RSSCategory: b) T.a.r. Sicilia

INFORMATIVE ANTIMAFIA E TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO – TAR Palermo 7.12.2012, n.2572

Tar Sicilia, Sezione Prima di Palermo, sentenza del 7.122012, n. 2572

Sulla natura delle informative antimafia negative e la contestuale tutela dell’ordine pubblico.

La Prima Sezione del TAR Palermo, pronunciandosi su una fattispecie nella quale la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti della Prefettura di Palermo sostenendo la violazione non solo di principi costituzionalmente garantiti ma anche l’eccesso di potere ed il travisamento dei fatti, ha anzitutto ritenuto che “…le informative antimafia negative non sono provvedimenti di carattere punitivo, per l’adozione dei quali è necessario individuare un elemento di colpevolezza nei riguardi dei soggetti a cui sono rivolte; attengono piuttosto alla natura dei provvedimenti di carattere preventivo – tutela avanzata – posti a presidio dell’ordine pubblico, volti ad evitare la possibile infiltrazione di ambianti criminali nel tessuto economico della società…”.

Il Tribunale Amministrativo, nel caso sottoposto al suo esame, ha inoltre ritenuto sussistente un rapporto attuale della società ricorrente con la criminalità organizzata, sul presupposto che gli “…elementi raccolti dall’amministrazione intimata non possano tout court essere ritenuti non attuali, in quanto superati dall’evoluzione degli assetti societari, che potrebbe assumere solo carattere formale. Conseguentemente non può ritenersi irragionevole la valutazione dell’amministrazione che, nell’ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto che tali elementi siano indice del pericolo di condizionamento dell’attività societaria, da parte della criminalità organizzata, ed ha quindi adottato il provvedimento impugnato…”.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – ATTUALITA’ ED EFFETTIVITA’ DEL PERICOLO – Carenza – Illegittimità (Tar Catania 23.10.2015, confermata da C.G.A.)

Tar Catania, 23.10.2015, n. 936, ord., pres. Pennetti, est. Cumin (confermata da C.G.A. 15.1.2016, n. 88, ord. pres. Zucchelli, est. Barone).

Ordine pubblico – Informativa antimafia – Elementi indiziari del pericolo di infiltrazione mafiosa – Requisito della attualità ed effettività – Mancanza – Illegittimità dell’interdittiva.

Il Tar ha sospeso il decreto n. … del 12-8-2015, con il quale la Prefettura di Catania ha emesso un’informativa interdittiva antimafia a carico della ricorrente, perchè  gli elementi indiziari valorizzati dalla Prefettura nel ritenere sussistente un pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno delle società che mettono capo al sig. C.G. non appaiono, allo stato, sufficienti per configurare “su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 27 febbraio 2015, n. 983).

Il C.G.A. ha confermato la decisione del Tar.

12 Maggio 2016 | By More

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, Pres. G. Pennetti, Rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 319

1. Processo amministrativo – istanza cautelare – affidamento in concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche – parcheggi – appalto – procedura aperta

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione di G.M. del Comune di Modica avente ad oggetto la "ricognizione ed indirizzi in ordine all'affidamento del servizio di sosta a pagamento”; nonché della consequenziale determinazione del responsabile del P.O. VIII Settore avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie d'Oro – indizione gara mediante procedura aperta"; nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale, ivi compreso il bando di gara per la Concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie d'Oro. Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare, compensando per l’effetto le spese della fase cautelare, ritenendo che il periclum in mora fosse correlato prevalentemente ad un pregiudizio futuro ed allo stato solo temuto, legato piuttosto alla scelta fra lavoratori da assumere ex novo alle dipendenze della società ***** S.r.l. (interamente partecipata dal Comune di Modica) e lavoratori da trattenere alle dipendenze della Modica Multiservizi s.p.a. (destinataria di una futura privatizzazione in base agli atti impugnati con il ricorso introduttivo).

10 Maggio 2016 | By More

SOSPENSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, pres. G. Penetti, rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 322

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incentivi alle Imprese

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha sospeso, per diciotto mesi, l'iter procedurale della pratica agevolativa di cui è titolare la ricorrente, compensando per l’effetto le spese della fase cautelare. Il relatore ha sollevato, preliminarmente, dubbi circa la giurisdizione del TAR adito. Nel merito del giudizio cautelare, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 8 (rubricato “Revoca delle Agevolazioni”), comma 1 lett. c) del Regolamento applicativo L. 488/92, il contributo va revocato in tutto o in parte “qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro”; Il giudice amministrativo ha ricondotto la fattispecie de qua, nell’ambito dell’esercizio di un potere vincolato.

10 Maggio 2016 | By More

SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO – TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016 (se al personale della Polizia di Stato ed equiparato spetta, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170, il rimborso delle spese di trasferimento anche senza esibizione dei relativi titoli di viaggio)

TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016, n. 905 – Pres. est. Guzzardi

1. Polizia di Stato – Trattamento economico ed indennità – Rimborso spese – Esibizione del titolo di viaggio – Necessità – Esclusione.
 

Ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, spetta al pubblico dipendente comandato in missione ed impossibilitato a servirsi del mezzo autorizzato per carenza di posti il rimorso delle spese di viaggio anche senza l’esibizione del relativo titolo, nella nei limiti del costo del biglietto ferroviario e del traghetto di linea.

Nota

L’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007 n.170, Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), disciplina il trattamento di missione.

5 Maggio 2016 | By More

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 316

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione (soltanto successivamente all’emissione del provvedimento impugnato è intervenuta la stipula di un contratto di lavoro in capo al ricorrente), compensando le spese del giudizio cautelare. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, tenuto conto del principio per cui la richiesta di permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente. Solamente su impulso dell’interessato, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno può essere, eventualmente, riesaminata dall’Amministrazione.

2 Maggio 2016 | By More

RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 313

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, in attesa di occupazione del ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, considerato che il ricorrente non ha contestato le puntuali argomentazioni di fatto e di diritto contenute nel provvedimento impugnato;

Note: sembra essersi consolidato, nella giurisprudenza di Codesto TAR, il principio per cui la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso, deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente; pertanto è necessario dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro in capo al richiedente (Cfr. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, n. 316).

2 Maggio 2016 | By More

RIGETTO DELLA DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 311

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rigetto domanda iscrizione all’albo degli avvocati

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente. Preliminarmente, il G.A. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto non ha adottato alcun atto tra quelli impugnati, e non essendo destinatario di alcuna domanda. Il G.A. ha rigettato l’istanza cautelare, in considerazione dell’irregolarità della notifica, effettuata illegittimamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, piuttosto che presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ha ritenuto, altresì, fondata l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Ordine resistente, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, considerato che il termine di legge per il deposito del ricorso va computato dal perfezionamento della notifica alla P.A., in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 c.p.a. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00

2 Maggio 2016 | By More

APPALTI: ANCORA SUI COSTI PER LA SICUREZZA –Tar Catania, sez. III, 21.4.2016.

Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 301, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.

1. Contratti – Offerta – Indicazione dei costi della sicurezza.

1. Il ricorso non appare fondato perché la fattispecie decisa appare differente da quella oggetto della rimessione (da parte del TAR Piemonte, Sez. II – ordinanza 16 dicembre 2015 n. 1745) alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale di compatibilità con i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), della normativa nazionale derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 (secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte): infatti, nel caso in esame, il bando ha prescritto tale obbligo, che però la ricorrente non ha assolto.

 

28 Aprile 2016 | By More

SULLA SOSPENDIBILITA’ O MENO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE PECUNIARIA – Tar Catania, sez. III, 21.4.2016 – Valutazione del periculum.

Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 302, ordinanza. pres. Guzzardi, est. Brugaletta.

1. Giudizio cautelare – Presupposti –Sanzione disciplinare pecuniaria di 2/30 dello stipendio – Periculum – Insussistenza

1. Il TAR rigetta la domanda cautelare del provvedimento con il quale il Questore ha inflitto la sanzione della pena pecuniaria alla ricorrente, considerato che, ad un primo esa-me , a prescindere dalla valutazione del “fumus”, non si appalesano sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare in particolare sotto il profilo della mancanza, allo stato, della attualità ed irreparabililtà del danno a termini di legge (art. 55 CPA), attesa l’entità della trattenuta (2/30 di uno stipendio mensile) ed attesa l’eventuale risarcibilità a seguito della decisione di merito.

Nota.

La sezione, con ordinanza del 6.4.2016 n. 266 già massimata nel sito, ha sospeso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ma dando atto della sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte.

28 Aprile 2016 | By More