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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 983 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dai ricorrenti avverso le determinazioni della Questura.
Il TAR ha ritenuto che il provvedimento oggi impugnato è solo il decreto prefettizio che ha deciso, con esito negativo, il ricorso gerarchico proposto avverso le note della Questura con le quali è stata respinta la richiesta di revisione dei provvedimenti di DASPO già adottati e notificati circa due anni addietro ai ricorrenti; che tali provvedimenti di DASPO, autonomamente lesivi, anche nella sola parte in cui impongono il divieto di accesso alle strutture sportive, non sono stati mai impugnati in sede giurisdizionale; che pertanto il sindacato giurisdizionale innescato con il ricorso debba essere esercitato solo sul citato provvedimento prefettizio; che i provvedimenti della Questura, emessi su richiesta di riesame avanzata dai ricorrenti dopo la sentenza della Corte di cassazione (nonché il decreto di decisione del ricorso gerarchico) hanno omesso, legittimamente, di tenere conto della decisione della sentenza della Corte di cassazione, dato che questa è intervenuta unicamente su una misura accessoria al DASPO, avente autonoma valenza lesiva, sindacabile solo dal giudice ordinario. Ha inoltre considerato che gli atti della Questura adottati in risposta alla richiesta di riesame costituiscono meri “atti confermativi” e non “provvedimenti propri di conferma” del non impugnato originario provvedimento (il DASPO) che inibiva l’accesso a determinati luoghi; che, per pacifica giurisprudenza, gli atti confermativi non sono suscettibili di autonoma impugnazione, in quanto non esprimono attività di rivalutazione e di riesercizio del potere amministrativo; che il decreto di decisione del ricorso gerarchico non risulta affetto dai denunciati vizi in quanto avente ad oggetto solo un atto confermativo, e non l’originario DASPO; che l’originario DASPO non può oggi essere surrettiziamente sottoposto all’esame del giudice amministrativo, pena l’elusione dei termini di decadenza che ne regolamentano l’impugnazione.