Category: Enti locali
ISOLE PEDONALI – Non è risarcibile il danno derivante dalla costituzione di un’isola pedonale e dalle sue deroghe – Tar Catania, sez. III, 15.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 15.12.2016, n. 975, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Enti locali – Comuni – Atto amministrativo – Disciplina della circolazione – – Esercizio commerciale – Risarcimento danni – Non sussiste
Il T.A.R. rigetta la domanda cautelare contenuta in un ricorso avverso il provvedimento con il quale un Comune, delimitato e interdetto al traffico una porzione di un’area pedonale, ha previsto il transito all’interno della stessa di alcune tipologie veicolari:
- ritenuto che non appare illegittimo un regime di deroghe al regime interdittivo caratteristico di un’isola pedonale in favore di alcune categorie, come residenti, veicoli adibiti a trasporto pubblico o di pubblico interesse, veicoli diretti ad alberghi e simili, etc.(cfr. Cons. Stato, V, n.3942/13);
- considerato, quanto al pregiudizio, che il decremento economico appare riconducibile non al regime delle deroghe (che, almeno in parte, agevolano proprio le attività imprenditoriali in zona: ad esempio, carico/scarico merci; transito di tutti quei mezzi che facilitano l’accesso di potenziali clienti) ma, semmai, alla limitazione in sé all’accesso veicolare, che può indurre la clientela a scegliere per i propri acquisti altre zone, raggiungibili con i propri automezzi.
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DISSESTO: CREDITI ACCERTATI DOPO LA DATA DEL DISSESTO – Tar Catania, sez. III, 20.4.2016 – Assoggettamento o meno alla procedura concorsuale.
Tar Catania, sez. III, 20.4.2016, n. 1042, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1. Enti locali – Stato di dissesto – Crediti accertati dopo la dichiarazione del dissesto ma sorti anteriormente – Assoggettamento alla procedura
1. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”. Avuto riguardo all’orientamento espresso dal C.G.A. (cfr. ordinanza n. 95/2016), per stabilire quali crediti rientrino nella massa passiva di competenza dell’organo straordinario di liquidazione deve aversi riguardo alla data in cui i crediti sono sorti, e non a quella in cui sono stati accertati in sede giurisdizionale.
Nota.
Il C.G.A., con la citata ordinanza 95/2016 ha sospeso la sentenza del Tar Catania, sez. III, n. 2530, pres. Guzzardi, rel. Mulieri, che aveva disposto l’esecuzione di giudicato di un titolo esecutivo successivo alla dichiarazione di dissesto ma riferito a credito antecedente