RSSCategory: Contratti

SOA – Unico sistema di qualificazione al disotto dei 20 ml. di euro –  Danni da omessa aggiudicazione – Criteri – CGA 21.12.2017, pres. Deodato, est. Simonetti.

26 Gennaio 2018 | By More

DANNI DA MANCATA AGGIUDICAZIONE – Responsabilità di tipo oggettivo – Impossibilità di quantificazione automatica (art. 124 c.p.a.) – Quantificazione  in via equitativa nel 5% dell’importo offerto. – Tar Catania, I, 22.12.2017, pres. Burichelli, est. Monica

13 Gennaio 2018 | By More

PENALI CONTRATTUALI – Obbligo di dichiarazione in gara ex art. 80, comma 5, d.lgv. 50/2016 – Sussistenza solo in caso di “non contestazione” o di “definitività” –  C.g.a. 28.12.2017, pres. Deodato, est. Gaviano.

4 Gennaio 2018 | By More

LEGITTIMAZIONE DELLA CAMERA AMMINISTRATIVA E DIVIETO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER GLI INCARICHI LEGALI – Tar Puglia 11.12.2017.

      TAR  Puglia, II, 11.12.2017, n. 1289, sentenza, pres. Serlenga, est. Colagrande.

18 Dicembre 2017 | By More

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA – PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITA’ DELLA MEDIA E DELLE OFFERTE – APPLICABILITA’ ANCHE NELL’IPOTESI DI ESCLUSIONE DI IMPRESE IN GARA CON CONFRONTO A COPPIE – TAR SICILIA – CATANIA – Sezione Terza – Sentenza 13.04.2017 N. 805 – Pres. Savasta – Est. Boscarino

10 Giugno 2017 | By More

LA MEDIA NON CAMBIA E LA TUTELA GIURISDIZIONALE SVANISCE. Osservazioni alla norma dettata dal comma 2-bis introdotto nell’articolo 38 del codice degli appalti dal d.l. 90/2014 convertito con legge 114/2014

1 Giugno 2017 | By More

APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE: illegittimo se l’oggetto è indeterminato ed il corrispettivo è esiguo – TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, pres. est. Cogliani

TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, n. 334, pres. est. Cogliani.

CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE – PROCEDURA – Violazione legge professionale e regole procedure selettive – Illegittimità.

E’ illegittimo per violazione del decoro professionale e contemporaneamente dei principi di massima partecipazione e leale concorrenza nelle procedure selettive pubbliche l’appalto indetto da un Comune per l’affidamento del servizio giuridico-legale, stante l’indeterminatezza del contenuto delle prestazioni richieste al professionista e l’esiguità del compenso previsto. Da qui l’annullamento di tutti gli atti della procedura e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Nota

Il TAR ha accolto il ricorso con il quale l’Ordine degli Avvocati di Palermo ha impugnato gli atti della procedura di affidamento del servizio giuridico-legale indetta dal Comune di Monreale, per la durata di 24 mesi.

Il TAR, dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento (All. B D. Lgs n°163/2006, in quanto procedura antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016) ha ritenuto che la mancanza di determinazione dell’oggetto dell’incarico, oltre che l’esiguità del compenso previsto, sono elementi idonei non soltanto a ledere l’autonomia ed il decoro della professione forense, ma anche a comprimere la partecipazione alla procedura selettiva, alterandone in radice lo svolgimento in violazione delle regole della concorrenza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. Secondo il Tribunale, il previsto obbligo del professionista di portare a termine, oltre la scadenza del contratto, tutte le cause instaurate “sino all’esecutività della sentenza”, senza previsione di ulteriore compenso, comporta lo svolgimento di un servizio “senza una definizione temporale e sostanzialmente gratuito per un tempo indeterminato”. E ciò incide sulla stessa correttezza dell’attivazione “di una procedura di tipo comparativo, idonea a consentire, a tutti gli aventi diritto, di partecipare, in condizioni di parità ed uguaglianza, alla selezione per la scelta del miglior contraente”.

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7 Marzo 2017 | By More

APPALTI – LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIA – Presentazione dell’avv. Fabio Damiani, Direttore responsabile della CUCRS.

Pubblichiamo in allegato le slides della relazione dell'Avv. Fabio Damiani, Direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, su "Il nuovo modello di centralizzazione degli acquisti: il ruolo dei Soggetti Aggregatori", programmata nell'ambito del corso di Diritto Sanitario organizzato a Catania dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dall'ASP e dalla Scuola Forense.

Il documento contiene una sintesi aggiornata ed estremamente chiara su un argomento di grande attualità.

 

 

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3 Marzo 2017 | By More

APPALTI – BANDO – CLAUSOLE NON ESCLUDENTI – Tutela cautelare – Mancanza di periculum – Tar Palermo, ord. 27.2.2017, n. 246, pres. est. Ferlisi.

Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Clausole del bando non escludenti – Periculum –  Mancanza.

Il Tar ha rigettato la domanda di sospensione  

  • – del Bando di gara avente ad oggetto l'affidamento quinquennale, mediante convenzione, dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia;
  • – del Capitolato Tecnico ed in particolare: art. 3 laddove dispone che nel caso di indisponibilità delle ditte produttrici a stipulare direttamente con l'impresa aggiudicataria un contratto di manutenzione o fornire parti di ricambio, l'Azienda Ospedaliera vi provvederà direttamente, addebitando all'impresa appaltatrice tutti i costi relativi; art. 10, comma 10, laddove dispone che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere la seguente attività: <presentare, presso ogni singolo committente, i contratti con le aziende produttrici delle apparecchiature di altissima complessità di cui all'elenco precedente;
  • – dell'Allegato 4 – Schema di convenzione – dove all'art. 3 (ricalcando il disposto dell'art. 10 del Capitolato tecnico) dispone che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere la seguente attività: presentare, presso ogni singolo committente, i contratti con le aziende produttrici delle apparecchiature di altissima complessità di cui all'elenco precedente.

Il rigetto è stato motivato perchè, a prescindere da ogni valutazione sul fumus, non sussiste il presupposto del periculum in mora, in quanto la stessa ricorrente espone, testualmente, che “Le norme impugnate … non precludono ex se la partecipazione alla gara – non si tratta cioè di cause escludenti – ma è evidente siano tese a favorire certi operatori economici a discapito di altri”;

 

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3 Marzo 2017 | By More

APPALTI – LE PRIME GARE DELLA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” – Tar Palermo, ord. 27.2.2017, n. 251, pres. Ferlisi, est. Lento.

Tar palermo, ord. 27.2.2017. n. 251, pres. Ferlisi, est. Lento

CONTRATTI – GARA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – Competenza – Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, l. 488/1999 – Vi rientrano.

CONTRATTI – GARA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – Competenza – Affidamenti di cui al comma 3 dell’art. 9, d.l. 66/2014 – Vi rientrano.

CONTRATTI – DECRETO ASSESSORIALE 1777/2016 – Inapplicabilità agli enti pubblici facenti parte del sistema sanitario.

CONTRATTI – GARA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – AGGREGAZIONI – E' conseguenza della necessità d ricorrere alla CUC.

 

Il Tar ha rigettato la domanda di sospnesione:

  • del decreto dell'Assessore regionale dell’economia n. 1777 del 3 novembre 2016 con il quale sono state individuate le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui all'art. 55, comma 2, della l.r. n.9 del 7 maggio 2015;
  • del decreto del Dirigente del Servizio 6 – Centrale unica di committenza dell’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale n. 2443 del 21 dicembre 2016, con il quale è stata indetta la gara telematica regionale, mediante convenzione, per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettroniche per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sicilia, articolata in n. 4 lotti territoriali da espletare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo quinquennale a base d'asta di euro 202.400.318,17, di cui Euro 127.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
  • del bando e del disciplinare di gara, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Ha ritenuto che il ricorso fosse carente di fumus sulla base delle seguenti considerazioni:

  • la Centrale unica di committenza regionale della Sicilia è stata inserita nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d.l. n. 66 del 2014, convertito nella l. n. 89 del 2014, con la delibera dell’ANAC n. 784 del 20 luglio 2016 e può, pertanto, ai sensi del successivo comma 2, stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra cui rientra anche quella oggetto del ricorso in esame;
  • tra gli affidamenti che possono essere disposti dalla centrale unica di committenza rientrano anche quelli di cui al comma 3 dell’art. 9 laddove, per quanto d’interesse, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip s.p.a. o ad altro soggetto aggregatore; e tra i succitati affidamenti rientrano, ai sensi del DPCM del 24 dicembre 2015, anche quelli oggetto della gara in questione;
  • che il decreto assessoriale n. 1777 del 3 novembre 2016 fa riferimento solo agli appalti degli enti regionali e non anche a quelli dei soggetti pubblici facenti parte del sistema sanitario;
  • che la gara è stata preceduta da un'attenta istruttoria, da un'analisi del mercato di riferimento, da una ricognizione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Sicilia e relativa valorizzazione, da una suddivisione delle stesse in fasce in base alla complessità manutentiva e da un'analisi della spesa storica e presunta;
  • che la contestata aggregazione delle prestazioni oggetto dell’appalto è conseguenza della necessità di ricorrere alla Centrale unica di committenza per l’affidamento dell’appalto medesimo.

 

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Nota.

Il d.a. 1777/2016 individua le categorie dei beni e servizi al cui approvvigionamento la CUC può fare fronte negli anni 2017 e 2018.

Per leggere l'ordinanza del Tar ed il d.a. 1777/2016  cliccare sui sottostanti link.

2017-03-02_58b8892e479bb_ORD.TARSICILIAPALERMOSEZ.1n.251-2017
2 Marzo 2017 | By More