Category: Cointeressenze
INFORMATIVA ANTIMAFIA – ESISTENZA DI “COINTERESSENZE ECONOMICHE” – Desumibili da intercettazioni telefoniche (ruolo di rilievo dell’istruttoria del giudice) – Tar Catania, IV, 27.11.2015 e C.G.A. 26.2.2016
Tar Catania, sez. IV, 27.11.2015, n. 1079, pres. Pennetti, rel. Savasta (rigetta domanda cautelare)
C.G.A. 15.1.2016, n. 80, ord. istr., pres. Zucchelli, est. Carlo de Mohac (dispone istruttoria)
C.G.A. 26.2.2016, N. 135, ord. pr. Zucchelli, est. Gaviano (annulla Tar Catania 1079/2015).
1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rilevanze delle cointeressenze economiche – Indizio rilevato da intercettazioni telefoniche – Sufficienze o meno.
2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Vizio di eccesso di potere – Verifica – Potere istruttorio da parte del giudice amministrativo – Richiesta di informazioni al prefetto sulle “risultanze investigative” svolte in momenti diversi.
1. Secondo il Tar il pericolo di condizionamento mafioso di un’impresa da parte di un’altra appartenente ad un parente coinvolto in reati di mafia è desumibile dall’esistenza di “cointeressenze economiche” (nel caso di specie emergenti da intercettazioni telefoniche).
2. Il giudice amministrativo d’appello ha chiesto al prefetto chiarimenti sulle “risultanze investigative” con riferimento a due momenti diversi e, all’esito, ha accolto la domanda cautelare.
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Note
Le soluzioni dei giudici di primo e secondo grado sono contrapposte.
I provvedimenti impugnati sono:
– del provvedimento 28 luglio 2015 n. 42078 con il quale il Prefetto di Catania ha disposto l’interdizione della ricorrente ai sensi dell’art. 84, IV comma e 91 del d.lgs. 06.09.2011 n. 159;
– del provvedimento 21 settembre 2015 n. 50417 con il quale lo stesso Prefetto di Catania ha rigettato l’istanza della ricorrente di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di opere non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa ( white list);
Il Tar ha rigettato la domanda cautelare giudicando immune da vizi la valutazione di pericolo di condizionamento mafioso di una grossa impresa da parte di altra appartenente ad un parente coinvolto in reati di mafia, pericolo che il prefetto ha desunto da asserite “cointeressenze economiche” emergenti da intercettazioni telefoniche. Esattamente il Tar ha:
– ritenuto che il provvedimento impugnato appare condivisibile nella parte conclusiva in cui evidenzia che “tenuto conto di quanto precede, diventa verosimile ritenere che nei confronti della ALFA S.r.l., impresa di notevoli dimensioni (un fatturato medio di oltre 25 milioni di Euro negli ultimi tre anni caratterizzati, tra l’altro, dalla forte crisi economica, e 60 dipendenti rilevati nel solo 2015), appartenente alla “famiglia E.”, sussista il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ciò appare, peraltro dimostrato dalle evidenti cointeressenze economiche, di cui si è dato conto, intercorrenti tra il citato E.V. ed i cugini titolari della ALFA srl (dalle intercettazioni telefoniche sopra citate il citato E.V. tratta la ALFA s.r.l. come azienda di “famiglia” di cui può disporre liberamente)”;
– ritenuto che la contiguità tra i soci della ricorrente e l’ambiente mafioso catanese, e segnatamente con il predetto E.V., personaggio di spicco di tale contesto, emerge dalle intercettazioni telefoniche rappresentate nel provvedimento impugnato.
Il C.G.A. invece ha ordinato un approfondimento istruttorio ritenendo:
– che sia necessario i fini del decidere chiarire quali siano gli elementi e le situazioni di fatto differenziali tra le risultanze investigative poste a base del provvedimento di iscrizione del 28 marzo 2014 e quelle poste a base dei provvedimenti di reiezione della istanza di rinnovo e della contestuale interdittiva antimafia del settembre 2015;
– che è necessario acquisire dalla Prefettura di Catania una circostanziata relazione su tali elementi differenziali.
Il C.G.A., a seguito dell’istruttoria, in riforma dell’ordinanza del Tar, ha sospeso i provvedimenti impugnati ritenuto che gli elementi forniti dall’Amministrazione in riscontro all’ordinanza interlocutoria si presentano, almeno ad un primo e sommario esame, di dubbia sufficienza ai fini della giustificazione del radicale mutamento di linea fatto segnare dall’azione amministrativa nei riguardi della società appellante ai fini di causa.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza delle cointeressenze economiche (Tar Catania, IV, 28.9.2015, confermata da CGA 15/2015)
Tar Catania, IV, 28.9.2015, n. 787, ord., pres. Pennetti, est. Cumin (confermata da C.G.A. 15.1.2016, n. 14, ord., pres. Zucchelli, est. Modica de Mohac).
1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Elementi solo indiziari del pericolo di infiltrazione mafiosa – Sufficienza.
2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Fatti risalenti nel tempo e condanne oggetto di impugnazione – Idoneità.
3. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza delle cointeressenze economiche.
1. La misura dell’interdittiva antimafia obbedisce a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso, potendo, perciò, restare legittimata anche dal solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (cfr. Cons. St., sez. III, 28/07/2015 n. 3707).
2. I tentativi d’infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da fatti risalenti nel tempo o sentenze penali ancora oggetto di impugnazione (cfr. Cons. St., sez. III, 24/07/2015 n. 3653).
3. Deve rigettarsi la domanda di sospensione dell’informativa antimafia nel caso in cui gli elementi investigativi rappresentati (in modo congruo e immune da censure di irragionevolezza) nel provvedimento impugnato, e legati alla trama di rapporti parentali e cointeressenze economiche con soggetti e imprese controindicate, evidenziano un complessivo quadro di possibile permeabilità dell’impresa ricorrente a condizionamenti della criminalità organizzata.
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Nota.
Il C.G.A ha confermato la decisione del Tar sottolineando che “dal provvedimento emerge non soltanto che persistono frequentazioni con parenti condannati per fatti di mafia, ma che intercorrono interessi economici in comune“.