legge gli interessi legali, ai quali, pertanto, la somma dovuta a titolo di “astreinte” andrebbe ad aggiungersi, con effetti iniqui di indebito arricchimento per il creditore.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) respinge la richiesta dei ricorrenti di fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato;
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