RSSCategory: b) T.a.r. Sicilia

SICUREZZA PUBBLICA – ARMI ED ESPLOSIVI – Obbligo di riesame a seguito di fatto nuovo (archiviazione GIP) – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 22.10.2016, pres. Pennetti, rel. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 22.10.2016, n. 791, pres. Pennetti, rel. Savasta.

Sicurezza pubblica – Armi ed esplosivi – Porto di arma d'ordinanza – Divieto fuori dal servizio – Per pendenza di procedimento penale – Sopravvenuta archiviazione del C.I.P. – Obbligo di riesame

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento  con cui il Prefetto ha diffidato il ricorrente a portare l'arma d'ordinanza quale agente di polizia penitenziaria esclusivamente durante lo svolgimento del servizio, depositandola a fine turno presso l'armeria della caserma in cui presta la propria attività, ritenuto che il provvedimento impugnato è stato comunque condizionato all’esito del procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P., e che l’Amministrazione deve, pertanto, esitare le istanze di riesame introdotte da parte ricorrente, in considerazione della detta sopravvenuta circostanza.

Nota: il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento adottato dalla Prefettura di Enna, con cui il Prefetto della provincia di Enna ha diffidato il ricorrente a portare l'arma d'ordinanza con cui presta l'attività di Agente di polizia penitenziaria esclusivamente durante lo svolgimento del servizio, depositandola a fine turno presso l'armeria della caserma in cui presta la propria attività e ciò fino alla definizione del procedimento penale a suo carico. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato è stato condizionato dall’esito del procedimento penale a carico del ricorrente, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Enna; L’Amministrazione deve, pertanto, esitare le istanze di riesame introdotte da parte ricorrente, in considerazione della detta sopravvenuta circostanza.

 

 

4 Novembre 2016 | By More

EDILIZIA – Abusi – sanzione pecuniaria – La crisi economica incide sul contemperamento degli interessi in sede cautelare – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 723, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Edilizia – Abusi – Ordinanza di ingiunzione per sanzioni amministrative. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum – Contemperamento degli interessi – Prevalenza dell’interesse privato alla sopravvivenza dell’azienda – Sussiste – 

Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta da una impresa per sospensione di ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative in materia edilizia: – ritenuto che l’immediato esborso di euro 20.000,00 (salvo rivalsa all’esito di un giudizio che, secondo l’ordinaria durata dei procedimenti, non potrebbe intervenire in tempi ravvicinati) possa concretizzare, specie nell’attuale congiuntura economica sfavorevole, un significativo pregiudizio, tale da poter compromettere la sopravvivenza (o comunque la solvibilità) di imprese di dimensioni medie, sovente già afflitte dai noti, cronici, ritardi nei pagamenti dei clienti anche pubblici; – e quanto alla ripetibilità delle somme eventualmente versate, occorre tener conto della peculiare situazione degli enti locali siciliani, un gran numero dei quali ha progressivamente deliberato procedure di riequilibrio o addirittura dissesto, con evidente compromissione delle ragioni dei creditori

4 Novembre 2016 | By More

ENTI PUBBLICI – Organizzazione – Il TAR ribadisce il carattere sostanzialmente pubblico delle Società d’Ambito – Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2720, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Enti pubblici – Tipologia – Società d’Ambito – Natura Pubblica Enti pubblici – Tipologia – Società d’Ambito – Natura Pubblica – Sussiste – Omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT – Non rileva.

Il Tar accoglie la domanda di annullamento del provvedimento della Ragioneria Territoriale dello Stato, con il quale è stata rigettata l’istanza di nomina di Commissario ad acta ai sensi dell’art.9, comma 3 bis del D.L. 185/2008: – ritenuto che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, l’Autorità d’ambito è pacificamente riconducibile alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2° del D.Lgs. 165/2001, giacché essa esprime compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema, in assenza di contrarie previsioni, va ricondotto; – rilevato, con riguardo all’omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT, che i destinatari delle disposizioni concernenti la certificazione dei crediti derivanti da somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali sono, per espressa previsione contenuta nell’art. 9, comma 3 bis del D.L. 185/2006 “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che nello stesso senso si pone la disposizione contenuta nel 1° comma dell’art. 7 del D.L. 35/2013 in base al quale “le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (…) provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (…)”; – considerato, pertanto, che l’omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1 della legge n. 196/2009 non costituisce motivo ostativo alla registrazione sulla piattaforma elettronica, né rileva ai fini dell’individuazione delle pubbliche amministrazione tenute alla ricognizione dei debiti e alla certificazione dei crediti di cui al D.L. 35/2013.

NOTA: Il Tar ribadisce la natura sostanzialmente pubblica delle Società Ambito, già più volte affermata in sede di ottemperanza, sul presupposto che esse sono state costituite in adempimento di obblighi di legge e sono titolari di poteri amministrativi (ad esse trasferiti dagli enti locali) preordinati alla cura e gestione di servizi pubblici (acqua rifiuti).

4 Novembre 2016 | By More

EDILIZIA – CONCESSIONE IN SANATORIA – Diniego – Sospensione

TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 762 ord. Pres. est. Elefante

1. Edilizia Urbanistica – Abusi edilizi – Concessione o permesso in sanatoria- Sanzione pecuniaria – Esame ammissibilità – Necessità.

2. Giudizio cautelare- fumus – omessa valutazione del profilo – ordine di riesame del provvedimento impugnato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la domanda cautelare avverso il provvedimento di  diniego del permesso di sanatoria astrattamente definibile mediante una sanzione pecuniaria considerato la fondatezza della censura in merito alla sussumibilità della fattispecie tra quelle astrattamente definibili mediante pagamento di una sanzione avente di natura solo pecuniaria. -disponendo che il Comune resistente provveda a valutare tale profilo ed integrare eventualmente il provvedimento impugnato entro il termine di giorni trenta dalla notifica/comunicazione dell’ordinanza.

28 Ottobre 2016 | By More

CASSA INTEGRAZIONE – Situazione di crisi aziendale – TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, ord. – Pres. est. Brugaletta

TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 767  ord. Pres. est. Brugaletta,

1. I.N.P.S. – Richiesta di integrazione salariale- Ammissione cassa integrazione – Situazione di crisi aziendale – Discrezionalità tecnica

2. Processo amministrativo- Giudizio Cautelare- Fumus – Insussistenza- Situazione di crisi aziendale – Discrezionalità tecnica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare avverso il provvedimento adottato dall’’INPS avente ad oggetto la reiezione alla richiesta di integrazione salariale nonché avverso il silenzio serbato dal Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee –aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di diniego dell’ammissione alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi con l’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale.

28 Ottobre 2016 | By More

OSARE IN SEDE CONCORSUALE NON PAGA

TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 765, ord., pres. Brugaletta, est. Burzighelli.

Concorso – Autotutela – Annullamento di alcuni quesiti equivoci o fuorvianti e disorientanti – Attribuzione del punteggio alle risposte esatte – Esclusione del peso delle risposte a tali quesiti per rispetto della par condicio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti avverso la graduatoria -riformulata in autotutela dall’amministrazione- nonché avverso gli atti presupposti emessi dalla commissione esaminatrice del concorso -con i quali si era proceduto ad annullare alcuni quesiti erronei – ritenendo di non dovere attribuire il prescritto punteggio per le risposte comunque esatte fornite dai ricorrenti in relazione ad alcuni quesiti equivoci o fuorvianti in quanto l’annullamento è stato disposto al condivisibile fine di riequilibrare la posizione di chi avesse prudentemente evitato di rispondere a fronte dell’incongruenza fra domanda e risposte con quella di chi, invece, avesse “osato” una risposta nella speranza che la stessa coincidesse con quella prescelta dalla commissione esaminatrice, ovvero avesse risposto nell’inconsapevolezza di tale incongruenza.

28 Ottobre 2016 | By More

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO- regolare attività lavorativa e disponibilità di un reddito che gli permetta un adeguato sostentamento in Italia. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, pres. est. . Pennetti.

Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, n. 428, pres. est.  . Pennetti.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Questura di Catania con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del ricorrente, invitandolo, contestualmente, a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni.

Il TAR ha ritenuto che i motivi di censura proposti dal ricorrente e la documentazione allegata al ricorso non sono idonei ad intaccare l’impianto dell’impugnato diniego, incentrato sull’esiguità del reddito del ricorrente.

Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di svolgere regolare attività lavorativa e la disponibilità di un lecito reddito sufficiente al sostentamento in Italia.

 

26 Ottobre 2016 | By More

SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER I SOGGETTI DISABILI MAGGIORENNI – Tar Catania, sez. III, ordinanza 21.7.2016 (Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado) Massima redatta da Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano

Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 568, pres. Guzzardi, est. Mulieri – Ordinanza

1. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado – Sussiste.

2. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Limite di iscrizione di alunni maggiorenni disabili – Applicabile solo per la scuola dell’obbligo.

1. In materia di istruzione pubblica, non si rinviene dal tessuto normativo alcuna disposizione che osti all’iscrizione dell’alunno disabile, il quale abbia già compiuto diciotto anni, alla prima classe della scuola secondaria di II grado, emergendo la volontà del legislatore di favorire percorsi di istruzione con carattere di continuità tra i diversi gradi della scuola.

2. La regola per cui l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado per gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del diciottesimo anno d’età – superato il quale, gli stessi hanno il diritto di completare gli studi frequentando appositi corsi per adulti – vale solo per il completamento della scuola dell’obbligo, e non già ai fini dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado (conforme, T.A.R. Palermo n. 2520/2013; T.A.R. Reggio Calabria n.17/2015).

26 Ottobre 2016 | By More

ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENZE – Prova orale – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016, pres. G. Penetti; rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 12.5.2016, n. 364, pres. G. Penetti, rel.F. Bruno

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di avvocato – Abilitazione all’esercizio della professione forense – Esame orale

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento (verbale della II^ sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2014, presso la Corte di Appello di Catania) con cui la ricorrente è stata dichiarata, all’esito della prova orale, non idonea all’esercizio della professione di avvocato, ordinando alla Commissione, in diversa composizione, di riconvocare la ricorrente per la riedizione della prova orale, rispettando le disposizioni la cui violazione è stata dedotta col motivo di ricorso.

Il TAR ha ritenuto che il ricorso appare fondato nella parte in cui deduce la violazione della regola che impone la preventiva predisposizione di un elenco di domande, relativo ad ogni materia d’esame, da sottoporre a ciascun candidato mediante sorteggio (cfr. in giurisprudenza, ex multis, Tar Catania, IV, 789/2016; 2943/2015; 2331/2015; CGA 682/2015).

26 Ottobre 2016 | By More