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ENTI PUBBLICI – Organizzazione – Il TAR ribadisce il carattere sostanzialmente pubblico delle Società d’Ambito – Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2720, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Enti pubblici – Tipologia – Società d’Ambito – Natura Pubblica Enti pubblici – Tipologia – Società d’Ambito – Natura Pubblica – Sussiste – Omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT – Non rileva.
Il Tar accoglie la domanda di annullamento del provvedimento della Ragioneria Territoriale dello Stato, con il quale è stata rigettata l’istanza di nomina di Commissario ad acta ai sensi dell’art.9, comma 3 bis del D.L. 185/2008: – ritenuto che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, l’Autorità d’ambito è pacificamente riconducibile alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2° del D.Lgs. 165/2001, giacché essa esprime compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema, in assenza di contrarie previsioni, va ricondotto; – rilevato, con riguardo all’omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT, che i destinatari delle disposizioni concernenti la certificazione dei crediti derivanti da somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali sono, per espressa previsione contenuta nell’art. 9, comma 3 bis del D.L. 185/2006 “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che nello stesso senso si pone la disposizione contenuta nel 1° comma dell’art. 7 del D.L. 35/2013 in base al quale “le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (…) provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (…)”; – considerato, pertanto, che l’omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1 della legge n. 196/2009 non costituisce motivo ostativo alla registrazione sulla piattaforma elettronica, né rileva ai fini dell’individuazione delle pubbliche amministrazione tenute alla ricognizione dei debiti e alla certificazione dei crediti di cui al D.L. 35/2013.
NOTA: Il Tar ribadisce la natura sostanzialmente pubblica delle Società Ambito, già più volte affermata in sede di ottemperanza, sul presupposto che esse sono state costituite in adempimento di obblighi di legge e sono titolari di poteri amministrativi (ad esse trasferiti dagli enti locali) preordinati alla cura e gestione di servizi pubblici (acqua rifiuti).
CASSA INTEGRAZIONE – Situazione di crisi aziendale – TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, ord. – Pres. est. Brugaletta
TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 767 ord. Pres. est. Brugaletta,
1. I.N.P.S. – Richiesta di integrazione salariale- Ammissione cassa integrazione – Situazione di crisi aziendale – Discrezionalità tecnica
2. Processo amministrativo- Giudizio Cautelare- Fumus – Insussistenza- Situazione di crisi aziendale – Discrezionalità tecnica.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare avverso il provvedimento adottato dall’’INPS avente ad oggetto la reiezione alla richiesta di integrazione salariale nonché avverso il silenzio serbato dal Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee –aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di diniego dell’ammissione alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi con l’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale.
IL D.L. 31.8.2016 N. 168 SUL PAT
Il d.l. 31.8.2016 n. 168, interviene nuovamente sul PAT in vista dell'entrata in vigore fissata per l'1.1.2017, dedicando all'argomento il capo II ed in particolare l'art. 7. Alleghiamo il testo.