Category: b) T.a.r. Sicilia
ESAMI AVVOCATO – Commissione a “geometria variabile” – Tar Catania 15.12.2017, sentenza, pres. Bruno, est. Cumin
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PAT – NOTIFICA RICORSO A MEZZO PEC – NOTIFICA ALL’INDIRIZZO PEC DIVERSO DA QUELLO INSERITO NEL REGISTRO TENUTO DAL MIN. GIUSTIZIA – OMESSA COSTITUZIONE – IRRILEVANZA DELLA QUALIFICAZIONE IN TERMINI DI INESISTENZA/NULLITA’ – NON RICONOSCIBILITA’ DELL ERRORE SCUSABILE IN DIPENDENZA DEL DOVERE DEL DIFENSORE DI INDIVIDUARE L’INDIRIZZO FISICO O VIRTUALE – INAMISSIBILITA’ DEL RICORSO VA DICHIARATA – TAR, Catania, II, Sent.4.12.2017 n. 2806/2017 Pres. Brugaletta – Est. Elefante (la sentenza richiama i diversi orientamenti in materia e ribadisce propri precedenti in termini)
TAR CT 2806 2017PAT – NOTIFICA ATTO INTRODUTTIVO – NOTIFICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALL’ INDIRIZZO RICAVATO DA IPA – INAMMISSIBILITÀ ANCORCHÉ L’AMMINISTRAZIONE ABBIA OMESSO DI ATTIVARE UN INDIRIZZO PEC UTILIZZABILE AI FINI DELLA NOTIFICA – TAR Palermo, Sent. 13 luglio 2017 n. 1842 Presidente Cogliani, Relatore Criscenti
CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza – TAR Catania, IV, ord. 23.3.2017, pres. Pennetti, rel. Burzichelli
TAR Catania, IV, 23.3.2017, n. 221, pres. Pennetti, rel. Burzichelli
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – AIUTI DI STATO – CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza.
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione, condannando alla rifusione delle spese della fase cautelare, della disposizione del Dirigente Generale Capo del Dipartimento della Protezione Civile Regione Siciliana – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio, nonché del del verbale della 1^ Commissione di Valutazione danni per l’erogazione dei contributi di cui agli artt. 3, comma 1, della O.P.C.M. 3825/2009, 7, comma 2, della O.P.C.M. n. 3865/2010 e 1 della O.C.D.P.C. n. 117/2013.
Il Collegio ha rilevato che l’art. 3, terzo comma, dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3825/2009, introdotto dall’art. 7 dalla successiva ordinanza n. 3865/2010, prevede un contributo per la ricostruzione o delocalizzazione ai proprietari di un’unità immobiliare distrutta che alla data dell’evento calamitoso fosse adibita ad abitazione considerata principale. L’immobile in questione, però, non appare essere stato danneggiato, pur trovandosi all’interno di una zona interessata da eventi franosi (ragione per cui l’immobile stesso è stato dichiarato inagibile). Invero, nell’ordinanza contingibile e urgente del 2012 si pone il divieto di dimora nei fabbricati all’interno della zona perimetrata senza distinguere, però, fra fabbricati danneggiati e non danneggiati. Inoltre, nelle ordinanze contingibili e urgenti dell’anno 2010 è stato disposto che gli interessati non possano utilizzare, per ragioni precauzionali, la loro abitazione, senza, però affermare che la loro abitazione sia stata danneggiata. Dalle perizie di stima e dai corredi fotografici risulta, infine, che l’immobile è in ottimo stato di conservazione, avuto riguardo, in particolare, al fatto che nella perizia di stima si afferma che “le pareti sono perfettamente intonacate sia all’esterno che all’interno”, che “gli impianti non presentano deterioramenti” e che “l’immobile si trova in perfetto stato”.