RSSCategory: Militari

DESTITUZIONE DEL MILITARE – Nel caso di condanna penale accessoria alla perdita del grado l’amministrazione è tenuta a destituire immediatamente il militare – Tar Catania, sez. III, 19.12.2016, sent., pres. est. Guzzardi

Tar Catania, sez. III, 19.12.2016, n. 3304, sent., pres. est. Guzzardi

Pubblico impiego – Militari – Destituzione – Condanna penale – Procedimento disciplinare – Non necessario

Il T.A.R. rigetta un ricorso avente ad oggetto l’annullamento di un decreto con il quale il Ministero intimato ha disposto nei confronti del ricorrente, senza procedimento disciplinare, la perdita del grado per condanna penale (accessoria): – ritenuto che, a fronte di una determinazione giudiziale che recide in modo radicale il rapporto di servizio, non è coerente che all’amministrazione venga dato il potere di adottare una autonoma misura disciplinare che, se non coincidente con la destituzione, sarebbe inutiliter data; – considerato, inoltre, che la Consulta si è già pronunciata sulla legittimità della norma applicata alla fattispecie (l’art. 866 del D.L.gs. n. 66/2010) ritenendola del tutto coerente con l’attuale linea normativa del legislatore, diretta univocamente a consolidare una disciplina particolarmente rigorosa e severa nei confronti degli autori di reati contro la pubblica amministrazione.

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31 Gennaio 2017 | By More

SULL’ISTANZA DI TRASFERIMENTO DEL MILITARE AI SENSI DELL’ART. 33 L. 104/1992 IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE ORGANICA DELL’UFFICIO DI ASSEGNAZIONE – Tar Catania, sez. III, 6.4.2016 – ordinanza

TAR Catania, sez. III, 6.4.2016, n. 270, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Mulieri

1. Militare – Trasferimento – Istanza ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 – Rigetto motivato in relazione alla situazione organica dell’ufficio di assegnazione – Possibilità.

1. Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare del ricorrente: – CONSIDERATO che la richiesta del pubblico dipendente di trasferimento ad altra sede per pre-stare assistenza a congiunto portatore di handicap non configura un diritto incondizionato del ri-chiedente atteso che la P.A. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un pro-prio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, legge n. 104/1992, in presenza dell’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione, ri-spetto a cui le condizioni personali e familiari dello stesso sono inevitabilmente recessive (Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4200; Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073; T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 11/06/2015, n. 1343; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 08/02/2016, n. 274); – RILEVATO, in particolare, che il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2014, nr. 1677); – RITENUTO che, con riferimento al caso in esame, emergono con chiarezza le valutazioni ope-rate della resistente Amministrazione, che ha escluso la sussistenza delle necessarie condizioni per poter accogliere l’istanza della ricorrente, anche tenuto conto della situazione organica dell’Ufficio di assegnazione, e che tale elemento è di per sé sufficiente a suffragare l’impugnato diniego.

14 Aprile 2016 | By More