Category: Sentenze
GIURISDIZIONE – Esula dalla giurisdizione del G.A. in sede di ottemperanza il sindacato incidentale sulla efficacia ai fini della sospensione delle procedure esecutive di una delibera di approvazione tardiva di un piano di riequilibrio pluriennale
TAR Catania, sez. I, Ordinanza 8 luglio 2015 n. 1860
Processo amministrativo – Esecuzione del giudicato – Delibera di adozione piano di riequilibrio. Interruzione del giudizio.
Processo amministrativo – Approvazione piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti – Prosecuzione giudizio ex art. 80, cpc –
L’avvenuta adozione della delibera di approvazione del piano di riequilibrio finanziario determina la sospensione delle azioni esecutive, ivi compresa l’attività del Commissario ad acta già insediato; fermo restando che intervenuta la decisione della Corte dei Conti di approvazione del piano di riequilibrio, o di rigetto del medesimo, il Comune dovrà senza indugio inviare alla Segreteria del TAR formale comunicazione, al fine della ripresa della procedura di esecuzione del giudicato.
La Segreteria, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, cod. proc. amm., darà avviso alle parti ed il giudizio proseguirà dietro istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi, a cura della parte più diligente, entro novanta giorni dalla ricezione di detto avviso.
Nota: Con l'ordinanza riportata (n. 1860/2015) il T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, nega che il giudice dell'ottemperanza, richiesto di chiarimenti da parte del Commissario ad acta ex art. 114 c.p.a., possa conoscere della perdurante efficacia o meno della sospensione delle procedure esecutive ex art. 243 bis, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000, successiva al diniego di approvazione di un piano di riequilibrio pluriennale e, quindi, alla sua approvazione, in difetto peraltro di alcun riavvio del procedimento e, comunque, posteriormente al decorso dei termini perentori previsti dall'art. 243 bis, co. 5, D.Lgs. n. 267/2000.
N. 01860/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02368/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2368 del 2013, proposto da:
***., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stornello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Catania, Via Centuripe 11;
contro
Comune di Pozzallo, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione somme, emessa dal G.E. del Tribunale di Modica in data 10.05.2012 nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 43/2012 R.G. Esec.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n. 1497/2014, emessa da questa Sezione per l’esecuzione del giudicato in epigrafe, con la quale è stato nominato Commissario ad acta il dott. Cosimo Costa;
Considerato che il Commissario si è insediato ed ha poi chiesto chiarimenti circa il suo mandato, in relazione alla sopravvenuta adozione della delibera consiliare n. 50 del 24.07.2014 con la quale il Comune di Pozzallo ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000;
Vista la successiva ordinanza n. 55/2015 del 18 dicembre 2014, con la quale questa Sezione ha fornito chiarimenti, concedendo al Commissario una proroga per la prosecuzione dell’incarico, stante la mancata approvazione – allo stato – della procedura di riequilibrio, salvi gli effetti della sopravvenienza dello stato di dissesto ex artt. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;
Vista la successiva nota del Commissario ad acta, depositata in giudizio in data 2 aprile 2015, con la quale: i) si segnala, nelle more, l’avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte del Comune di Pozzallo, effettuata con delibera consiliare n. 119 del 30.12.2014 (dunque, successiva alla camera di consiglio nella quale è stata adottata l’ordinanza collegiale n. 55/2015, ma antecedente alla pubblicazione di quest’ultima); ii)si chiede se il nuovo provvedimento di approvazione del piano determini la sospensione ex lege delle procedure esecutive (e conseguentemente, dell’azione commissariale), come previsto dall’art. 243 bis, co. 4; ovvero se tale effetto sospensivo debba ritenersi non operante in considerazione del fatto che la delibera di approvazione del piano (n. 119/2014 del 30.12.2014) è intervenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge (art. 243 bis, co. 5), decorrente dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio (ossia dall’11.08.2014);
Vista la memoria difensiva prodotta da parte ricorrente in data 28 aprile 2015, laddove (i) si asserisce che spetta al giudice amministrativo – quale giudice dell’ottemperanza (e non alla Corte dei conti, come dedotto in una nota del Comune) – la giurisdizione in ordine alla valutazione di tutte le questioni relative all’ottemperanza, ivi inclusa quella concernente la efficacia e tempestività della delibera consiliare n. 119/2014 di approvazione del piano; (ii) si esclude che l’adozione di quest’ultima delibera possa determinare la sospensione di tutte le procedura esecutive avviate nei confronti dell’ente, in quanto si tratta appunto di delibera tardiva, adottata al di là del termine legale di 90 giorni dalla decisione di avvio della procedura di riequilibrio;
Considerato che, invero, come correttamente dedotto da parte ricorrente, “La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, (ossia, entro i citati 90 gg., N.D.R.) il diniego dell'approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, (…)” aprono le porte del dissesto per l’ente locale interessato (v. art. 243 quater, co. 7);
Ritenuto, tuttavia, che le conclusioni dedotte dalla ricorrente quale conseguenza dell’applicazione della predetta norma non possono essere condivise, in quanto:
a) la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si svolge sotto la direzione e vigilanza della Corte dei conti e dell’apposita Commissione istituita presso il Ministero dell’interno;
b) la Corte dei conti, sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 243 quater, co. 3, “delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio”;
c) “La delibera di approvazione o di diniego del piano puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione” (art. 243 quater, co. 5);
Ritenuto, quindi, che le riportate norme dimostrano una precisa volontà del legislatore di assegnare alla sezione di controllo della Corte dei conti il ruolo di dominus della procedura, assegnando ad essa sia il compito di approvare il piano di riequilibrio, sia (rectius, alle sezioni riunite) anche le funzioni giurisdizionali sul provvedimento di rigetto del piano, con il conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (ordinario) a conoscere di tale impugnativa;
Ritenuto, altresì, che l’eventuale valutazione – anche in via incidentale – ad opera di questo giudice sulla tempestività o meno della delibera di accesso alla procedura di riequilibrio votata dal Consiglio comunale implicherebbe una pronuncia su poteri non ancora esercitati (dalla sezione di controllo della Corte dei conti), in violazione del divieto contenuto nell’art. 34, co. 2, c.p.a.;
Considerato che, a quanto fin qui esposto, va aggiunto che in base alla stessa legge (art. 243 quater, co. 5) “Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.”, con la conseguenza che è possibile individuare un regime continuativo di sospensione di tutte le azioni esecutive nei confronti dell’ente, che prende avvio al momento della adozione della delibera di accesso alla procedura di riequilibrio (v. art. 243 bis, co. 4) e si estingue (se vi è impugnazione) solo dopo la conclusione del giudizio avviato contro la delibera di rigetto del piano;
Ritenuto, in base all’ultima considerazione rassegnata, che non è possibile ipotizzare (come prospettato dalla ricorrente) che l’eventuale approvazione tardiva del piano di riequilibrio da parte dell’ente locale possa far riemergere le procedure esecutive poste in stato di sospensione, anche perché tale conclusione sarebbe in netto contrasto con l’avvio della procedura di dissesto che consegue alla mancata approvazione del piano;
Ritenuto, in sintesi, che l’avvenuta adozione della delibera n. 119/2014 determina la sospensione delle azioni esecutive, ivi compresa la presente, e, nella fattispecie, dell’azione del Commissario ad acta già insediato;
Considerato, quindi, che una volta che la Corte dei Conti avrà approvato il piano di riequilibrio, o ne avrà negata l’approvazione, il Comune dovrà senza indugio inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, al fine della ripresa della procedura di esecuzione del giudicato di cui sopra.
La Segreteria darà avviso di ciò alle parti ed il giudizio proseguirà dietro istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi, a cura della parte più diligente, entro novanta giorni dalla ricezione di detto avviso, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), dichiara la sospensione del giudizio fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del suindicato piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243 quater, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, onerando il Comune intimato di trasmettere alla Segreteria di questa Sezione il provvedimento di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, che sarà adottato dalla Corte dei Conti.
Dispone che il Commissario ad acta sospenda ogni intervento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Eleonora Monica, Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)