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SULL’ORARIO “LIMITE“ PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI NEI GIORNI DI SCADENZA – ore 12,00 oppure ore 24,00?
Allo stato non è chiaro l’orario “limite” per il deposito delle memorie rispetto alle udienze di merito e quali siano le conseguenze in caso di inosservanza.
Si riporta sia il comma 4 dell’art. 4 del’All. 2 al CPA che il comma IV dell’art. 9 del DPCM 40/2016
Art. 4 comma dell’art. 4 All. 2 al CPA
- E’ assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo (1).
Art. 9 DPCM 40/20126
- Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita’ telematiche deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito.
Secondo la giurisprudenza prevalente, il deposito oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile rispetto sia alle camere di consiglio che alle udienze pubbliche , è da considerarsi tardivo per cui le memorie risultano inutilizzabili.
Aderiscono alla superiore tesi i seguenti Organi di Giustizia
Tar Catanzaro, sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291
“ In via preliminare, precisa il Collegio che non sono utilizzabili ai fini del giudizio la memoria e gli atti depositati dalla resistente p.a. il 26.06.2018, alle ore 17:03.
Stabilisce l’art. 55, comma 5, c.p.a. che “le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”. Ha quindi chiarito il Consiglio di Stato che “il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti, ove avvenga oltre le ore 12:00 si considera effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo”. In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, dopo l’entrata in vigore del p.a.t., come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136).”
C.g.a. 6 giugno 2018, n. 344
“5. In primo luogo, per definire il quadro esatto delle difese delle parti, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata da Nam quanto alla memoria di conclusiva di Parknet, per essere stata quest’ultima depositata nell’ultimo giorno disponibile, oltre le ore 12.00.
L’eccezione pone all’attenzione del Collegio la questione relativa alla corretta interpretazione da dare all’art. 4 dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. dove, per un verso, è scritto che “E’ assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito”; e, per altro verso, che “Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
L’apparente antinomia tra queste due previsioni – la prima tesa a sfruttare a pieno le possibilità e il funzionamento ininterrotto del processo telematico; la seconda riproduttiva di un canone incentrato invece sulla considerazione del fattore umano e sull’organizzazione degli uffici, in particolare delle segreterie – si può spiegare ove si riferisca la prima scadenza a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; laddove, invece, la seconda scadenza va riferita agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito.
Misura quanto mai opportuna – sia consentito osservare ancora – al cospetto dei riti accelerati di cui all’art. 119 c.p.a. dove come noto i termini processuali sono dimidiati, e del tutto necessaria per i riti camerali, a cominciare dagli affari cautelari. Per essi, il termine di produzione delle memorie e dei documenti è sino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, che diventano nei riti speciali (ad esempio in materia di contratti pubblici) un solo giorno. Sicché è irrinunciabile – se non si vuole ledere il diritto di difesa, come anche i canoni salienti del giusto processo- che quell’unico giorno sia almeno il più pieno possibile, concedendo al giudicante un tempo minimo per conoscere (degli ultimi atti) della causa e poter quindi deliberare nel rispetto della piena collegialità.
Nella vicenda in esame, da quanto osservato discende quindi la tardività della memoria di Parknet, depositata oltre le ore 12.00 dell’8 maggio, ultimo giorno consentito ai sensi dell’art. 73 c.p.a., e quindi da considerarsi effettuata il giorno successivo (v., in senso conforme, Cons. St., III, n. 3136/2018).
Cons. St., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136
“1. Il Collegio dà atto del tardivo deposito della memoria da parte del Comune di Poggibonsi, effettuato l’ultimo giorno 9 aprile 2018, alle ore 15,36 (orario di invio dello scritto difensivo) e, dunque, oltre il termine perentorio delle ore 12. Il comma 4 dell’art. 4 dell’all.to 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha infatti previsto che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
Tale norma va interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del Pat), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.
In altri termini, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.
Concretizzando tale principio nella pratica: a) se è depositata alle ore 13 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., una memoria la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.
Della memoria del Comune di Poggibonsi (il quale non ha chiesto alcun differimento nella trattazione della causa), dunque, il Collegio non terrà conto al fine del decidere perché in violazione dei termini a difesa stabiliti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a..”
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Mentre invece la IV sezione del Consiglio di Stato ( sentenza 3309 del 1.6.2018) :
“13. Non può invece ritenersi tardivo il deposito della signora Cantoni del 5 febbraio 2018.
Tale deposito, come eccepito dagli appellanti nella loro memoria del 15 febbraio 2018, sarebbe intervenuto telematicamente oltre le ore 12 della stessa giornata e quindi tardivamente ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. (in particolare, alle ore 17,57 del 5 febbraio 2018, ultimo giorno per il deposito della memoria prima dell’udienza di merito).
- In realtà, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.
Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall’art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell’ultimo giorno).
Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora.
Cons. St., sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3309
Considerando che si tratta di una questione particolarmente rilevante , sarebbe auspicabile , più che un chiarimento legislativo, una rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ex art. 13 bis All. 2 del CPA al fine di chiarire la valenza della succitata norma e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del termine delle ore 12 rispetto all’ultimo giorno utile rispetto sia alle udienze pubbliche che alle camere di consiglio ove si trattano gli affari cautealari.
Personalmente ritengo che, ai sensi dell’art. 9 del DPCM 40/2016, l’orario limite delle ore 12,00 sia applicabile esclusivamente ai depositi effettuati in vista delle sole camere di consiglio ove si trattano questioni cautelari e non delle udienze di merito.
Ciò, oltre che per il dato testuale, anche perché la differenza di orario ( ore 12,00 oppure 24,00) non incide sensibilmente nè sui termini a difesa , nè sulla possibilità per il magistrato di esaminare la questione, in ragione dei termini ben maggiori ( anche se dimezzati sono sempre giorni 20,15 e 10 ) rispetto a quelli previsti per la trattazione delle questioni cautelari ( due giorni liberi o in determinate materie, solo un giorno libero) .
Risulta invece opportuno (e coerente con le altre norme sul PAT) il deposito entro le ore 12,00 per gli atti a ridosso delle camerali anche in ragione della necessità della copia d’obbligo da depositare entro gli orari di chiusura delle segreterie.