Category: Atto amministrativo
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – Utilizzo legittimo se con parsimonia – Rito speciale – Tar Catania, sez. III, 22.12.2016, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 22.12.2016, n. 3346, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Enti locali – Sindaco – Atto amministrativo – Ordinanze contingibili ed urgenti – Pericolo igienico-sanitario – Legittimità
Processo amministrativo – Riti speciali – Ordinanza contingibile ed urgente – Applicazione
Il T.A.R. dichiara irricevibile il ricorso principale e rigetta quello per motivi aggiunti proposti per l’annullamento delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di igiene ambientale:
- quanto al ricorso principale, perché l’affidamento di un servizio, ancorché disposto con provvedimento extra ordinem del sindaco, rientra nelle previsioni procedurali di cui all’art. 119 c.p.a. e perché le ordinanze impugnate costituiscono atti pluristrutturati (a causa della contestuale previsione dell’affidamento del servizio) e, quindi, risultano soggette al rito abbreviato, da intendersi prevalente rispetto a quello ordinario, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, sul presupposto che, venendo in considerazione non solo interessi pubblici ma anche diritti soggettivi fondamentali (quali quello alla salute e all’incolumità personale) minacciati da emergenze sanitarie o di igiene pubblica, pur in assenza di specifici parametri normativi di riferimento, o comunque del formale recepimento in atti normativi di determinate prescrizioni di carattere igienico-sanitario, le ordinanze contingibili appaiano idonee a prevenire situazioni di pericolo alla salute o all’ambiente. Fermo restando che il legittimo utilizzo del potere di ordinanza a salvaguardia della salute pubblica incontra un limite temporale, stimabile nell’arco di qualche mese, o al più un anno; periodo di tempo sufficiente per avviare e concludere (quanto meno) una indagine di mercato o indire una procedura negoziata anche senza pubblicazione di bando, pervenendo così, se necessario, agli ulteriori affidamenti temporanei (nelle more dell’espletamento delle ordinarie procedure di gara), in un quadro di maggior rispetto dei principi di evidenza pubblica e rotazione tra gli operatori economici.
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LA MOTIVAZIONE DI UN ATTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA NON PUÒ ESSERE APODITTICA- Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 3026
Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 3026, sent., pres. est. Guzzardi
Atto amministrativo – Autotutela – Motivazione apodittica – Omessa istruttoria – Illegittimità
La motivazione apodittica ed infondata di un provvedimento di secondo grado, contrastante con i dati forniti dalla parte e non suffragata dalle risultanze di una congrua istruttoria antecedente l'adozione del provvedimento di revoca, è illegittima.
Nota.
Il Tar ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca di una concessione di passo carrabile, adottato dopo venti mesi dal rilascio dell’atto di primo grado rilevando che la motivazione del provvedimento è infondata, sia nella parte in cui afferma che la ricorrente non ha fornito valido titolo comprovante la natura privata della stradella cui si accede attraverso il passo carrabile, sia nella parte in cui sostiene che la stradella in questione sarebbe sostanzialmente il tratto terminale di un torrente, in quanto non tiene in alcun conto degli argomenti ritraibili dagli atti forniti dalla parte in sede di partecipazione al procedimento di revoca.
Tale motivazione è stata ritenuta apodittica, perché fa discendere l’assenza in capo alla ricorrente di valido titolo alla concessione dalla (asserita) mancata comprova, attraverso la documentazione offerta dalla ricorrente, della titolarità dell’area per l’accesso alla quale era stata nel provvedimento revocato la concessione di passo carrabile senza che l'Amministrazione abbia svolto una adeguata istruttoria.