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APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE: illegittimo se l’oggetto è indeterminato ed il corrispettivo è esiguo – TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, pres. est. Cogliani
TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, n. 334, pres. est. Cogliani.
CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE – PROCEDURA – Violazione legge professionale e regole procedure selettive – Illegittimità.
E’ illegittimo per violazione del decoro professionale e contemporaneamente dei principi di massima partecipazione e leale concorrenza nelle procedure selettive pubbliche l’appalto indetto da un Comune per l’affidamento del servizio giuridico-legale, stante l’indeterminatezza del contenuto delle prestazioni richieste al professionista e l’esiguità del compenso previsto. Da qui l’annullamento di tutti gli atti della procedura e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Nota
Il TAR ha accolto il ricorso con il quale l’Ordine degli Avvocati di Palermo ha impugnato gli atti della procedura di affidamento del servizio giuridico-legale indetta dal Comune di Monreale, per la durata di 24 mesi.
Il TAR, dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento (All. B D. Lgs n°163/2006, in quanto procedura antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016) ha ritenuto che la mancanza di determinazione dell’oggetto dell’incarico, oltre che l’esiguità del compenso previsto, sono elementi idonei non soltanto a ledere l’autonomia ed il decoro della professione forense, ma anche a comprimere la partecipazione alla procedura selettiva, alterandone in radice lo svolgimento in violazione delle regole della concorrenza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. Secondo il Tribunale, il previsto obbligo del professionista di portare a termine, oltre la scadenza del contratto, tutte le cause instaurate “sino all’esecutività della sentenza”, senza previsione di ulteriore compenso, comporta lo svolgimento di un servizio “senza una definizione temporale e sostanzialmente gratuito per un tempo indeterminato”. E ciò incide sulla stessa correttezza dell’attivazione “di una procedura di tipo comparativo, idonea a consentire, a tutti gli aventi diritto, di partecipare, in condizioni di parità ed uguaglianza, alla selezione per la scelta del miglior contraente”.
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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – D.l.lgt. 19.8.1917, n. 1399 (T.U. SUL TERREMOTO DI MESSINA DEL 28.12.1908) – Perdurante vigenza – Garanzie partecipative della L. 241/1990 – Applicazione in via integrativa – TAR Catania, II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante
TAR CATANIA, Sez. II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante
1. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina – Mancata abrogazione – Non esclude l’applicazione in via integrativa della L. 241/1990 e delle garanzie partecipative dalla stessa previste
2. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Decreto di espropriazione – Mancata comunicazione avvio del procedimento – Illegittimità
3. Procedimento amministrativo – L. 241/1990 – Principio del giusto procedimento – Fondamento e rilevanza costituzionale.
4. Leggi, Decreti e Regolamenti – L. 241/1990 – Posizione di legge rinforzata
1. La circostanza per cui il D.Lgt. n. n.1399/1917 non sia stato espressamente abrogato non esclude che alla legge n. 241/1990 – e quindi ai diritti partecipativi ivi garantiti in primis con la interlocuzione degli interessati – possa e debba comunque riconoscersi una funzione integrativa
2. Avendo la legge n. 241/1990 attuato un processo circolare, assumendo così il ruolo di legge generale “rinforzata” ad efficacia integrativa – condizionata dal criterio della ragionevolezza, nel cui ambito assume certamente importanza il fattore tempo – rispetto agli altri testi normativi “speciali” (quale appunto il D.Lgt. 1399/1917), ne consegue che nel caso in esame andava garantita almeno in fase finale la partecipazione degli ricorrenti interessati. Ciò proprio in ragione del fatto che la partecipazione di questi ultimi avrebbe consentito un maggior approfondimento (rectius, aggiornamento) istruttorio ai fini della determinazione delle indennità espropriative ma soprattutto all’acquisizione di elementi sopravvenuti, e cioè che l’area in questione aveva subito rilevanti trasformazioni urbanistiche, risultando attualmente in gran parte edificata.
3. Pur non essendo espressis verbis sancito in Costituzione, il principio del giusto procedimento, in quanto corollario della democraticità dell’ordinamento statale, ha ormai fondamento e rilevanza costituzionale, e quindi, in ultima analisi, carattere vincolante nei confronti del legislatore anche statale.
4. Tra la Costituzione e la legge del procedimento amministrativo n. 241 del 1990 si è instaurato un indissolubile “processo circolare”, alla cui stregua deve essere valutato l’ordinamento nel suo complesso: la legge 241/1990 ha cioè ormai assunto la posizione di legge sostanzialmente rinforzata.
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RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – TAR Catania, sez. IV, ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 154
RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU IN QUANTO PRIVA DI UN TERMINE FINALE DI EFFICACIA
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente avente ad oggetto: “Servizio di raccolta e trasporto RSU. Divieto di rimozione dei cassonetti stradali adibiti alla raccolta differenziata di carta e cartone imballaggi in plastica, bidoni, cestini contenitori RUP e quant'altro attualmente dislocato sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti di proprietà di proprietà della ricorrente" ; nonché dell’ulteriore ordinanza sindacale con cui l’Amministrazione comunale ha disposto l’affidamento temporaneo alla ditta controinteressata del servizio di raccolta e trasporto RSU del Comune di Modica, nonché la condanna del Sindaco al risarcimento integrale del danno subito a causa dell'abusivo utilizzo, da parte di soggetto terzo e su disposizione dell’Amministrazione resistente, dell'attrezzatura di proprietà della ricorrente Impresa.
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, sospendendo solamente in parte l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui è stata disposta la requisizione in uso di beni strumentali all’espletamento del servizio di raccolta e trasporto RSU (attrezzatura di proprietà dell’impresa ricorrente), in quanto priva di un termine finale di efficacia, apparendo fondata la relativa censura sollevata in ricorso. Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione dovrà rideterminarsi attraverso la correzione dell’impugnata ordinanza, o attraverso l’adozione di una nuova ordinanza emendata dal rilevato vizio.
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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 151
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare delle note con cui Invitalia ha comunicato alle ricorrenti l’esito negativo della fase di ammissione del progetto presentato, condannandole in solido al pagamento delle spese della fase cautelare.
Il TAR ha ritenuto che ad un primo e sommario esame difetti il requisito del fumus boni iuris, in quanto: a) in relazione al progetto della prima impresa ricorrente, il provvedimento di esclusione appare giustificato dal fatto che la società proponente non avesse prodotto l’impegno bancario di cofinanziamento, né in allegato alla domanda, né dopo il ricevimento del preavviso di rigetto, omettendo altresì di dichiarare il possesso di tale necessario atto persino in questa sede processuale; b) il progetto della seconda società ricorrente appare legittimamente non ammesso, in applicazione dell’art. 14, co. 2, lett. b) del DM Sviluppo economico 9/12/2014, che contempla interventi di "ampliamento della capacità di un’unità produttiva “esistente”, carattere, quest’ultimo, che difetta nel caso in esame.
AVVOCATO – ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 31.01.2017, Pres. Pennetti, Rel. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 31.01.2017, n. 87 Pres. Pennetti Est. Cumin
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – valutazione nel merito degli elaborati – impossibilità
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del verbale della 1^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Torino, del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2015; nonché del verbale della Commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania, con il quale si dichiara la ricorrente non ammessa a sostenere la prova orale; Il TAR, pur considerando verosimile la fondatezza della censura relativa all’erronea ricorrezione dell’elaborato della ricorrente relativa all’atto giudiziario, ha, tuttavia, ritenuto che l’effettiva tutela delle ragioni della ricorrente non può avvenire senza una valutazione della correttezza del voto di 25/50, attribuito alla stessa per il parere di diritto penale, che però, secondo la delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio amministrativo, non sembra poter essere effettuata dal Collegio senza sconfinare entro l’ambito della valutazione di merito dei singoli elaborati, preclusa invece al G.A. per prevalente giurisprudenza (cfr., ex plurimis e più di recente, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sent. 2 novembre 2016, n. 10831).
ART. 73 DEL CPA – Ordinanza di assegnazione del termine per memorie su questioni rilevate d’ufficio anche se il rilievo è operato in udienza – Tar Palermo, sezione III, udienza del 6.2.2017, pres. Cogliani, est. Maisano
Tar Palermo, sezione III, verbale di udienza (ordinanza) del 6.2.2017, ricorso n. 2697/2016, pres. Cogliani, est. Maisano
1. Processo amministrativo – Questione rilevabile d’ufficio – Applicazione dell’art. 73, terzo comma, cpa – Ordinanza di assegnazione del termine per il deposito di memorie – applicabilità anche se la questione è rilevata in udienza
All’udienza di discussione la causa è stata introitata per la decisione con concessione di un termine a difesa (20 giorni) per memorie per interloquire su una questione di inammissibilità rilevata d’ufficio.
Nota.
Il Tar Palermo, pur avendo rilevato d'ufficio in udienza, una questione di inammissibilità del ricorso, non si è limitato ad indicarla in udienza pubblica, per sollecitare la discussione orale sul punto, come è previsto nel primo capoverso dell’art. 73 cpa, ma, applicando estensivamente quanto previsto nel secondo capoverso, il quale disciplina la diversa ipotesi di rilevamento della questione di inammissibilità dopo il passaggio in decisione della causa, ha concesso un termine per il deposito di memorie.
Si afferma, quindi, una interpretazione evolutiva dell’art. 73 cpa, in attuazione del principio della tutela piena ed effettiva della giurisdizione amministrativa, enunciato nell’art. 1 dello stesso cpa e dei principi del contraddittorio e della speditezza del processo amministrativo tutelati dall’art. 2.
Salvatore Cittadino .
LEGGE 104/1992 – Al fine di godere dei permessi retribuiti l’assistenza non deve essere né in atto né esclusiva – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 975, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Pubblico impiego – Permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 – Esclusività e continuità dell’assistenza – Non richiesti ai fini del godimento di permessi.
Il T.A.R. accoglie la domanda cautelare proposta avverso il provvedimento di diniego del beneficio di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/92 (tre giorni di permesso –anche continuativi- per mese retribuiti e coperto da contribuzione figurativa) per assistere il suocero, portatore di handicap in condizione di gravità:
- Ciò considerato che le valutazioni poste a fondamento del diniego non appaiono, ad un primo esame, in sintonia con la vigente normativa di settore, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2015, n. 3875/2015; TAR Piemonte, sez. I, 25 gennaio 2013, n. 105; Cons. Stato, 9 luglio 2012, n. 4047; 30 luglio 2012, n. 4291 e 18 ottobre 2012 n. 5378);
- E ritenuto, in particolare, che l’atto impugnato, richiamando la necessità che il dipendente svolga il ruolo di “referente unico” del parente disabile e che l’assistenza sia già in atto al momento della richiesta, sembra implicitamente richiamare i presupposti della “esclusività” e della “continuità” dell’assistenza che non sono più previsti dalla vigente disciplina di settore.
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AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 986 – AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – MUTUO PER DANNI DA USURA.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con il quale è stato concesso al ricorrente un mutuo per danni da usura in misura pari ad € 54.216,33, in luogo di quello precedentemente quantificato in € 148.747,48.
Il TAR ha ritenuto che tutti gli atti interni al procedimento in esame, diversamente da quanto affermato nel ricorso per motivi aggiunti, sono stati trasmessi al ricorrente, a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi, come risulta dalla documentazione versata in giudizio dalla resistente, di guisa che il ricorrente si trova nella condizione di poter pienamente comprendere le ragioni che hanno portato alla determinazione del mutuo concessogli.
CIRCOLAZIONE STRADALE – RITIRO DELLA PATENTE PER GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E/O IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 988 – CIRCOLAZIONE STRADALE – CODICE DELLA STRADA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE – RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA – GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio nella parte in cui stabilisce che il ricorrente potrà conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dalla definitività della sentenza; nonché del provvedimento prefettizio con cui è stata negata l’autorizzazione al rilascio di un nuovo documento di guida; Il TAR ha ritenuto di non poter concedere l’invocata misura cautelare, dovendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale che, riformando anche la pronuncia indicata in ricorso, ha affermato che “Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida sotto l'influenza dell'alcool (artt. 186 e 186-bis) e quella in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato” (C.d.S., III, 2416/2016).
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 983 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dai ricorrenti avverso le determinazioni della Questura.
Il TAR ha ritenuto che il provvedimento oggi impugnato è solo il decreto prefettizio che ha deciso, con esito negativo, il ricorso gerarchico proposto avverso le note della Questura con le quali è stata respinta la richiesta di revisione dei provvedimenti di DASPO già adottati e notificati circa due anni addietro ai ricorrenti; che tali provvedimenti di DASPO, autonomamente lesivi, anche nella sola parte in cui impongono il divieto di accesso alle strutture sportive, non sono stati mai impugnati in sede giurisdizionale; che pertanto il sindacato giurisdizionale innescato con il ricorso debba essere esercitato solo sul citato provvedimento prefettizio; che i provvedimenti della Questura, emessi su richiesta di riesame avanzata dai ricorrenti dopo la sentenza della Corte di cassazione (nonché il decreto di decisione del ricorso gerarchico) hanno omesso, legittimamente, di tenere conto della decisione della sentenza della Corte di cassazione, dato che questa è intervenuta unicamente su una misura accessoria al DASPO, avente autonoma valenza lesiva, sindacabile solo dal giudice ordinario. Ha inoltre considerato che gli atti della Questura adottati in risposta alla richiesta di riesame costituiscono meri “atti confermativi” e non “provvedimenti propri di conferma” del non impugnato originario provvedimento (il DASPO) che inibiva l’accesso a determinati luoghi; che, per pacifica giurisprudenza, gli atti confermativi non sono suscettibili di autonoma impugnazione, in quanto non esprimono attività di rivalutazione e di riesercizio del potere amministrativo; che il decreto di decisione del ricorso gerarchico non risulta affetto dai denunciati vizi in quanto avente ad oggetto solo un atto confermativo, e non l’originario DASPO; che l’originario DASPO non può oggi essere surrettiziamente sottoposto all’esame del giudice amministrativo, pena l’elusione dei termini di decadenza che ne regolamentano l’impugnazione.