RSSCategory: Ordine pubblico e sicurezza pubblica

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza della convivenza della presidente della cooperativa con il precedente socio fondatore (C.G.A. 8.5.2015, n. 300 che annulla Tar Palermo 5.3.2015)

C.G.A. 8.5.2015, n. 300, ord., pres. De Lipsis, est. Anastasi (annulla Tar Palermo, sez. I, 5.3.2015, n. 416, ord., pres. Monteleone, est. Valenti)

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti familiari – Fattispecie di rapporto di convivenza e di figli comuni – Convivente non direttamente attinto da pregiudizi ma sospettato.

Non è sufficiente a giustificare un’interdittiva antimafia nei confronti di una cooperativa sociale il rapporto di convivenza, con figli in comune, del suo presidente con il precedente socio fondatore sospettato a causa degli stretti rapporti economici intrattenuti con soggetto prevenuto. In questo quadro di riferimento fattuale il ricorso non sembra sprovvisto di fumus, occorrendo in sostanza approfondire se la convivenza del predetto con la attuale presidente della cooperativa sia sufficiente a delineare un pericolo indiretto di condizionamento mafioso della cooperativa stessa.

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Nota.

Il Tar sveva invece rigettato la domanda cautelare:

  • ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso avendo riguardo a quanto dedotto dall’Amministrazione in riscontro all’ordinanza istruttoria 382/2015 e dalla documentazione in atti da cui di deduce, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che è documentato il rapporto di convivenza di fatto tra la titolare dell’impresa ricorrente e il precedente socio fondatore (padre dei figli della prima);
  • ritenuto che gli elementi dedotti dall’Amministrazione a sostegno dell’impugnata informativa interdittiva appaiono supportare il provvedimento di che trattasi.
12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – IL TAR SI FERMA INNANZI ALLA DISCREZIONALITÀ DEL PREFETTO – IL C.G.A. VERIFICA LA MOTIVAZIONE DELL’INTERDITTIVA DISPONENDO PUNTUALE ISTRUTTORIA – Ordinanza istruttoria, C.G.A. 13.4.2016

C.G.A. 13.4.2016 n. 77, ord. istr., pres. Zucchelli, rel. Barone (istruttoria su appello avverso Tar Palermo, 10.8.2015, n. 2046, sent., pres. Monteleone, est. Cappellano).

Ordine pubblico – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Limiti – Poteri istruttori del giudice.

Ai fini del decidere il C.G.A. ritiene che sia necessario acquisire da parte della Prefettura intimata una dettagliata relazione in ordine alle seguenti circostanze:

a) se abbia valutato e quale valore abbia attribuito al decreto penale, per le misure di prevenzione, con il quale è stato dichiarato di non farsi luogo all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del sig. M.G.;

b) se abbia valutato e quale valutazione abbia fatto della circostanza che per l’imputazione per il reato di cui all’art. 416 bis nei confronti del sig. M.G. il Pubblico Ministero abbia richiesto l’archiviazione;

c) quale rilevanza attribuisca alla sentenza di questo Consiglio 435/15 e se in particolare abbia tenuto conto delle valutazioni ivi espresse in merito all’inconsistenza delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva del 4.4.2012 indirizzata alla società M. s.r.l., di cui sarebbe titolare il sig. M.G..

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Nota

Il Tribunale, senza disporre istruttoria, ritenuto che la Prefettura nell’emanare le interdittive antimafia gode di ampia discrezionalità sindacabile solo per gravi vizi di eccesso di potere, ha rigettato il ricorso ritenendo che i provvedimenti impugnati fossero immuni dalle critiche mosse dai ricorrenti (dall’ordinanza del CGA).

Il C.G.A. con questa ordinanza consolida la prassi secondo la quale, in tema di interdittiva, a fronte di una contestazione di insussistenza del pericolo di condizionamento mafioso, il giudice amministrativo, di norma, dispone istruttoria.

L’ordinanza del C.G.A. è particolarmente interessante perché, con una tecnica penetrante, chiede la valutazione del Prefetto sugli argomenti difensivi prospettati dal ricorrente ritenuti rilevanti e richiamati espressamente.

Addirittura il C.G.A. al punto “c” chiede al Prefetto la valutazione attuale (“quale rilevanza attribuisca”) e non quella storica, in definitiva introducendo nel provvedimento istruttorio un ordine di riesame.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA: Ordinanze del C.G.A. numeri 328 e 329 del 2014.

Ordine pubblico – Informativa antimafia

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con le ordinanze numeri 328 e 329, entrambe del 20 giugno 2014, ha preso posizione in merito alla revoca dell’appalto per effetto dell’informazione interdittiva antimafia. In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, pur respingendo l’istanza cautelare proposta avverso la sentenza appellata, sul presupposto che le motivazioni del provvedimento impugnato “…non sembrano esibire – sulla questione cruciale del ruolo effettivo rivestito dal dipendente investito da misure cautelari – profili di illogicità sindacabili in sede di legittimità…”, ha tuttavia fissato sollecitamente l’udienza pubblica “..considerato .. che la rilevanza degli interessi sociali coinvolti nella controversia ne rende opportuna una tempestiva definizione in sede di merito…”.

11 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza o meno della semplice convivenza (C.G.A. 26.2.2016, ord. che riforma Tar Palermo, I, 15.1.2016 )

C.G.A. 26.2.2016, n. 170, ord., pres. Zucchelli, est. Mineo (riforma Tar Palermo, sez. I, 15.1.2016, n. 111, ord., pres. Ferlisi, est. Valenti).

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza della convivenza – Risultanze investigative e risultanze anagrafiche – Contrasto tra Tar e CGA.

La convivenza con un genitore con ampi precedenti penali non costituisce elemento di pregiudizio tale da giustificare la ragionevolezza di una interdittiva (in un caso in cui il ricorrente aveva peraltro di recente spostato la sua residenza in altro comune).

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Nota.

Il Tar aveva rigettato la domanda cautelare:

  • considerato che le motivazioni dell’Amministrazione non appaiono, prima facie, prive di riscontro tenuto conto degli ampi precedenti del genitore del ricorrente richiamati nel provvedimento interdittivo;
  • considerato inoltre che nella stessa domanda di ammissione alla c.d. “white List” il ricorrente ha dichiarato di avere residenza in Viareggio;
  • atteso che non è revocabile in dubbio quanto accertato dall’amministrazione procedente sulla convivenza del ricorrente con il proprio genitore, come documentato dal certificato di Stato di Famiglia acquisito tramite la Questura di Lucca in data 08/10/2015, senza che a differenti conclusioni possa indurre il recente cambio di residenza documentato con il certificato depositato in atti (in mancanza di certificato “storico” che possa avvalorare quanto sostenuto dal ricorrente);
  • ritenuto che, per le ragion sopra esposte, non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;
10 Maggio 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE: DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 8.4.2016

Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 08.04.2016, n. 281

Istanza cautelare – Divieto di detenzione armi e munizioni – Rigetto dell’istanza cautelare per sufficiente motivazione dell’atto impugnato

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ritenendo insussistente il requisito del “fumus boni iuris”, in considerazione della sufficiente motivazione dell’atto impugnato, sia con riferimento ai presupposti di fatto che di diritto previsti dalla legge. L’Amministrazione resistente, anche sulla base delle considerazioni formulate dalla Questura di Catania, richiamate nel preambolo dell’atto impugnato, ha proceduto alla valutazione dei fatti in relazione in rapporto al requisito soggettivo della buona condotta ex art.138 del T.U.L.P.S.

18 Aprile 2016 | By More