Category: Istruzione
ALUNNO GRAVEMENTE DISABILE – Occorre che il sostegno sia effettivo e non solo nominale – Tar Catania, III, 21.11.2016, ord., pres. est. Guzzardi
Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 856, ord., pres. est. Guzzardi
Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Docenza specializzata per il sostegno
Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per l’accertamento del diritto ad usufruire di 24 ore settimanali di docenza specializzata:
- rilevata la sussistenza dei profili di fumus boni iuris e di danno posti a fondamento della domanda cautelare, conformemente a precedenti del medesimo TAR con i quali è stata rilevata la necessità, per l’amministrazione, di erogare il servizio didattico, per l’ipotesi di disabilità grave, mediante la predisposizione delle misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e parametrando tali misure di sostegno in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato;
- ponendo il conseguente obbligo per l’amministrazione scolastica di garantire al minore l’insegnamento di sostegno di 24 ore settimanali come richiesto e previsto nel relativo Piano Educativo che lo riguarda.
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SCUOLA – ALUNNO DISABILE – IL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO NON BASTA, DEVE ESSERE ADEGUATO – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 731, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Studenti – Esami – Ammissione alla classe successiva
l Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per la sospensione del verbale dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2015/2016 di non ammissione alla classe successiva:
– rilevata prima facie, anche alla luce degli argomenti addotti in sede di discussione camerale dalla difesa di parte ricorrente afferenti alle incontestate condizioni fisiche del ricorrente, la sussistenza dei presupposti di fumus e di danno ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare all’esame;
– ritenuto che, pur sussistendo il piano personalizzato adottato dall’Istituto resistente – come rilevato con il decreto presidenziale reso inter partes – le attività didattiche ivi indicate non appaiono adeguate a soddisfare le specifiche esigenze dello studente in considerazione della malattia di cui lo stesso è affetto.
NOTA
il caso trattato dal Tar attiene all’ipotesi di una grave malattia alla vista insorta nel ricorrente nel corso dell’anno scolastico, che ne ha minato la capacità di apprendimento, pregiudicandone irrimediabilmente il rendimento.
L’Istituto scolastico, su richiesta dei genitori, aveva adottato un piano di studi personalizzato, ma il TAR, alla luce di un primo sommario confronto delle misure di sostegno predisposte in relazione alla specifica patologia, ha ritenuto il P.S.P. inadeguato, imponendo all’Amministrazione l’ammissione con riserva alla classe successiva.
SCUOLA – NECESSITÀ DEL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO PER L’ALUNNO DISABILE – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 730, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 730, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Studenti – Esami – Ammissione alla classe successiva
Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per la sospensione del verbale dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2015/2016 di non ammissione alla classe successiva:
– rilevata prima facie la sussistenza di profili di fondatezza delle censure mosse con il ricorso introduttivo data la rilevata mancata adozione del piano didattico personalizzato reso necessario dalle documentate condizioni di salute dell’alunno;
– rilevata, inoltre, la sussistenza del paventato danno.
SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER I SOGGETTI DISABILI MAGGIORENNI – Tar Catania, sez. III, ordinanza 21.7.2016 (Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado) Massima redatta da Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano
Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 568, pres. Guzzardi, est. Mulieri – Ordinanza
1. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado – Sussiste.
2. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Limite di iscrizione di alunni maggiorenni disabili – Applicabile solo per la scuola dell’obbligo.
1. In materia di istruzione pubblica, non si rinviene dal tessuto normativo alcuna disposizione che osti all’iscrizione dell’alunno disabile, il quale abbia già compiuto diciotto anni, alla prima classe della scuola secondaria di II grado, emergendo la volontà del legislatore di favorire percorsi di istruzione con carattere di continuità tra i diversi gradi della scuola.
2. La regola per cui l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado per gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del diciottesimo anno d’età – superato il quale, gli stessi hanno il diritto di completare gli studi frequentando appositi corsi per adulti – vale solo per il completamento della scuola dell’obbligo, e non già ai fini dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado (conforme, T.A.R. Palermo n. 2520/2013; T.A.R. Reggio Calabria n.17/2015).
SULL’OBBLIGO DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI COMUNICARE LE CATTEREDE DISPONIBILI – Tar Catania, sentenza, 25.3.2016
Tar Catania, sez. III, sentenza 25 marzo 2016 n. 896, pres. Guzzardi, est. Brugaletta
La sentenza affronta il problema dell’accesso alle informazioni che non risultino da uno specifico documento.
Silenzio della p.a. – Silenzio inadempimento – Obbligo di provvedere – Istanza per acquisire informazione dalla p.a. – Sussistenza.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990 sussiste l’obbligo dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di concludere il procedimento avviato dall’interessato al fine di conoscere il numero esatto di cattedre disponibili per una determinata classe di insegnamento. Nota. La sentenza dà risposta positiva all’istanza del soggetto interessato ad acquisire le informazioni indispensabili alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi che non è possibile ottenere con lo strumento dell’accesso di cui all’art. 22, l. 241/1990, quando “non abbiano forma di documento amministrativo” (comma 4).
Nota
In senso conforme Tar Catanzaro 20.12.2014 n. 2248, che ha deciso il ricorso presentato dal pro-prietario di un terreno avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune sull’istanza con cui questi aveva chiesto di “comunicare tutte le informazioni relative alla procedura espropriativa e notificare gli eventuali atti adottati”. Il Tar ha così motivato l’accoglimento del ricorso: “Con riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente ha dimostrato di aver ereditato un terreno sul quale, in precedenza, era stata iniziata una procedura espropriativa i cui atti, tra i quali il decreto di occupazione d’urgenza, non sono stati notificati e comunicati …. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire un riscontro formale alla diffida del ricorrente, atteso che non è configurabile una diversa tutela dell'interesse del privato al rispetto del principio di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, come sostituito dalla legge n. 80/2005.” Nei casi decisi con le due sentenze sembra ragionevole rinvenire la fonte giuridica dell’obbligo di provvedere, presupposto della formazione del silenzio-inadempimento, quanto meno nelle “ragioni di giustizia ed equità” cui costante giurisprudenza riconosce l’idoneità a fare sorgere il detto obbligo (Tar Catania, 9.9.2010. n. 3686).