Category: Farmacia
Il CGA CONFERMA L’ILLEGITTIMITA’ DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLE SEDI FARMACEUTICHE ma non sospende la procedura concorsuale. Ordinanza 21.10.2016 n. pres. Simonetti, est. Neri
C.G.A. 21.10.2016 n. 650, ord., pres. Simonetti, est. Neri
Farmacia – Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche – Punteggio – Farmacisti rurali – Attività professionale – Valutazione – Art. 9 legge 8.3.1968 n. 221 – Maggiorazione del 40% del punteggio per attività professionale –
Processo amministrativo – Appello cautelare – Farmacia – Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche – comparazione degli interessi – deve ritenersi prevalente quello pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale
Il CGA accoglie l’appello cautelare proposto dai controinteressati e rigetta la domanda cautelare originaria,uniformandosi ad alcuni precedenti dello stesso Consiglio (ordinanze 158/2016, 575/2016 e 576/2016), considerato che dalla documentazione in atti non emerge il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile necessario per la sospensione degli atti impugnati, pur considerato che, sotto il profilo del fumus, lo stesso CGA aderisce all’indirizzo fatto proprio con la sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato sulla maggiorazione del 40% del punteggio per attività professionale e sulla illegittimità del bando per violazione dell’art. 9 legge 8.3.1968 n. 221.
Nota
Secondo la sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato, 'L'inclusione, nel bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, della (sola) maggiorazione del 40% del punteggio per l'attività professionale a favore di farmacisti rurali, è illegittima per contrasto con l'art. 9 l. 8 marzo 1968, n. 221, che, in quanto "lex specialis", per i principi di gerarchia-specialità, consente il superamento di tale punteggio massimo complessivo disponibile per ciascun commissario."
L'ordinanza C.G.A. 576/2016 ha rigettato la domanda cautelare "ritenuto che il ricorso introduttivo appare di dubbia ammissibilità, con particolare riferimento al non ancora consumato potere provvedimentale definitivo dell’Amministrazione; ritenuto comunque che la estendibilità della ratio della decisione del Consiglio di Stato richiamata nell’ordinanza cautelare appellata appare meritevole di approfondimento e che – nella comparazione degli interessi – deve ritenersi prevalente quello pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale".
cga650-2016ord
UBICAZIONE DELLE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE ISTITUITE IN FORZA DEL D.L. 1/2012 (MONTI) – C.G.A. 21.3.2016 – Sulla sindacabilità delle scelte del Comune in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche
La sentenza prende posizione sulla sindacabilità delle scelte del Comune in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi del d.l. 1/2012.
C.G.A. 21.3.2016, n. 72, sentenza, pres. De Lipsis, rel. Neri. Conferma Tar Palermo 2340/2013.
1. Farmacie – Istituite in esecuzione dell’art. 11 d.l. 1/2012 (Monti).
1. L’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, pur stabilendo i criteri che l’amministrazione deve rispettare, lascia all’ente ampia discrezionalità nell’individuare l’ubicazione delle nuove sedi farmaceutiche. La giurisprudenza infatti ha affermato che in sede di istituzione di nuove farmacie, ai sensi della detta disposizione la scelta dell'ubicazione delle nuove sedi e la perimetrazione della zona di competenza sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per manifesta illogicità o irrazionalità, travisamento di fatti e analoghi vizi (Consiglio di Stato, sez. III, 31 dicembre 2015 n. 5884). Infatti, le scelte discrezionali, comprese quelle di natura squisitamente tecniche, operate dalla p.a., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano macroscopicamente – "ictu oculi" – irragionevoli, illogiche, irrazionali ovvero viziate da un palese travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014 n. 1662). (Nel caso di specie il CGA conferma il rigetto del ricorso di primo grado promosso lamentando una eccessiva concentrazione del centro storico).
Nota
Per un caso di annullamento della localizzazione della nuova sede farmaceutica disposta dal Comune in base allo stesso d.l. 1/2012, si veda T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 15-10-2015, n. 2184, che ha accolto il ricorso con cui si lamentava eccesso di potere per manifesta irragionevolezza nella individuazione di una sede farmaceutica localizzata nel territorio del Comune resistente.