Category: 2 – ARGOMENTI
EFFICIENZA DEL PROCESSO O TRAPPOLE PROCESSUALI? Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, pres. Savasta, est. Boscarino.
Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499, pres. Savasta, est. Boscarino.
PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – DIFFERIMENTO DELLA DISCUSSIONE PER CONSENTIRE IL DEPOSITO DELLA COPIA D’OBBLIGO – IMPOSSIBILITA’ SE LA RICHIESTA E’ FORMULATA IN MATERIA DI RITO SPECIALE E ANCOR PIU’ DALLA PARTE INADEMPIENTE
PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – "DIFFICOLTA'” OPERATIVE CONNESSE ALL'AVVIO" – NON SUSSISTONO (ANCHE IN RAGIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE “ISTRUZIONI AD USO DEGLI AVVOCATI”) – ERRORE SCUSABILE – NON SPETTA.
Va disattesa la richiesta di differimento della trattazione del ricorso avanzata da parte ricorrente, con opposizione delle altre parti, volta a consentire il deposito di “almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, specie in relazione a giudizi governati dal rito speciale ed ancor più se formulata dalla parte inadempiente.
Non spetta il beneficio dell'errore scusabile alla parte ricorrente che, avendo notificato il ricorso in formato cartaceo nel 2016 e proceduto all'iscrizione a ruolo nel 2017, non abbia depositato il ricorso nella forma di documento informatico, ma essendosi avvalsa della facoltà di depositare una copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico, ha omesso la prescritta dichiarazione di conformità all’originale, senza che alla predetta copia del ricorso risulti allegata una procura alle liti che possa ritenersi valida secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3, D.P.C.M. cit., essendo priva di alcuna dichiarazione di asseverazione. Infatti la richiamata difformità dallo schema legale (che prevede il deposito di copia informatica degli atti di parte munita di dichiarazione di conformità quale modalità alternativa, anche a regime, individuata dalla richiamata normativa, procedure queste, oltre che chiaramente normate dalle disposizioni sopra indicate, altresì esplicitate nelle “Istruzioni ad uso degli avvocati” pubblicate nel sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa) non risulta riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico. Infatti la normativa relativa all’asseverazione trae origine, per l’espresso richiamo sopra evidenziato, dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da disposizione, quindi, invero datata.
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Note.
1) Per leggere la sentenza cliccare sul seguent link: Tar Catania, sent. 499/2017
2) Contra : Tar Napoli, IV, sent. 13.2.2017 n. 892; Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231.
3) L'art. 22, comma 2, d.lgv. 82/2005, sotto la rubrica "Copie informatiche di documenti analogici", recita: "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71".
4) La sentenza del Tar che si annota e l'ordinanza del Cons. St. 880/2017, già inserita nel sito, dimostrano quanto sia difficile pervenire ad un punto di equilibrio in tema di ripartizione di oneri e rischi connessi al guado epocale dal cartaceo al digitale:
- per il Tar il deposito con il nuovo strumento degli atti del giudizio è tanto semplice da non giustificare, nemmeno per il primissimo periodo, la concessione dell'errore scusabile all'avvocato che è incorso in errore (l'errore "non risulta riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico");
- per il Consiglio di Stato addirittura la semplice lettura a video degli atti è tanto ONEROSA ("il precetto è finalizzato a consentire una più agevole lettura degli atti processuali") che almeno per tutto il 2017 è giusto che la mancanza delle "copie di cortesia" determini l'arresto del giudizio a tempo indeterminato. Sempre e comunque. Anche se l'istanza da esaminare è di due pagine o la domanda di giustizia è improcrastinabile.
- M.
PAT – MANCATA PRODUZIONE DELLA “COPIA D’OBBLIGO” – ARRESTO DEL PROCESSO – SENZA SE E SENZA MA- LE COPIE DI CORTESIA SONO GRADITE – Cons. St., VI, ord. 3.3.2017 n. 919
Cons. St., VI, ord. 3.3.2017, n. 919, pres. est. De Francesco.
1. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO E COPIE DI CORTESIA
2. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Individuazione della sanzione – Arresto del processo.
3. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Effetto estintivo della misura cautelare presidenziale.
4. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito parti diverse dal ricorrente – Irrilevanza sulla trattazione della causa.
1. Per l’anno 2017 è obbligatorio il deposito “almeno” di una copia cartacea degli atti processuali (da qualificare perciò, e normativamente, “copia d’obbligo”), non essendo esclusa la possibilità (pur se concretamente auspicabile) del deposito d’una o più copie ulteriori (da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie).
2. Il deposito della copia d’obbligo (per come sopra individuata) da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità, prima dell’inizio di tale evento, di fissazione dell’udienza (e, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare non può essere trattato e definito in un’udienza camerale anteriore all’espletamento degli incombenti di legge); quanto al giudizio di merito, il deposito della copia d’obbligo è da ritenersi precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, comma 3, c.p.a. (e, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, tale adempimento, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., costituisce precondizione della trattazione del giudizio in un’udienza, pubblica o camerale).
3. L’omesso deposito della copia d’obbligo non preclude l’esame e l’eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. (ed ancor più l’accoglimento delle eccezionali misure ex art. 61 c.p.a., posto che rispetto ad esse il codice non prevede la fissazione di un’udienza collegiale di trattazione prima dell’inizio della causa di merito – né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, tuttavia la trattazione collegiale è comunque condizionata al tempestivo deposito della copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e salvi gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4).
4. Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della copia d’obbligo va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini).
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APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE: illegittimo se l’oggetto è indeterminato ed il corrispettivo è esiguo – TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, pres. est. Cogliani
TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, n. 334, pres. est. Cogliani.
CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE – PROCEDURA – Violazione legge professionale e regole procedure selettive – Illegittimità.
E’ illegittimo per violazione del decoro professionale e contemporaneamente dei principi di massima partecipazione e leale concorrenza nelle procedure selettive pubbliche l’appalto indetto da un Comune per l’affidamento del servizio giuridico-legale, stante l’indeterminatezza del contenuto delle prestazioni richieste al professionista e l’esiguità del compenso previsto. Da qui l’annullamento di tutti gli atti della procedura e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Nota
Il TAR ha accolto il ricorso con il quale l’Ordine degli Avvocati di Palermo ha impugnato gli atti della procedura di affidamento del servizio giuridico-legale indetta dal Comune di Monreale, per la durata di 24 mesi.
Il TAR, dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento (All. B D. Lgs n°163/2006, in quanto procedura antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016) ha ritenuto che la mancanza di determinazione dell’oggetto dell’incarico, oltre che l’esiguità del compenso previsto, sono elementi idonei non soltanto a ledere l’autonomia ed il decoro della professione forense, ma anche a comprimere la partecipazione alla procedura selettiva, alterandone in radice lo svolgimento in violazione delle regole della concorrenza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. Secondo il Tribunale, il previsto obbligo del professionista di portare a termine, oltre la scadenza del contratto, tutte le cause instaurate “sino all’esecutività della sentenza”, senza previsione di ulteriore compenso, comporta lo svolgimento di un servizio “senza una definizione temporale e sostanzialmente gratuito per un tempo indeterminato”. E ciò incide sulla stessa correttezza dell’attivazione “di una procedura di tipo comparativo, idonea a consentire, a tutti gli aventi diritto, di partecipare, in condizioni di parità ed uguaglianza, alla selezione per la scelta del miglior contraente”.
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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – D.l.lgt. 19.8.1917, n. 1399 (T.U. SUL TERREMOTO DI MESSINA DEL 28.12.1908) – Perdurante vigenza – Garanzie partecipative della L. 241/1990 – Applicazione in via integrativa – TAR Catania, II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante
TAR CATANIA, Sez. II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante
1. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina – Mancata abrogazione – Non esclude l’applicazione in via integrativa della L. 241/1990 e delle garanzie partecipative dalla stessa previste
2. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Decreto di espropriazione – Mancata comunicazione avvio del procedimento – Illegittimità
3. Procedimento amministrativo – L. 241/1990 – Principio del giusto procedimento – Fondamento e rilevanza costituzionale.
4. Leggi, Decreti e Regolamenti – L. 241/1990 – Posizione di legge rinforzata
1. La circostanza per cui il D.Lgt. n. n.1399/1917 non sia stato espressamente abrogato non esclude che alla legge n. 241/1990 – e quindi ai diritti partecipativi ivi garantiti in primis con la interlocuzione degli interessati – possa e debba comunque riconoscersi una funzione integrativa
2. Avendo la legge n. 241/1990 attuato un processo circolare, assumendo così il ruolo di legge generale “rinforzata” ad efficacia integrativa – condizionata dal criterio della ragionevolezza, nel cui ambito assume certamente importanza il fattore tempo – rispetto agli altri testi normativi “speciali” (quale appunto il D.Lgt. 1399/1917), ne consegue che nel caso in esame andava garantita almeno in fase finale la partecipazione degli ricorrenti interessati. Ciò proprio in ragione del fatto che la partecipazione di questi ultimi avrebbe consentito un maggior approfondimento (rectius, aggiornamento) istruttorio ai fini della determinazione delle indennità espropriative ma soprattutto all’acquisizione di elementi sopravvenuti, e cioè che l’area in questione aveva subito rilevanti trasformazioni urbanistiche, risultando attualmente in gran parte edificata.
3. Pur non essendo espressis verbis sancito in Costituzione, il principio del giusto procedimento, in quanto corollario della democraticità dell’ordinamento statale, ha ormai fondamento e rilevanza costituzionale, e quindi, in ultima analisi, carattere vincolante nei confronti del legislatore anche statale.
4. Tra la Costituzione e la legge del procedimento amministrativo n. 241 del 1990 si è instaurato un indissolubile “processo circolare”, alla cui stregua deve essere valutato l’ordinamento nel suo complesso: la legge 241/1990 ha cioè ormai assunto la posizione di legge sostanzialmente rinforzata.
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APPALTI – LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIA – Presentazione dell’avv. Fabio Damiani, Direttore responsabile della CUCRS.
Pubblichiamo in allegato le slides della relazione dell'Avv. Fabio Damiani, Direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, su "Il nuovo modello di centralizzazione degli acquisti: il ruolo dei Soggetti Aggregatori", programmata nell'ambito del corso di Diritto Sanitario organizzato a Catania dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dall'ASP e dalla Scuola Forense.
Il documento contiene una sintesi aggiornata ed estremamente chiara su un argomento di grande attualità.
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APPALTI – BANDO – CLAUSOLE NON ESCLUDENTI – Tutela cautelare – Mancanza di periculum – Tar Palermo, ord. 27.2.2017, n. 246, pres. est. Ferlisi.
Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Clausole del bando non escludenti – Periculum – Mancanza.
Il Tar ha rigettato la domanda di sospensione
- – del Bando di gara avente ad oggetto l'affidamento quinquennale, mediante convenzione, dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia;
- – del Capitolato Tecnico ed in particolare: art. 3 laddove dispone che nel caso di indisponibilità delle ditte produttrici a stipulare direttamente con l'impresa aggiudicataria un contratto di manutenzione o fornire parti di ricambio, l'Azienda Ospedaliera vi provvederà direttamente, addebitando all'impresa appaltatrice tutti i costi relativi; art. 10, comma 10, laddove dispone che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere la seguente attività: <presentare, presso ogni singolo committente, i contratti con le aziende produttrici delle apparecchiature di altissima complessità di cui all'elenco precedente;
- – dell'Allegato 4 – Schema di convenzione – dove all'art. 3 (ricalcando il disposto dell'art. 10 del Capitolato tecnico) dispone che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere la seguente attività: presentare, presso ogni singolo committente, i contratti con le aziende produttrici delle apparecchiature di altissima complessità di cui all'elenco precedente.
Il rigetto è stato motivato perchè, a prescindere da ogni valutazione sul fumus, non sussiste il presupposto del periculum in mora, in quanto la stessa ricorrente espone, testualmente, che “Le norme impugnate … non precludono ex se la partecipazione alla gara – non si tratta cioè di cause escludenti – ma è evidente siano tese a favorire certi operatori economici a discapito di altri”;
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RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – TAR Catania, sez. IV, ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 154
RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU IN QUANTO PRIVA DI UN TERMINE FINALE DI EFFICACIA
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente avente ad oggetto: “Servizio di raccolta e trasporto RSU. Divieto di rimozione dei cassonetti stradali adibiti alla raccolta differenziata di carta e cartone imballaggi in plastica, bidoni, cestini contenitori RUP e quant'altro attualmente dislocato sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti di proprietà di proprietà della ricorrente" ; nonché dell’ulteriore ordinanza sindacale con cui l’Amministrazione comunale ha disposto l’affidamento temporaneo alla ditta controinteressata del servizio di raccolta e trasporto RSU del Comune di Modica, nonché la condanna del Sindaco al risarcimento integrale del danno subito a causa dell'abusivo utilizzo, da parte di soggetto terzo e su disposizione dell’Amministrazione resistente, dell'attrezzatura di proprietà della ricorrente Impresa.
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, sospendendo solamente in parte l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui è stata disposta la requisizione in uso di beni strumentali all’espletamento del servizio di raccolta e trasporto RSU (attrezzatura di proprietà dell’impresa ricorrente), in quanto priva di un termine finale di efficacia, apparendo fondata la relativa censura sollevata in ricorso. Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione dovrà rideterminarsi attraverso la correzione dell’impugnata ordinanza, o attraverso l’adozione di una nuova ordinanza emendata dal rilevato vizio.
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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 151
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare delle note con cui Invitalia ha comunicato alle ricorrenti l’esito negativo della fase di ammissione del progetto presentato, condannandole in solido al pagamento delle spese della fase cautelare.
Il TAR ha ritenuto che ad un primo e sommario esame difetti il requisito del fumus boni iuris, in quanto: a) in relazione al progetto della prima impresa ricorrente, il provvedimento di esclusione appare giustificato dal fatto che la società proponente non avesse prodotto l’impegno bancario di cofinanziamento, né in allegato alla domanda, né dopo il ricevimento del preavviso di rigetto, omettendo altresì di dichiarare il possesso di tale necessario atto persino in questa sede processuale; b) il progetto della seconda società ricorrente appare legittimamente non ammesso, in applicazione dell’art. 14, co. 2, lett. b) del DM Sviluppo economico 9/12/2014, che contempla interventi di "ampliamento della capacità di un’unità produttiva “esistente”, carattere, quest’ultimo, che difetta nel caso in esame.
APPALTI – LE PRIME GARE DELLA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” – Tar Palermo, ord. 27.2.2017, n. 251, pres. Ferlisi, est. Lento.
Tar palermo, ord. 27.2.2017. n. 251, pres. Ferlisi, est. Lento
CONTRATTI – GARA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – Competenza – Convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, l. 488/1999 – Vi rientrano.
CONTRATTI – GARA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – Competenza – Affidamenti di cui al comma 3 dell’art. 9, d.l. 66/2014 – Vi rientrano.
CONTRATTI – DECRETO ASSESSORIALE 1777/2016 – Inapplicabilità agli enti pubblici facenti parte del sistema sanitario.
CONTRATTI – GARA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – AGGREGAZIONI – E' conseguenza della necessità d ricorrere alla CUC.
Il Tar ha rigettato la domanda di sospnesione:
- del decreto dell'Assessore regionale dell’economia n. 1777 del 3 novembre 2016 con il quale sono state individuate le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui all'art. 55, comma 2, della l.r. n.9 del 7 maggio 2015;
- del decreto del Dirigente del Servizio 6 – Centrale unica di committenza dell’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale n. 2443 del 21 dicembre 2016, con il quale è stata indetta la gara telematica regionale, mediante convenzione, per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettroniche per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sicilia, articolata in n. 4 lotti territoriali da espletare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo quinquennale a base d'asta di euro 202.400.318,17, di cui Euro 127.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- del bando e del disciplinare di gara, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.
Ha ritenuto che il ricorso fosse carente di fumus sulla base delle seguenti considerazioni:
- la Centrale unica di committenza regionale della Sicilia è stata inserita nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d.l. n. 66 del 2014, convertito nella l. n. 89 del 2014, con la delibera dell’ANAC n. 784 del 20 luglio 2016 e può, pertanto, ai sensi del successivo comma 2, stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra cui rientra anche quella oggetto del ricorso in esame;
- tra gli affidamenti che possono essere disposti dalla centrale unica di committenza rientrano anche quelli di cui al comma 3 dell’art. 9 laddove, per quanto d’interesse, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip s.p.a. o ad altro soggetto aggregatore; e tra i succitati affidamenti rientrano, ai sensi del DPCM del 24 dicembre 2015, anche quelli oggetto della gara in questione;
- che il decreto assessoriale n. 1777 del 3 novembre 2016 fa riferimento solo agli appalti degli enti regionali e non anche a quelli dei soggetti pubblici facenti parte del sistema sanitario;
- che la gara è stata preceduta da un'attenta istruttoria, da un'analisi del mercato di riferimento, da una ricognizione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Sicilia e relativa valorizzazione, da una suddivisione delle stesse in fasce in base alla complessità manutentiva e da un'analisi della spesa storica e presunta;
- che la contestata aggregazione delle prestazioni oggetto dell’appalto è conseguenza della necessità di ricorrere alla Centrale unica di committenza per l’affidamento dell’appalto medesimo.
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Nota.
Il d.a. 1777/2016 individua le categorie dei beni e servizi al cui approvvigionamento la CUC può fare fronte negli anni 2017 e 2018.
Per leggere l'ordinanza del Tar ed il d.a. 1777/2016 cliccare sui sottostanti link.
2017-03-02_58b8892e479bb_ORD.TARSICILIAPALERMOSEZ.1n.251-2017