RSSCategory: Giurisdizione

INCARICO PROFESSIONALE – CONFERIMENTO – SELEZIONE – Non finalizzata alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato – Difetto di giurisdizione TAR Catania, sez. IV, 24.6.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, ord. 24.06.2016, n. 501.

Giurisdizione – Conferimento incarico professionale di collaborazione per tutor – Selezione non finalizzata alla costituzione di un pubblico impiego – Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nel caso di una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (né di parasubordinazione), quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa)

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare degli atti relativi alla procedura indetta dall’Ente resistente, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di collaborazione per 3 unità di tutor, ritenendo prima facie fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito sollevata dall’ente resistente.

La fattispecie de qua ha ad oggetto una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, né di parasubordinazione, quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Il TAR ha fatto propri i principi statuiti da un precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, sent. 5372/2015), che si è pronunciato in identica fattispecie, secondo cui“gli atti impugnati dalla ricorrente ineriscono ad una selezione per il conferimento di un incarico professionale a termine, cui non consegue la costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato;

ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole “controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

In identico caso: vedi Ordinanza Cautelare n. 499 del 24/06/2016

 

N. 00501/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00910/2016 REG.RIC.  

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2016, proposto da:

*****, rappresentata e difesa dall’avv. ***;

contro

Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. ***;

Commissione Esaminatrice Progetto Legalit-Ars;

nei confronti di

***, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

degli atti relativi alla procedura indetta dall’E.A.R. Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, concernente il conferimento dell’incarico di collaborazione per 3 unità di tutor nel progetto “Legalit-Ars”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo esame, appare fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adìto sollevata dall’ente resistente (cfr. sul punto Cons. Stato, IV, 5372/2015), venendo in rilievo nel caso in esame una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (né di parasubordinazione), quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Ritenuto, comunque, che il ricorso appare anche sprovvisto del necessario fumus di fondatezza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

1 Ottobre 2016 | By More

GIURISDIZIONE – Esula dalla giurisdizione del G.A. in sede di ottemperanza il sindacato incidentale sulla efficacia ai fini della sospensione delle procedure esecutive di una delibera di approvazione tardiva di un piano di riequilibrio pluriennale

TAR Catania, sez. I, Ordinanza 8 luglio 2015 n. 1860

Processo amministrativo – Esecuzione del giudicato –  Delibera di adozione piano di riequilibrio. Interruzione del giudizio.

Processo amministrativo – Approvazione piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti – Prosecuzione giudizio ex art. 80, cpc –

 

L’avvenuta adozione della delibera di approvazione del piano di riequilibrio finanziario determina la sospensione delle azioni esecutive, ivi compresa l’attività del Commissario ad acta  già insediato; fermo restando che intervenuta la decisione della Corte dei Conti di approvazione del piano di riequilibrio, o di rigetto del medesimo, il Comune dovrà senza indugio inviare alla Segreteria del TAR formale comunicazione, al fine della ripresa della procedura di esecuzione del giudicato.

La Segreteria, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, cod. proc. amm., darà avviso alle parti ed il giudizio proseguirà dietro istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi, a cura della parte più diligente, entro novanta giorni dalla ricezione di detto avviso.

 

Nota:  Con l'ordinanza riportata (n. 1860/2015) il T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, nega che il giudice dell'ottemperanza, richiesto di chiarimenti da parte del Commissario ad acta ex art. 114 c.p.a., possa conoscere della perdurante efficacia o meno della sospensione delle procedure esecutive ex art. 243 bis, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000, successiva al diniego di approvazione di un piano di riequilibrio pluriennale e, quindi, alla sua approvazione, in difetto peraltro di alcun riavvio del procedimento e, comunque, posteriormente al decorso dei termini perentori previsti dall'art. 243 bis, co. 5, D.Lgs. n. 267/2000.

 

N. 01860/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02368/2013 REG.RIC.  

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2368 del 2013, proposto da:

***., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stornello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Catania, Via Centuripe 11;

contro

Comune di Pozzallo, non costituito in giudizio; 

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione somme, emessa dal G.E. del Tribunale di Modica in data 10.05.2012 nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 43/2012 R.G. Esec.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza n. 1497/2014, emessa da questa Sezione per l’esecuzione del giudicato in epigrafe, con la quale è stato nominato Commissario ad acta il dott. Cosimo Costa;

Considerato che il Commissario si è insediato ed ha poi chiesto chiarimenti circa il suo mandato, in relazione alla sopravvenuta adozione della delibera consiliare n. 50 del 24.07.2014 con la quale il Comune di Pozzallo ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000;

Vista la successiva ordinanza n. 55/2015 del 18 dicembre 2014, con la quale questa Sezione ha fornito chiarimenti, concedendo al Commissario una proroga per la prosecuzione dell’incarico, stante la mancata approvazione – allo stato – della procedura di riequilibrio, salvi gli effetti della sopravvenienza dello stato di dissesto ex artt. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;

Vista la successiva nota del Commissario ad acta, depositata in giudizio in data 2 aprile 2015, con la quale: i) si segnala, nelle more, l’avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte del Comune di Pozzallo, effettuata con delibera consiliare n. 119 del 30.12.2014 (dunque, successiva alla camera di consiglio nella quale è stata adottata l’ordinanza collegiale n. 55/2015, ma antecedente alla pubblicazione di quest’ultima); ii)si chiede se il nuovo provvedimento di approvazione del piano determini la sospensione ex lege delle procedure esecutive (e conseguentemente, dell’azione commissariale), come previsto dall’art. 243 bis, co. 4; ovvero se tale effetto sospensivo debba ritenersi non operante in considerazione del fatto che la delibera di approvazione del piano (n. 119/2014 del 30.12.2014) è intervenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge (art. 243 bis, co. 5), decorrente dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio (ossia dall’11.08.2014);

Vista la memoria difensiva prodotta da parte ricorrente in data 28 aprile 2015, laddove (i) si asserisce che spetta al giudice amministrativo – quale giudice dell’ottemperanza (e non alla Corte dei conti, come dedotto in una nota del Comune) – la giurisdizione in ordine alla valutazione di tutte le questioni relative all’ottemperanza, ivi inclusa quella concernente la efficacia e tempestività della delibera consiliare n. 119/2014 di approvazione del piano; (ii) si esclude che l’adozione di quest’ultima delibera possa determinare la sospensione di tutte le procedura esecutive avviate nei confronti dell’ente, in quanto si tratta appunto di delibera tardiva, adottata al di là del termine legale di 90 giorni dalla decisione di avvio della procedura di riequilibrio;

Considerato che, invero, come correttamente dedotto da parte ricorrente, “La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, (ossia, entro i citati 90 gg., N.D.R.) il diniego dell'approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, (…)” aprono le porte del dissesto per l’ente locale interessato (v. art. 243 quater, co. 7);

Ritenuto, tuttavia, che le conclusioni dedotte dalla ricorrente quale conseguenza dell’applicazione della predetta norma non possono essere condivise, in quanto:

a) la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si svolge sotto la direzione e vigilanza della Corte dei conti e dell’apposita Commissione istituita presso il Ministero dell’interno;

b) la Corte dei conti, sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 243 quater, co. 3, “delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio”;

c) “La delibera di approvazione o di diniego del piano puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione” (art. 243 quater, co. 5);

Ritenuto, quindi, che le riportate norme dimostrano una precisa volontà del legislatore di assegnare alla sezione di controllo della Corte dei conti il ruolo di dominus della procedura, assegnando ad essa sia il compito di approvare il piano di riequilibrio, sia (rectius, alle sezioni riunite) anche le funzioni giurisdizionali sul provvedimento di rigetto del piano, con il conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (ordinario) a conoscere di tale impugnativa;

Ritenuto, altresì, che l’eventuale valutazione – anche in via incidentale – ad opera di questo giudice sulla tempestività o meno della delibera di accesso alla procedura di riequilibrio votata dal Consiglio comunale implicherebbe una pronuncia su poteri non ancora esercitati (dalla sezione di controllo della Corte dei conti), in violazione del divieto contenuto nell’art. 34, co. 2, c.p.a.;

Considerato che, a quanto fin qui esposto, va aggiunto che in base alla stessa legge (art. 243 quater, co. 5) “Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.”, con la conseguenza che è possibile individuare un regime continuativo di sospensione di tutte le azioni esecutive nei confronti dell’ente, che prende avvio al momento della adozione della delibera di accesso alla procedura di riequilibrio (v. art. 243 bis, co. 4) e si estingue (se vi è impugnazione) solo dopo la conclusione del giudizio avviato contro la delibera di rigetto del piano;

Ritenuto, in base all’ultima considerazione rassegnata, che non è possibile ipotizzare (come prospettato dalla ricorrente) che l’eventuale approvazione tardiva del piano di riequilibrio da parte dell’ente locale possa far riemergere le procedure esecutive poste in stato di sospensione, anche perché tale conclusione sarebbe in netto contrasto con l’avvio della procedura di dissesto che consegue alla mancata approvazione del piano;

Ritenuto, in sintesi, che l’avvenuta adozione della delibera n. 119/2014 determina la sospensione delle azioni esecutive, ivi compresa la presente, e, nella fattispecie, dell’azione del Commissario ad acta già insediato;

Considerato, quindi, che una volta che la Corte dei Conti avrà approvato il piano di riequilibrio, o ne avrà negata l’approvazione, il Comune dovrà senza indugio inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, al fine della ripresa della procedura di esecuzione del giudicato di cui sopra.

La Segreteria darà avviso di ciò alle parti ed il giudizio proseguirà dietro istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi, a cura della parte più diligente, entro novanta giorni dalla ricezione di detto avviso, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), dichiara la sospensione del giudizio fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del suindicato piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243 quater, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, onerando il Comune intimato di trasmettere alla Segreteria di questa Sezione il provvedimento di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, che sarà adottato dalla Corte dei Conti.

Dispone che il Commissario ad acta sospenda ogni intervento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Eleonora Monica, Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

15 Luglio 2015 | By More

GIURISDIZIONE – Se il buono contributo per la ricostruzione di fabbricati colpiti da eventi calamitosi dipende da un errato inquadramento dell’intervento edilizio secondo la IV^ sezione del TAR Catania la giurisdizione è del G.O.

Segnalo l'ordinanza cautelare , con cui il TAR Catania – sezione IV^ – ha declinato la giurisdizione del G.A. in favore di quella del G.O. in una controversia relativa a rilascio di concessione edilizia con buono contributo pro terremotati, nonostante si facesse questione di un errato inquadramento urbanistico dell'intervento edilizio proposto – ristrutturazione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione del fabbricato con fedele sagoma e volume – ritenuto dal Comune non compreso tra quelli previsti dall'art. 2 dell'O.P.C.M. 2212/FPC del 3.2.1992 (terremoto del 13/16 dicembre 1990 Sicilia Orientale)

 

ORDINANZA-TAR-CT-500-2015

9 Luglio 2015 | By More