RSSCategory: Rapporti parentali

INTERDITTIVA – ALTRA IMPORTANTE SENTENZA DEL CGA – Non discrezionalità ma “valutazione tecnica”. Insufficienza dei meri sospetti.

13 Gennaio 2018 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI E RAPPORTI SOCIETARI – Fattispecie (ord. Tar Catania, IV, 26.5.2015, n. 514, confermata da C.G.A. 4.9.2015, n. 547)

Tar Catania, IV, 26.05.2015, n. 514, ord. pres. Pennetti, est. Savasta (confermata da C.G.A. 4.9.2015, n. 547, ord., pres. Lipari, est. Mineo).

Ordine pubblico  e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Utilizzo transitorio di manodopera ed mezzo di lavoro – Irrilevanza.

Non sono di per sè indice di pericolo di condizionamento mafioso nè l’utilizzo transitorio di manodopera e di un mezzo di lavoro consentito da un fratello nè la semplice compartecipazione in una società in  presenza di particolari modalità.

________

Nota

Il Tar ha accolto la domanda cautelare:

  • ritenuto che proprio il rapporto di parentela tra i due fratelli (e, quindi, la mancata instaurazione di un rapporto tra “estranei”) può giustificare l’utilizzo transitorio (e per periodi diversi) di manodopera e di un escavatore;
  • ritenuto che la compartecipazione in società terza, con le modalità descritte in ricorso e non smentite dall’Amministrazione, non sembra dirimente per stabilire la sussistenza di un collegamento tra le due ditte;
  • ritenuto, infine, che non può essere condiviso quanto affermato dall’Amministrazione circa la valenza dell’autorizzazione da parte del competente Giudice nei confronti dell’Amministratore giudiziario della Ditta G. S. di avvalersi della Ditta del ricorrente, poiché vero è che tale valutazione presuppone la mancata conoscenza dell’interdittiva antimafia da parte del giudice, ma tale circostanza avrebbe potuto essere significativa ove il provvedimento fosse stato adottato senza la conoscenza della collusione della Ditta G. S. con la mafia, in considerazione, per altro, delle altre ragioni, ad avviso del Collegio, insufficienti, per come sopra chiarito, a determinare il collegamento tra le due ditte.

Il C.G.A. ha confermato la decisione di primo grado ritenuto che allo stato non si manifestano motivi che possono giustificare di discostarsi dall’assetto cautelare deciso in prime cure.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – IL PARENTE DECEDUTO E QUELLO SCAGIONATO – Decisioni contrastanti (senza istruttoria) – C.G.A. 29.5.2013

C.G.A. 29.5.2013 n. 499, sentenza, pres. Virgilio, est. Neri (annulla Tar Palermo del 14 marzo 2012, n. 555, sentenza, pres. D’Agostino, est. Tulumello).

1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rilevanza dei rapporti parentali – Parente mafioso deceduto

2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Parente scagionato dall’accusa di stampo mafioso

3. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Socio di minoranza con parente condannato per reati comuni.

4. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Denuncia di atti intimidatori – Rilevanza – Necessità di valutazione complessiva.

5. Ordine pubblico e sicurezza pubblica– Informativa antimafia – Rischi di infiltrazione mafiosa – Requisito dell’attualità.

1. Il richiamo contenuto nell’interdittiva ad un parente condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e deceduto per cause naturali nel 2005, non valeva a connotare il «modus vivendi» dei soci ma a rendere chiara l’esistenza sullo sfondo di un possibile – non necessariamente per legge certo – contatto tra i soci e l’ambiente criminale.

2. Sotto altro aspetto il legame con «persone successivamente scagionate» – quali il Gamma 1, condannato per alcuni reati, ma inequivocabilmente assolto in un procedimento per mafia e coinvolto in altro procedimento poi archiviato – evidenzia l’esistenza di un concreto pericolo che per il suo tramite si realizzino tentativi di infiltrazione mafiosa.

3. E’ legittima l’interdittiva emanata in considerazione anche della presenza nella società appellata di soci, seppure con partecipazioni di tipo minoritario, legati da vincoli di parentela a persone vicine ad ambienti criminali (lo dimostrano le condanne per ricettazione, nonché per detenzione e porto abusivo di armi irrogate a Gamma 1 oltre che la misura di prevenzione da questi riportata)

4. In relazione alla circostanza relativa alla denuncia sporta per gli atti di intimidazione subiti – che nella tesi della società appellata sarebbero incompatibili con la regola di omertà che contraddistingue l’universo mafioso – va rilevato che a tale elemento non può attribuirsi tout-court carattere prevalente sugli altri elementi emersi perché, come affermato dalla giurisprudenza, la valutazione deve essere globale e non frazionata e perché appartiene alla lata valutazione discrezionale (censurabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza che, nel caso di specie, non ricorre) dare valore preponderante agli elementi contrari o a favore dell’infiltrazione.

5. Per legge non è necessario che l’infiltrazione mafiosa sia in atto, ma è sufficiente il tentativo, con esposizione al condizionamento delle scelte e degli indirizzi societari (Cons. St., VI, 5 marzo 2012 n. 1240); per l’adozione dell’atto è bastevole la mera possibilità di interferenze della criminalità rivelate da fatti sintomatici o indiziari (Cons. St., III, 23 luglio 2012 n. 4208).

_____

Nota

Le due sentenze nella medesima vicenda processuale pervengono a conclusioni contrapposte l’una negando e l’altra affermando la legittimità dell’interdittiva prefettizia antimafia, in presenza di parente mafioso ma deceduto, di legami con persone successivamente scagionate, di socio con condanne per reati comuni (ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi) e con misura di prevenzione.

C.G.A. n. 499/2013 ha argomentato nel modo seguente (n.b.: il termine “Gamma” sostituisce il cognome dei parenti coinvolti).

1. “Giova al riguardo premettere che il TAR ha così deciso sul punto: «… La materia del contendere concerne la legittimità dell’informativa antimafia con cui la Prefettura di Agrigento ha valutato esistenti pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata nella società ricorrente. Detto giudizio prognostico, come ribadito anche a seguito dell’istruttoria disposta dal collegio, è stato formulato – peraltro in modo generico – unicamente sulla base di legami di natura parentale fra alcune persone operanti nella società, e soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Come già chiarito dalla Sezione in sede di motivazione dell’ordinanza cautelare, “gli elementi valutati in chiave inferenziale attengono in realtà a circostanze non attuali e superate da provvedimenti giudiziari di archiviazione o di proscioglimento”. Non soltanto l’amministrazione ha fondato il proprio giudizio sulla base esclusivamente di legami parentali, in assenza di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce, e facendo addirittura riferimento ad un modus vivendi che immancabilmente discenderebbe dal vincolo parentale: il che – per un consolidato indirizzo giurisprudenziale – non è sufficiente ad escludere un’impresa dal circuito dell’economia legale in quanto ragionevolmente sospettabile di essere a rischio di infiltrazioni di tipo mafioso (ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 268); ma quegli elementi attengono a posizioni di persone successivamente scagionate in sede giudiziaria da ogni accusa, o decedute (il che priva di rilevanza anche il più labile – e non autosufficiente – collegamento logico fra costoro e gli attuali responsabili della società) …»”.

2. Ed invece, “a differenza di quanto sostenuto dal TAR, l’amministrazione ha fatto buon uso delle regole in materia perché i «legami parentali» non sono stati richiamati per descrivere un «modus vivendi» che immancabilmente discenderebbe dal vincolo parentale ma per manifestare l’esistenza di un contatto con ambienti che potrebbero realizzare un tentativo di infiltrazione all’interno della società. In tale prospettiva il riferimento a Gamma 3, condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e deceduto per cause naturali nel 2005, non valeva a connotare il «modus vivendi» dei soci ma a rendere chiara l’esistenza sullo sfondo di un possibile – non necessariamente per legge certo – contatto tra i soci dell’odierna appellata e l’ambiente criminale. Sotto altro aspetto il legame con «persone successivamente scagionate» – quali il Gamma 1, condannato per alcuni reati, ma inequivocabilmente assolto in un procedimento per mafia e coinvolto in altro procedimento poi archiviato – evidenzia l’esistenza di un concreto pericolo che per il suo tramite si realizzino tentativi di infiltrazione mafiosa. Per legge, come è noto, non è necessario che l’infiltrazione mafiosa sia in atto, ma è sufficiente il tentativo, con esposizione al condizionamento delle scelte e degli indirizzi societari (Cons. St., VI, 5 marzo 2012 n. 1240); per l’adozione dell’atto è bastevole la mera possibilità di interferenze della criminalità rivelate da fatti sintomatici o indiziari (Cons. St., III, 23 luglio 2012 n. 4208)”. “In altri termini”, secondo il CGA, “la presenza nella società appellata di soci, seppure con partecipazioni di tipo minoritario, legati da vincoli di parentela a persone vicine ad ambienti criminali (lo dimostrano le condanne per ricettazione, nonché per detenzione e porto abusivo di armi irrogate a Gamma 1 oltre che la misura di prevenzione da questi riportata) o legati da vincoli di sangue con persone condannate per mafia, seppure ormai decedute (Gamma 3), sono elementi che l’amministrazione ha valutato – con giudizio non irragionevole e non illogico – come sufficienti per ritenere accertato il tentativo di infiltrazione mafiosa che, come detto, è circostanza diversa dalla vera e propria prova dell’infiltrazione mafiosa. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza, appunto, l’informativa antimafia prescinde dall’accertamento della rilevanza penale dei fatti, in quanto non mira all’enucleazione di responsabilità, ma si concretizza come la forma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto alla quale assumono rilievo fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari; di conseguenza il provvedimento emesso o da emettere in sede penale e quello amministrativo si collocano su differenti ed autonomi piani nel senso che l’informativa, se emessa ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. c), d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all’impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità (Cons. St., III, 27 settembre 2012 n. 5117)”.

2. Inoltre, secondo il C.G.A., “l’ulteriore argomentazione relativa ad una partecipazione minoritaria dei Gamma nella compagine societaria non è convincente. Basti al riguardo considerare che il pericolo di infiltrazione mafiosa può, a giudizio del Collegio, evincersi anche da partecipazioni minoritarie di soggetti vicini ad ambienti malavitosi perché ciò appare sufficiente per esporre gli altri soci a pericoli di condizionamenti che non necessariamente passano per il confronto e la “misurazione delle rispettive forze” in seno all’assemblea dei soci. Per tale ragione risulta infondato il punto n. 3 della memoria di costituzione con il quale è stato riproposto il secondo motivo di ricorso di primo grado”. 3. Ed ancora, “in relazione alla circostanza relativa alla denuncia sporta per gli atti di intimidazione subiti – che nella tesi della società appellata sarebbero incompatibili con la regola di omertà che contraddistingue l’universo mafioso – va rilevato che a tale elemento non può attribuirsi tout-court carattere prevalente sugli altri elementi emersi perché, come affermato dalla giurisprudenza, la valutazione deve essere globale e non frazionata e perché appartiene alla lata valutazione discrezionale (censurabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza che, nel caso di specie, non ricorre) dare valore preponderante agli elementi contrari o a favore dell’infiltrazione. In altri termini gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità (Cons. St., III, 23 luglio 2012 n. 4208)”.

4. Infine, sempre secondo il C.G.A., “sotto il profilo dell’esistenza del requisito dell’attualità, a prescindere dal fatto che tale elemento è valutato con larga ampiezza sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza, occorre evitare la sovrapposizione tra le indicazioni temporali riportate nell’informativa (data del decesso di Gamma 3, epoca dei procedimenti penali, eventuale data di condanna per un certo fatto di reato) e la circostanza consistente nel fatto che il pericolo dipende non dal momento in cui tali fatti sono avvenuti ma dalla possibilità che la società, in ragione di una porzione di compagine sociale, sia potenzialmente esposta a rischio di condizionamento mafioso. Tale ultimo argomento è sufficiente per ritenere quindi superate le argomentazioni relative ad una nota positiva dei Carabinieri risalente al 2009 o alle precedenti informative non ostative …”.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – E’ illegittima se emanata esclusivamente sulla base di legami parentali – TAR Palermo 14.3.2012 n. 555

TAR Palermo – Sez. I– Sentenza – 4.3.2012, n. 555

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Emanata esclusivamente sulla base di legami parentali – Illegittimità

È illegittima l’informativa prefettizia antimafia emanata esclusivamente sulla base di legami parentali, in assenza di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce, e facendo addirittura riferimento ad un modus vivendi che immancabilmente discenderebbe dal vincolo parentale, il che non è sufficiente ad escludere un’impresa dal circuito dell’economia legale in quanto ragionevolmente sospettabile di essere a rischio di infiltrazioni di tipo mafioso (1).

(1) Consiglio Stato, sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 268

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – IMPATTO SU DIRITTI FONDAMENTALI – Frequentazioni pregiudizievoli – Rapporti parentali (C.G.A. 26.1.2016 che annulla Tar Palermo 9.7.2013)

C.G.A. 26.1.2016, n. 4, sent., pres. De Lipsis, est. Barone [accoglie l’appello dopo specifica istruttoria (C.G.A. 18.6.2015, n. 449, ord. istr., pres. De Lipsis, est. Barone) ed annulla la sentenza del Tar che aveva rigettato il ricorso (Tar Palermo, I, 9.7.2013, n. 1457, sentenza, pres. D’Agostino, est. Tulumello) per adeguarsi all’orientamento del C.G.A. che aveva negato la sospensione dell’interdittiva (C.G.A. ord. 17/2011, non pubblicata sul Sito) annullando l’ordinanza del Tar che invece l’aveva concessa (Tar Palermo 7.9.2010, n. 763, ord. caut., pres.  Maisano, est. Tulumello)].

1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Impatto del provvedimento su diritti fondamentali  – Necessità di esternazione in maniera chiara e logica degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Frequentazione di soggetti non mafiosi ma “vicini” alla criminalità mafiosa – Mera affermazione – Insufficienza.

3. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporto parentale – Prestazione lavorativa del genero presso datore di lavoro il cui padre 37 anni prima fu vittima di omicidio di mafia – Irrilevanza.

1.  Gli atti interdittivi impattano negativamente con diritti fondamentali, quale quello al lavoro, che godono di copertura costituzionale. Gli atti interdittivi, anche se si configurano quale tutela avanzata e preventiva nei riguardi della criminalità, hanno bisogno di esternare in maniera chiara e logica quali siano gli elementi relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte dell’impresa (Cons. Stato, sez. VI, 10.4.2014 n. 1730).

2. Le asserite frequentazioni dell’appellante con soggetti non già mafiosi, ma “vicini” alla criminalità mafiosa, sono indicate negli atti impugnati senza alcuna necessaria ulteriore specificazione, che riguardi l’assiduità della frequentazione stessa e la ricaduta che tali frequentazioni hanno sull’attività d’impresa e in quale modo agevolano eventuali interessi mafiosi.

Non può essere senza rilievo la circostanza che la ditta appellante sia stata scelta dal Consorzio che avendo deciso di osservare un protocollo di legalità, che di certo gli impone di valutare con estrema attenzione le imprese, con le quali stabilisce rapporti di lavoro, non avrebbe mai affidato alla ditta G. incarichi esterni di trasporto, ove questa fosse stata notoriamente contigua ad ambienti criminali.

In mancanza di ulteriori specificazioni, la semplice affermazione della frequentazione con soggetti controindicati, rappresentata come un dato di fatto sostanzialmente assertivo, non può essere ritenuta idonea a supportare l’asserito pericolo di infiltrazioni mafiose, che possano condizionare l’attività d’impresa e volgerla a servizio di interessi criminali. …

L’allegazione della semplice frequentazione, che, peraltro in ambienti ristretti assai spesso risulta inevitabile (Cass. pen., sez. VI, 5.5.2009 n. 24469) non soddisfa l’esigenza di rendere intellegibile il procedimento logico attraverso cui si è giunti alla loro emanazione.

3. Il fatto che il marito della figlia dell’appellante lavora presso il sig. S., la cui rispettabilità sarebbe dequotata per un fatto avvenuto nel 1982 (cioè 37 anni fa) quando il padre morì a seguito di un omicidio di stampo mafioso, ritiene il Collegio che sia del tutto inidonea a sorreggere gli atti impugnati, considerato che non è dato capire in quale modo l’attività d’impresa dell’appellante possa essere condizionata da un fatto avvenuto nel 1982, che non lo riguarda del tutto, ma che riguarda il passato di un soggetto diverso, con il quale non intrattiene nessun rapporto, ma che tuttavia lo “qualificherebbe” negativamente per essere il datore di lavoro del marito della figlia. Del resto la giurisprudenza, alla quale il Collegio sente di dovere aderire, ha già ritenuto che il rapporto di parentela o di affinità, nel caso specifico molto attenuato, non possa valere da solo a sorreggere provvedimenti interdittivi, occorrendo specificare se sussiste un intreccio d’interessi economici e familiari dai quali si possa desumere l’effettivo pericolo d’infiltrazione (CGA, 9.6.2014 n. 313).

Anche a volere considerare, quindi, che l’uccisione del padre abbia segnato negativamente il sig. S., la mancanza di indicazioni in ordine ai passaggi di influenze e condizionamenti fortemente negativi dal sig. S. al sig. G. , per il tramite di altri due soggetti, rende la circostanza addotta dall’amministrazione inadeguata a sorreggere gli atti impugnati.

___________

Nota.

Il Tar Palermo, con l’ordinanza 7.9.2010, n. 763, aveva accolto la domanda cautelare contro l’informativa antimafia “ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta (sulla base delle quali non è dato inferire un pericolo legittimante l’emanazione del provvedimento gravato), per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta“.

Il C.G.A., con l’ordinanza 17/2011, non rinvenuta sul Sito, ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione contro l’ordinanza e, per l’effetto, rigettato la domanda cautelare.

Il Tar, con la sentenza 9.7.2013, n. 1457, si è adeguato alle valutazioni del C.G.A. con le argomentazioni seguenti.

«La documentazione acquisita a seguito di ordinanza istruttoria ha consentito di accertare che l’odierno ricorrente ha avuto frequentazioni con soggetti pregiudicati, e che il genero lavora alle dipendenze di S. G. , figlio del defunto S.S., deceduto “a seguito di omicidio di chiaro stampo mafioso”.

«Questa Sezione, con la … ordinanza cautelare n. 763/2010, aveva ritenuto le censure proposte assistite da sufficiente fumus boni iuris, “alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta (sulla base delle quali non è dato inferire un pericolo legittimante l’emanazione del provvedimento gravato)”.

«In sede di appello cautelare, il C.G.A. per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 17/2011, ha in contrario ritenuto che “la natura individuale dell’impresa appellata e le risalenti e perduranti frequentazioni del suo titolare con soggetti pregiudicati (anche per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso) giustifichino le valutazioni negative esternate dalla Prefettura di Agrigento nell’atto impugnato in prime cure”.

«Ritiene il Collegio che, a seguito della richiamata valutazione del giudice d’appello, direttamente inerente la qualificazione degli elementi fattuali condizionanti il profilo della legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati, tali statuizioni debbano ritenersi esenti dai vizi prospettati nei motivi di ricorso.

«Il sindacato sulla legittimità – in base ai profili di censura dedotti nel presente giudizio – delle cc.dd. informative antimafia si risolve infatti in una valutazione della logica e ragionevole congruenza degli elementi di fatto rappresentati dall’amministrazione rispetto alla prognosi, formulata dalla stessa amministrazione, relativa al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nella specifica attività imprenditoriale considerata.

«L’analitica delibazione, pur se in sede di cognizione sommaria, di tali elementi da parte del giudice di seconda istanza induce questo Collegio a rivedere la difforme valutazione operata in sede cautelare e a respingere, perché infondato, il ricorso introduttivo ed il connesso ricorso per motivi aggiunti.»

Il C.G.A., dopo avere disposto istruttoria con ordinanza del 18.6.2015, n. 449, con la sentenza del 26.1.2016, n. 4, è pervenuto all’annullamento dei provvedimenti impugnati.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – CGA Ordinanze n. 14 e 15 del 15.1.2016

CGA Ordinanze del 15.1.2016, numeri 14 e 15

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Pericolo di infiltrazione – Fondato solo su rapporti familiari – Insufficienza – Necessità della sussistenza di interessi economici

Il giudizio prognostico in ordine al pericolo concreto di infiltrazioni mafiose è fondato ove sussistano non solo frequentazioni con parenti condannati per fatti di mafia, ma intercorrano interessi economici in comune.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza o meno della semplice convivenza (C.G.A. 26.2.2916 , ord. che riforma Tar Palermo, I, 15.1.2016)

C.G.A. 26.2.2016, n. 169, ord., pres. Zucchelli, est. Mineo (annulla Tar Palermo, sez. I, 15.1.2015, n. 106, ord., pres. Ferlisi, est.Criscenti).

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza della convivenza – Risultanze investigative e risultanze anagrafiche.

La convivenza con un genitore con ampi precedenti penali non costituisce elemento di pregiudizio tale da giustificare la ragionevolezza di una interdittiva (in un caso in cui il ricorrente aveva peraltro di recente spostato la sua residenza in altro comune).

_______

Nota.

Il Tar aveva rigettato la domanda cautelare:

  • ritenuto che la valutazione operata dall’amministrazione e posta a base dell’informativa impugnata non appare prima facie affetta dai vizi dedotti, considerato i numerosi, specifici e rilevanti precedenti giurisdizionali nonchè le segnalazioni e denunce, anche relativamente recenti, di -OMISSIS-, padre dell’amministratore, definito, nell’informativa, quale “genitore convivente”;
  • rilevato che lo stesso amministratore della società ricorrente, -OMISSIS- (n. il 28 agosto 1990), nel richiedere l’iscrizione nella c.d. white list, affermava di risiedere a Viareggio, luogo in cui risiede il padre, e poi con dichiarazione sostitutiva del 5 marzo 2015 (all. 24 della produzione dell’Avvocatura dello Stato), trasmessa alla Prefettura con nota dell’11 marzo 2015, dichiarava lo stato di convivenza coi genitori;
  • rilevato che il certificato di residenza, depositato dalla difesa di parte ricorrente in data 12 gennaio 2016, documenta che -OMISSIS- è residente a Catania solo dal 15 dicembre 2015, mentre non vi sono elementi dai quali desumere quanto sostenuto in ricorso, ossia che egli risiedesse autonomamente a Termini Imerese, non essendo stato depositato fra l’altro un certificato storico di residenza.
12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza della convivenza della presidente della cooperativa con il precedente socio fondatore (C.G.A. 8.5.2015, n. 300 che annulla Tar Palermo 5.3.2015)

C.G.A. 8.5.2015, n. 300, ord., pres. De Lipsis, est. Anastasi (annulla Tar Palermo, sez. I, 5.3.2015, n. 416, ord., pres. Monteleone, est. Valenti)

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti familiari – Fattispecie di rapporto di convivenza e di figli comuni – Convivente non direttamente attinto da pregiudizi ma sospettato.

Non è sufficiente a giustificare un’interdittiva antimafia nei confronti di una cooperativa sociale il rapporto di convivenza, con figli in comune, del suo presidente con il precedente socio fondatore sospettato a causa degli stretti rapporti economici intrattenuti con soggetto prevenuto. In questo quadro di riferimento fattuale il ricorso non sembra sprovvisto di fumus, occorrendo in sostanza approfondire se la convivenza del predetto con la attuale presidente della cooperativa sia sufficiente a delineare un pericolo indiretto di condizionamento mafioso della cooperativa stessa.

______________

Nota.

Il Tar sveva invece rigettato la domanda cautelare:

  • ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso avendo riguardo a quanto dedotto dall’Amministrazione in riscontro all’ordinanza istruttoria 382/2015 e dalla documentazione in atti da cui di deduce, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che è documentato il rapporto di convivenza di fatto tra la titolare dell’impresa ricorrente e il precedente socio fondatore (padre dei figli della prima);
  • ritenuto che gli elementi dedotti dall’Amministrazione a sostegno dell’impugnata informativa interdittiva appaiono supportare il provvedimento di che trattasi.
12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza o meno della semplice convivenza (C.G.A. 26.2.2016, ord. che riforma Tar Palermo, I, 15.1.2016 )

C.G.A. 26.2.2016, n. 170, ord., pres. Zucchelli, est. Mineo (riforma Tar Palermo, sez. I, 15.1.2016, n. 111, ord., pres. Ferlisi, est. Valenti).

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza della convivenza – Risultanze investigative e risultanze anagrafiche – Contrasto tra Tar e CGA.

La convivenza con un genitore con ampi precedenti penali non costituisce elemento di pregiudizio tale da giustificare la ragionevolezza di una interdittiva (in un caso in cui il ricorrente aveva peraltro di recente spostato la sua residenza in altro comune).

_________

Nota.

Il Tar aveva rigettato la domanda cautelare:

  • considerato che le motivazioni dell’Amministrazione non appaiono, prima facie, prive di riscontro tenuto conto degli ampi precedenti del genitore del ricorrente richiamati nel provvedimento interdittivo;
  • considerato inoltre che nella stessa domanda di ammissione alla c.d. “white List” il ricorrente ha dichiarato di avere residenza in Viareggio;
  • atteso che non è revocabile in dubbio quanto accertato dall’amministrazione procedente sulla convivenza del ricorrente con il proprio genitore, come documentato dal certificato di Stato di Famiglia acquisito tramite la Questura di Lucca in data 08/10/2015, senza che a differenti conclusioni possa indurre il recente cambio di residenza documentato con il certificato depositato in atti (in mancanza di certificato “storico” che possa avvalorare quanto sostenuto dal ricorrente);
  • ritenuto che, per le ragion sopra esposte, non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;
10 Maggio 2016 | By More