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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI DI STATO – CONTRIBUTI AGEA PER L’AGRICOLTURA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 24.04.2017, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

24 Maggio 2017 | By More

CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza – TAR Catania, IV, ord. 23.3.2017, pres. Pennetti, rel. Burzichelli

TAR Catania, IV, 23.3.2017, n. 221, pres. Pennetti, rel. Burzichelli

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – AIUTI DI STATO – CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione, condannando alla rifusione delle spese della fase cautelare, della disposizione del Dirigente Generale Capo del Dipartimento della Protezione Civile Regione Siciliana – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio, nonché del del verbale della 1^ Commissione di Valutazione danni per l’erogazione dei contributi di cui agli artt. 3, comma 1, della O.P.C.M. 3825/2009, 7, comma 2, della O.P.C.M. n. 3865/2010 e 1 della O.C.D.P.C. n. 117/2013.

Il Collegio ha rilevato che l’art. 3, terzo comma, dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3825/2009, introdotto dall’art. 7 dalla successiva ordinanza n. 3865/2010, prevede un contributo per la ricostruzione o delocalizzazione ai proprietari di un’unità immobiliare distrutta che alla data dell’evento calamitoso fosse adibita ad abitazione considerata principale. L’immobile in questione, però, non appare essere stato danneggiato, pur trovandosi all’interno di una zona interessata da eventi franosi (ragione per cui l’immobile stesso è stato dichiarato inagibile). Invero, nell’ordinanza contingibile e urgente del 2012 si pone il divieto di dimora nei fabbricati all’interno della zona perimetrata senza distinguere, però, fra fabbricati danneggiati e non danneggiati. Inoltre, nelle ordinanze contingibili e urgenti dell’anno 2010 è stato disposto che gli interessati non possano utilizzare, per ragioni precauzionali, la loro abitazione, senza, però affermare che la loro abitazione sia stata danneggiata. Dalle perizie di stima e dai corredi fotografici risulta, infine, che l’immobile è in ottimo stato di conservazione, avuto riguardo, in particolare, al fatto che nella perizia di stima si afferma che “le pareti sono perfettamente intonacate sia all’esterno che all’interno”, che “gli impianti non presentano deterioramenti” e che “l’immobile si trova in perfetto stato”.

28 Aprile 2017 | By More

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 151

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI –  ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare delle note con cui Invitalia ha comunicato alle ricorrenti l’esito negativo della fase di ammissione del progetto presentato, condannandole in solido al pagamento delle spese della fase cautelare.

Il TAR ha ritenuto che ad un primo e sommario esame difetti il requisito del fumus boni iuris, in quanto: a) in relazione al progetto della prima impresa ricorrente, il provvedimento di esclusione appare giustificato dal fatto che la società proponente non avesse prodotto l’impegno bancario di cofinanziamento, né in allegato alla domanda, né dopo il ricevimento del preavviso di rigetto, omettendo altresì di dichiarare il possesso di tale necessario atto persino in questa sede processuale; b) il progetto della seconda società ricorrente appare legittimamente non ammesso, in applicazione dell’art. 14, co. 2, lett. b) del DM Sviluppo economico 9/12/2014, che contempla interventi di "ampliamento della capacità di un’unità produttiva “esistente”, carattere, quest’ultimo, che difetta nel caso in esame.

3 Marzo 2017 | By More

AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 986 – AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – MUTUO PER DANNI DA USURA.

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con il quale è stato concesso al ricorrente un mutuo per danni da usura in misura pari ad € 54.216,33, in luogo di quello precedentemente quantificato in € 148.747,48.

Il TAR ha ritenuto che tutti gli atti interni al procedimento in esame, diversamente da quanto affermato nel ricorso per motivi aggiunti, sono stati trasmessi al ricorrente, a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi, come risulta dalla documentazione versata in giudizio dalla resistente, di guisa che il ricorrente si trova nella condizione di poter pienamente comprendere le ragioni che hanno portato alla determinazione del mutuo concessogli.

2 Febbraio 2017 | By More

AIUTI DELLO STATO – Contributi ed agevolazioni – POR 2000/2006 – TAR Catania, sez. IV, Ord. 21.11.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, ord. 21.11.2016, n. 881

AIUTI DELLO STATO – CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEL POR

Nota: il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui l’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha: – disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria di cui al D.D.G. di riferimento; – disposto la revoca del contributo provvisorio di euro 1.316.696 già concesso nell’ambito del POR 2000/2006; – disposto il recupero ad opera del gestore concessionario IRFIS Mediocredito della somma già anticipata. Il TAR ha ritenuto che sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice amministrativo nella specifica vicenda in esame, in ragione della natura dell’atto impugnato, configurante un inadempimento agli obblighi discendenti dalla concessione del contributo ed ha ritenuto di non poter comunque concedere l’invocata misura cautelare, avuto riguardo anche al numero ed alla consistenza delle inadempienze riscontrate nel corso dell’istruttoria procedimentale e poste a fondamento dell’atto impugnato, che non risultano adeguatamente censurate col ricorso.

6 Dicembre 2016 | By More

FINANZIAMENTO PROGETTO OPERA PUBBLICA – REVOCA – Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n.830 – pres. Pennetti, rel. Cumin

Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n. 830, pres. Pennetti, rel. Cumin

Contributi e agevolazioni – Revoca – Violazione dell'obbligo di pubblicazione sulla G.U.C.E. – Comparazione tra interesse alla realizzazione dell'opera pubblica ed interesse al ripristino della legalità – Mancanza – Tutela cautelare – Accoglimento

Il Tar ha sospeso il decreto del dipartimento regionale dell’Energia del 24.3.2016 che aveva estromesso dalla graduatoria definitiva approvata il 17.5.2013 il progetto di un Comune:

– tenuto conto della idoneità dei chiarimenti forniti dal Comune ricorrente circa la ultimazione dei lavori finanziati entro il termine perentorio del 31.12.2015;

– ritenuto che l’unica ragione della disposta revoca sia rappresentata dalla mancata pubblicazione in G.U.C.E. del bando relativo all’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei finanziati interventi;

– considerato che tutto ciò consente delibare come verosimilmente fondata, allo stato, la censura del Comune ricorrente circa la mancata verifica, da parte dell’Amministrazione intimata, della “sussistenza di un interesse pubblico prevalente a quello sotteso alla realizzazione del progetto (non identificabile con il mero ripristino della legalità violata)”.

Nota.

La revoca del finanziamento di un’opera pubblica è illegittima se, accertato l’avvenuto completamento dei lavori entro il termine prescritto, è basata esclusivamente su un inadempimento della stazione appaltante consistito nella mancata pubblicazione del bando in G.U.C.E., dovendosi ritenere prevalente l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del progetto, rispetto a quello costituito dal mero ripristino della legalità violata.

14 Novembre 2016 | By More

SISMA DEL 2002 IN PROVINCIA DI CATANIA – CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, OPCM 3254/2002 – Concessione – Diniego – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25..2016, ord., pres. Pennetti, rel. Bruno.

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 25.07.2016, n. 586

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Richiesta di concessione del contributo per la riparazione dell’immobile colpito dal sisma presentata da erede a distanza ad emergenza conclusa per recupero somme spese da tempo – Diniego

Va rigettata la richiesta cautelare per il recupero parziale di una spesa effettuata diversi anni addietro dai danti causa per il recupero (parziale) di una spesa effettuata anni addietro dai loro danti causa collegata all’emergenza sima cessa da tempo.

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui è stata denegata la richiesta di concessione del contributo previsto dall’art. 2, co. 3, dell’OPCM 3254/2002 per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma del 2002;

La speciale normativa, introdotta con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disciplinato gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.

Nel caso di specie il TAR ha considerato il ricorso privo del necessario fumus boni iuris in quanto l’istanza per l’erogazione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’O.P.C.M. 3254/2002 sembrerebbe essere stata presentata per la prima volta, da un erede dei proprietari dell’immobile, nel mese di aprile 2016, quando ormai l’emergenza sisma era da molto tempo conclusa e non vi era, quindi, opportunità di erogare i “primi aiuti” necessari a restituire funzionalità agli immobili danneggiati;

Inoltre, anche il periculum in mora sarebbe insussistente dal momento che i ricorrenti tendono al recupero (parziale) di una spesa già effettuata diversi anni addietro dai loro danti causa;

 

N. 00586/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01180/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2016, proposto da:

***, rappresentate e difese dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, ***;

contro

Comune di ***non costituito in giudizio;

Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania – U.O.B. S.08.05, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di *** prot. 2291 del 19.04.2016 con il quale è stata denegata la richiesta di concessione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’OPCM 3254/2002 per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma del 2002;

nonché, di ogni altro atto connesso, ivi compreso, ove occorra, della nota del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania – U.O.B. S. 08.05 del 9-5-2016 n. 26614.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare privo del necessario fumus di fondatezza, tenuto conto del fatto che l’istanza di erogazione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’O.P.C.M. 3254/2002 appare ad un primo esame essere stata presentata – per la prima volta, da un erede dei proprietari dell’immobile – solo nel mese di aprile 2016, allorquando l’emergenza sisma era da molto tempo conclusa e non vi era quindi spazio per l’erogazione dei “primi aiuti” necessari a restituire funzionalità agli immobili danneggiati;

Ritenuto insussistente anche il periculum in mora, in ragione del fatto che le ricorrenti tendono al recupero (parziale) di una spesa già effettuata diversi anni addietro dai loro danti causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

respinge la domanda cautelare.

Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

 

Giancarlo Pennetti

21 Settembre 2016 | By More