Category: Ordine pubblico e sicurezza pubblica
INFORMATIVA ANTIMAFIA – IMPATTO SU DIRITTI FONDAMENTALI – Frequentazioni pregiudizievoli – Rapporti parentali (C.G.A. 26.1.2016 che annulla Tar Palermo 9.7.2013)
C.G.A. 26.1.2016, n. 4, sent., pres. De Lipsis, est. Barone [accoglie l’appello dopo specifica istruttoria (C.G.A. 18.6.2015, n. 449, ord. istr., pres. De Lipsis, est. Barone) ed annulla la sentenza del Tar che aveva rigettato il ricorso (Tar Palermo, I, 9.7.2013, n. 1457, sentenza, pres. D’Agostino, est. Tulumello) per adeguarsi all’orientamento del C.G.A. che aveva negato la sospensione dell’interdittiva (C.G.A. ord. 17/2011, non pubblicata sul Sito) annullando l’ordinanza del Tar che invece l’aveva concessa (Tar Palermo 7.9.2010, n. 763, ord. caut., pres. Maisano, est. Tulumello)].
1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Impatto del provvedimento su diritti fondamentali – Necessità di esternazione in maniera chiara e logica degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Frequentazione di soggetti non mafiosi ma “vicini” alla criminalità mafiosa – Mera affermazione – Insufficienza.
3. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporto parentale – Prestazione lavorativa del genero presso datore di lavoro il cui padre 37 anni prima fu vittima di omicidio di mafia – Irrilevanza.
1. Gli atti interdittivi impattano negativamente con diritti fondamentali, quale quello al lavoro, che godono di copertura costituzionale. Gli atti interdittivi, anche se si configurano quale tutela avanzata e preventiva nei riguardi della criminalità, hanno bisogno di esternare in maniera chiara e logica quali siano gli elementi relativi a tentativi d’infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte dell’impresa (Cons. Stato, sez. VI, 10.4.2014 n. 1730).
2. Le asserite frequentazioni dell’appellante con soggetti non già mafiosi, ma “vicini” alla criminalità mafiosa, sono indicate negli atti impugnati senza alcuna necessaria ulteriore specificazione, che riguardi l’assiduità della frequentazione stessa e la ricaduta che tali frequentazioni hanno sull’attività d’impresa e in quale modo agevolano eventuali interessi mafiosi.
Non può essere senza rilievo la circostanza che la ditta appellante sia stata scelta dal Consorzio che avendo deciso di osservare un protocollo di legalità, che di certo gli impone di valutare con estrema attenzione le imprese, con le quali stabilisce rapporti di lavoro, non avrebbe mai affidato alla ditta G. incarichi esterni di trasporto, ove questa fosse stata notoriamente contigua ad ambienti criminali.
In mancanza di ulteriori specificazioni, la semplice affermazione della frequentazione con soggetti controindicati, rappresentata come un dato di fatto sostanzialmente assertivo, non può essere ritenuta idonea a supportare l’asserito pericolo di infiltrazioni mafiose, che possano condizionare l’attività d’impresa e volgerla a servizio di interessi criminali. …
L’allegazione della semplice frequentazione, che, peraltro in ambienti ristretti assai spesso risulta inevitabile (Cass. pen., sez. VI, 5.5.2009 n. 24469) non soddisfa l’esigenza di rendere intellegibile il procedimento logico attraverso cui si è giunti alla loro emanazione.
3. Il fatto che il marito della figlia dell’appellante lavora presso il sig. S., la cui rispettabilità sarebbe dequotata per un fatto avvenuto nel 1982 (cioè 37 anni fa) quando il padre morì a seguito di un omicidio di stampo mafioso, ritiene il Collegio che sia del tutto inidonea a sorreggere gli atti impugnati, considerato che non è dato capire in quale modo l’attività d’impresa dell’appellante possa essere condizionata da un fatto avvenuto nel 1982, che non lo riguarda del tutto, ma che riguarda il passato di un soggetto diverso, con il quale non intrattiene nessun rapporto, ma che tuttavia lo “qualificherebbe” negativamente per essere il datore di lavoro del marito della figlia. Del resto la giurisprudenza, alla quale il Collegio sente di dovere aderire, ha già ritenuto che il rapporto di parentela o di affinità, nel caso specifico molto attenuato, non possa valere da solo a sorreggere provvedimenti interdittivi, occorrendo specificare se sussiste un intreccio d’interessi economici e familiari dai quali si possa desumere l’effettivo pericolo d’infiltrazione (CGA, 9.6.2014 n. 313).
Anche a volere considerare, quindi, che l’uccisione del padre abbia segnato negativamente il sig. S., la mancanza di indicazioni in ordine ai passaggi di influenze e condizionamenti fortemente negativi dal sig. S. al sig. G. , per il tramite di altri due soggetti, rende la circostanza addotta dall’amministrazione inadeguata a sorreggere gli atti impugnati.
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Nota.
Il Tar Palermo, con l’ordinanza 7.9.2010, n. 763, aveva accolto la domanda cautelare contro l’informativa antimafia “ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta (sulla base delle quali non è dato inferire un pericolo legittimante l’emanazione del provvedimento gravato), per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta“.
Il C.G.A., con l’ordinanza 17/2011, non rinvenuta sul Sito, ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione contro l’ordinanza e, per l’effetto, rigettato la domanda cautelare.
Il Tar, con la sentenza 9.7.2013, n. 1457, si è adeguato alle valutazioni del C.G.A. con le argomentazioni seguenti.
«La documentazione acquisita a seguito di ordinanza istruttoria ha consentito di accertare che l’odierno ricorrente ha avuto frequentazioni con soggetti pregiudicati, e che il genero lavora alle dipendenze di S. G. , figlio del defunto S.S., deceduto “a seguito di omicidio di chiaro stampo mafioso”.
«Questa Sezione, con la … ordinanza cautelare n. 763/2010, aveva ritenuto le censure proposte assistite da sufficiente fumus boni iuris, “alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta (sulla base delle quali non è dato inferire un pericolo legittimante l’emanazione del provvedimento gravato)”.
«In sede di appello cautelare, il C.G.A. per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 17/2011, ha in contrario ritenuto che “la natura individuale dell’impresa appellata e le risalenti e perduranti frequentazioni del suo titolare con soggetti pregiudicati (anche per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso) giustifichino le valutazioni negative esternate dalla Prefettura di Agrigento nell’atto impugnato in prime cure”.
«Ritiene il Collegio che, a seguito della richiamata valutazione del giudice d’appello, direttamente inerente la qualificazione degli elementi fattuali condizionanti il profilo della legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati, tali statuizioni debbano ritenersi esenti dai vizi prospettati nei motivi di ricorso.
«Il sindacato sulla legittimità – in base ai profili di censura dedotti nel presente giudizio – delle cc.dd. informative antimafia si risolve infatti in una valutazione della logica e ragionevole congruenza degli elementi di fatto rappresentati dall’amministrazione rispetto alla prognosi, formulata dalla stessa amministrazione, relativa al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nella specifica attività imprenditoriale considerata.
«L’analitica delibazione, pur se in sede di cognizione sommaria, di tali elementi da parte del giudice di seconda istanza induce questo Collegio a rivedere la difforme valutazione operata in sede cautelare e a respingere, perché infondato, il ricorso introduttivo ed il connesso ricorso per motivi aggiunti.»
Il C.G.A., dopo avere disposto istruttoria con ordinanza del 18.6.2015, n. 449, con la sentenza del 26.1.2016, n. 4, è pervenuto all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza delle cointeressenze economiche (Tar Catania, IV, 28.9.2015, confermata da CGA 15/2015)
Tar Catania, IV, 28.9.2015, n. 787, ord., pres. Pennetti, est. Cumin (confermata da C.G.A. 15.1.2016, n. 14, ord., pres. Zucchelli, est. Modica de Mohac).
1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Elementi solo indiziari del pericolo di infiltrazione mafiosa – Sufficienza.
2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Fatti risalenti nel tempo e condanne oggetto di impugnazione – Idoneità.
3. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza delle cointeressenze economiche.
1. La misura dell’interdittiva antimafia obbedisce a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso, potendo, perciò, restare legittimata anche dal solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (cfr. Cons. St., sez. III, 28/07/2015 n. 3707).
2. I tentativi d’infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da fatti risalenti nel tempo o sentenze penali ancora oggetto di impugnazione (cfr. Cons. St., sez. III, 24/07/2015 n. 3653).
3. Deve rigettarsi la domanda di sospensione dell’informativa antimafia nel caso in cui gli elementi investigativi rappresentati (in modo congruo e immune da censure di irragionevolezza) nel provvedimento impugnato, e legati alla trama di rapporti parentali e cointeressenze economiche con soggetti e imprese controindicate, evidenziano un complessivo quadro di possibile permeabilità dell’impresa ricorrente a condizionamenti della criminalità organizzata.
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Nota.
Il C.G.A ha confermato la decisione del Tar sottolineando che “dal provvedimento emerge non soltanto che persistono frequentazioni con parenti condannati per fatti di mafia, ma che intercorrono interessi economici in comune“.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – CGA Ordinanze n. 14 e 15 del 15.1.2016
CGA Ordinanze del 15.1.2016, numeri 14 e 15
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Pericolo di infiltrazione – Fondato solo su rapporti familiari – Insufficienza – Necessità della sussistenza di interessi economici
Il giudizio prognostico in ordine al pericolo concreto di infiltrazioni mafiose è fondato ove sussistano non solo frequentazioni con parenti condannati per fatti di mafia, ma intercorrano interessi economici in comune.
INFORMATIVE ANTIMAFIA E TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO – TAR Palermo 7.12.2012, n.2572
Tar Sicilia, Sezione Prima di Palermo, sentenza del 7.122012, n. 2572
Sulla natura delle informative antimafia negative e la contestuale tutela dell’ordine pubblico.
La Prima Sezione del TAR Palermo, pronunciandosi su una fattispecie nella quale la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti della Prefettura di Palermo sostenendo la violazione non solo di principi costituzionalmente garantiti ma anche l’eccesso di potere ed il travisamento dei fatti, ha anzitutto ritenuto che “…le informative antimafia negative non sono provvedimenti di carattere punitivo, per l’adozione dei quali è necessario individuare un elemento di colpevolezza nei riguardi dei soggetti a cui sono rivolte; attengono piuttosto alla natura dei provvedimenti di carattere preventivo – tutela avanzata – posti a presidio dell’ordine pubblico, volti ad evitare la possibile infiltrazione di ambianti criminali nel tessuto economico della società…”.
Il Tribunale Amministrativo, nel caso sottoposto al suo esame, ha inoltre ritenuto sussistente un rapporto attuale della società ricorrente con la criminalità organizzata, sul presupposto che gli “…elementi raccolti dall’amministrazione intimata non possano tout court essere ritenuti non attuali, in quanto superati dall’evoluzione degli assetti societari, che potrebbe assumere solo carattere formale. Conseguentemente non può ritenersi irragionevole la valutazione dell’amministrazione che, nell’ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto che tali elementi siano indice del pericolo di condizionamento dell’attività societaria, da parte della criminalità organizzata, ed ha quindi adottato il provvedimento impugnato…”.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – Sulla rilevanza dei fatti esclusi da una sentenza dibattimentale passata in giudicato – CGA 16.6.2015 n. 435
Consiglio di Giustizia Amministrativa 16.06.2015 n. 435
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rivalutazione degli stessi fatti – Possibilità – Motivazione – Necessità – Sussiste
Alla Prefettura non è mai preclusa la possibilità di rivalutare gli stessi fatti – con l’eccezione, però, di quelli che siano stati esclusi da una sentenza dibattimentale passata in giudicato, il relativo accertamento essendo normativamente vincolante anche per la pubblica amministrazione ex art. 654 c.p.p. – anche rispetto a precedenti informative rese in senso non interdittivo; ma solo a condizione che, nel far ciò, si dia adeguatamente conto, in motivazione, delle ragioni che la hanno indotta al mutamento di avviso al riguardo.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza o meno della semplice convivenza (C.G.A. 26.2.2916 , ord. che riforma Tar Palermo, I, 15.1.2016)
C.G.A. 26.2.2016, n. 169, ord., pres. Zucchelli, est. Mineo (annulla Tar Palermo, sez. I, 15.1.2015, n. 106, ord., pres. Ferlisi, est.Criscenti).
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza della convivenza – Risultanze investigative e risultanze anagrafiche.
La convivenza con un genitore con ampi precedenti penali non costituisce elemento di pregiudizio tale da giustificare la ragionevolezza di una interdittiva (in un caso in cui il ricorrente aveva peraltro di recente spostato la sua residenza in altro comune).
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Nota.
Il Tar aveva rigettato la domanda cautelare:
- ritenuto che la valutazione operata dall’amministrazione e posta a base dell’informativa impugnata non appare prima facie affetta dai vizi dedotti, considerato i numerosi, specifici e rilevanti precedenti giurisdizionali nonchè le segnalazioni e denunce, anche relativamente recenti, di -OMISSIS-, padre dell’amministratore, definito, nell’informativa, quale “genitore convivente”;
- rilevato che lo stesso amministratore della società ricorrente, -OMISSIS- (n. il 28 agosto 1990), nel richiedere l’iscrizione nella c.d. white list, affermava di risiedere a Viareggio, luogo in cui risiede il padre, e poi con dichiarazione sostitutiva del 5 marzo 2015 (all. 24 della produzione dell’Avvocatura dello Stato), trasmessa alla Prefettura con nota dell’11 marzo 2015, dichiarava lo stato di convivenza coi genitori;
- rilevato che il certificato di residenza, depositato dalla difesa di parte ricorrente in data 12 gennaio 2016, documenta che -OMISSIS- è residente a Catania solo dal 15 dicembre 2015, mentre non vi sono elementi dai quali desumere quanto sostenuto in ricorso, ossia che egli risiedesse autonomamente a Termini Imerese, non essendo stato depositato fra l’altro un certificato storico di residenza.
INFORMATIVA ANTIMAFIA: QUADRO INDIZIARIO SUPERATO AL MOMENTO DELL’ADOZIONE – TAR Catania, 10.3.2016 n.761
Tribunale Amministrativo di Catania, 10.3.2016 n.761.
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia.
Il Tribunale Amministrativo di Catania, ha chiarito che l’informativa prefettizia nella specie impugnata, valorizza un complessivo quadro indiziario che già al momento della sua adozione era stato ritenuto completamente superato dagli accertamenti effettuati dai competenti organi della giurisdizione ordinaria.
Se pertanto le ragioni in certo senso “emergenziali” alla base del provvedimento impugnato potevano giustificarne la validità, queste sono venute meno a seguito di un decreto di dissequestro del Tribunale Penale, posto che l’accertamento contenuto nel menzionato decreto di dissequestro era tale da rappresentare un’ipotesi di sopravvenienza di fattori dissonanti, i quali, a pena altrimenti dell’illegittimità dell’interdittiva antimafia eventualmente adottata, obbliga la competente Autorità di P.S. a porre in essere approfondimenti istruttori e, comunque, ad una ponderazione più attenta del residuo quadro indiziario a disposizione, al fine di confermarne (con adeguata esternazione) o meno la valenza ai fini antimafia (1).
(1) T.A.R. Campania -Napoli, sez. I, sent. 23 ottobre 2013, n. 4674.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – Sul sindacato del giudice amministrativo – Sent. CGA 17.9.2015 n. 600
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia – Sentenza 17.9.2015 n. 600 (respinge appello)
1.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Natura – Elementi sintomatici
L’informativa interdittiva di cui all’art. 84 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, costituisce una misura preventiva di contrasto e lotta alla criminalità organizzata intesa ad anticipare la soglia della difesa sociale, sicché non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale che abbiano il carattere definitivo, potendo essere sorretta semplicemente da elementi sintomatici ed indiziari desumibili dai fatti, dagli atti e dai procedimenti che facciano supporre il pericolo effettivo di infiltrazioni.
2.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Sindacato giudice amministrativo
Il giudice amministrativo non può svolgere un sindacato pieno e assoluto sugli esiti della informativa prefettizia, ma deve formulare un giudizio di complessiva logicità e congruità delle valutazioni, ampiamente discrezionali, formulate dal Prefetto.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – ATTUALITA’ ED EFFETTIVITA’ DEL PERICOLO – Carenza – Illegittimità (Tar Catania 23.10.2015, confermata da C.G.A.)
Tar Catania, 23.10.2015, n. 936, ord., pres. Pennetti, est. Cumin (confermata da C.G.A. 15.1.2016, n. 88, ord. pres. Zucchelli, est. Barone).
Ordine pubblico – Informativa antimafia – Elementi indiziari del pericolo di infiltrazione mafiosa – Requisito della attualità ed effettività – Mancanza – Illegittimità dell’interdittiva.
Il Tar ha sospeso il decreto n. … del 12-8-2015, con il quale la Prefettura di Catania ha emesso un’informativa interdittiva antimafia a carico della ricorrente, perchè gli elementi indiziari valorizzati dalla Prefettura nel ritenere sussistente un pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno delle società che mettono capo al sig. C.G. non appaiono, allo stato, sufficienti per configurare “su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 27 febbraio 2015, n. 983).
Il C.G.A. ha confermato la decisione del Tar.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – ISTRUTTORIA – OPPOSIZIONE DA PARTE DELLA P.A. PER RAGIONI DI RISERVATEZZA – Produzione in plico sigillato a mani del presidente – C.G.A. ord. istr. 17.3.2016
C.G.A. 17.3.2016 N. 88, ord. istr., Pres. Zucchelli, est. Mineo (dispone istruttoria in appello contro Tar Catania, IV, 15.1.2016, n. 49, ord. cautelare di rigetto, pres. Pennetti, est. Cumin)
Ordine pubblico – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Poteri istruttori del giudice.
Il Consiglio, ritenuto necessario, ai fini della decisione circa il fondamento del provvedimento interdittivo impugnato in prime cure, acquisire i verbali delle riunioni del G.I.A. e dei Vertici delle Forze di Polizia, allo stato non disponibili per fatto non imputabile alla difesa di parte appellante, dispone l’esibizione della documentazione precisando che le esigenze istruttorie, altrimenti invocate ed opposte all’accesso da parte dall’Amministrazione, possono essere soddisfatte attraverso la trasmissione della richiesta documentazione in plico sigillato in mani del Presidente del Collegio,
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Nota.
Il Tar aveva rigettato con puntuale motivazione ma senza disporre istruttoria.
Il C.G.A. con questa ordinanza consolida la prassi secondo la quale, nella materia che ci occupa, a fronte di una contestazione di insussistenza del pericolo di condizionamento mafioso il giudice amministrativo, di norma, dispone istruttoria e, nel caso particolare, si spinge oltre: di fronte alle particolari esigenze rappresentate dall’amministrazione, dispone la consegna dei documenti a mani del presidente del collegio.