Category: 2 – ARGOMENTI
BUTTAFUORI – IL CGA RIFORMA LE ORDINANZE CAUTELARI DEL TAR IN MATERIA DI ISCRIZIONE NELL’APPOSITO ELENCO – CGA n. 617 e 479 del 2016 – Pres. Zucchelli – Rel. Barone
CGA, sez. giurisdizionale, Ordinanze 15.09.2016, n.617 e 08.07.2016, n.479 – Pres. Zucchelli, Rel. Barone
Ordine pubblico e sicurezza Pubblica – Iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo – Buttafuori
Il CGA ha riformato le ordinanze del TAR Catania, sez. IV, n. 454/2016 e n.312/2016, con cui erano state respinte le istanze volte ad ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi del D.M. 6.10.2009 (Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi), in quanto i provvedimenti impugnati in primo grado non sono sufficientemente motivati e sono lesivi del diritto al lavoro degli appellanti.
Note
1) Il CGA ha accolto gli appelli cautelari e per l’effetto, in riforma delle ordinanze del TAR Catania impugnate, ha accolto le istanze in primo grado. Il CGA ha ritenuto che i provvedimenti impugnati in primo grado non sono adeguatamente motivati e che, comunque, sono contraddetti dall’ampia giurisprudenza richiamata dagli appellanti. Il CGA ha considerato, altresì, che il provvedimento impugnato in primo grado incide sul diritto al lavoro degli appellanti, pertanto dovrebbe essere fornito di una puntuale e convincente motivazione.
2) A suo tempo è stata pubblicata in questo sito l’ordinanza del TAR Catania, sez. IV, 21.4.2016, n. 312, ora riformata dal CGA, la quale aveva ritenuto che le censure articolate in ricorso apparivano inidonee a sconfessare il giudizio tecnico/discrezionale formulato dall’amministrazione procedente.
EST MODUS IN REBUS – IL GIUDICE AMMINISTRATIVO PUO’ VALUTARE LA RAGIONEVOLEZZA DELLE GARANZIE RICHIESTE IN SEDE DI CONVENZIONE EDILIZIA? – CGA 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Barone
C.G.A. 21.11.2016, n. 732, ord., pres. Simonetti, est. Barone (Riforma Tar Palermo, 15.9.2016, n. 908, ord., pres. Cogliani, est. Maisano)
Edilizia – Concessione edilizia e permesso di costruire – Opere di urbanizzazione – Convenzione urbanistica – Garanzie eccessivamente onerose per il privato – Illegittimità.
Il CGA ha accolto la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la convenzione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale e di opere di urbanizzazione primaria ritenuto che le garanzie che l’Amministrazione richiede appaiono eccessive e, comunque, non proporzionate alla limitata incidenza della porzione di terreno, per la quale si paventa il rischio che possa essere perduta dal privato.
Il Giudice d'appello è andato in contrario avviso, rispetto a quanto aveva deciso il TAR Palermo il quale, invece aveva respinto la domanda cautelare considerato che le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad inserire la clausola contestata da parte ricorrente risultano tutt’altro che irragionevoli.
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Per leggere i provvedimenti cliccare sui seguenti link:
L’IMMEDIATA CORREZIONE E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI RENDE IRRILEVANTI LE MODALITA’ DI CUSTODIA – TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875
TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875, ord., pres. Pennetti, el. Savasta.
PROFESSIONI E MESTIERI – Esami abilitazione all’esercizio della professione – Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia – Custodia elaborati.
La mancata adeguata custodia dei test, astrattamente suscettibile di essere positivamente valutata quale ragione di illegittimità, non determina la illegittimità della procedura concorsuale qualora l’esito della correzione sia stato immediatamente pubblicato e ciò risulti attestato dal pertinente verbale.
Nota:
Il Tar rigetta la domanda cautelare per la sospensione della graduatoria degli ammessi al corso per l’abilitazione alla professione di guida vulcanologica, indetto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia ritenendo, in ordine al motivo concernente la mancata adeguata custodia degli elaborati (test), astrattamente suscettibile di essere positivamente valutato, che in concreto questi ultimi sono stati immediatamente corretti con pubblicazione dei risultati come si evince dal verbale della procedura, contenente la “tabella risultati correzione test”.
ESULA DALLE COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNALE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA – T.A.R. Catania, sez. I, 18/11/2016, n. 869, ord. – pres. rel. Vinciguerra
T.A.R. Catania, sez. I, 18/11/2016, n. 1677, ord. – pres. rel. Vinciguerra
Ambiente – Rifiuti – Discarica – Competenza.
Non rientra nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive di un comune il procedimento per l’attivazione di una nuova discarica (piazzola per la messa in riserva temporanea di rifiuti non pericolosi e di un fabbricato a servizio).
Nota: Il T.A.R. Catania, sez. I, rigetta la domanda di tutela cautelare per la sospensione di efficacia del provvedimento con il quale il Responsabile del S.U.A.P. comunale aveva disposto l'archiviazione della procedura volta al rilascio del titolo per la realizzazione di una piazzola per la messa in riserva temporanea di rifiuti non pericolosi e di un fabbricato a servizio. In base alla sommaria valutazione tipica della fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto che la procedura avviata dalla società ricorrente non apparisse "iscrivibile nella competenza dei comuni alla stregua della normativa di settore".
Si riporta la memoria degli intervenienti limitatamente al motivo cui il TAR ha data rilevanza.
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA
memoria
per la c.c. del 17/11/2016
Nell’interesse dei sig.ri ***, rappresentati e difesi ***
contro
la ecologica Nicosia srl in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ****
e nei confronti
– Comune di Nicosia in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. ***;
– Assessorato regionale Territorio e Ambiente della Regione Sicilia in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
– Libero Consorzio Comunale di Enna in persona del legale rappr. pt.
– Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna in persona del legale rappr. p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
– Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna in persona del legale rappr. p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
– Azienda Sanitaria Provinciale di Enna in persona del legale rappr. p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Maria Elena Argento
fatto
Al fine di una migliore chiarezza dell’intera vicenda oggetto di giudizio, si rende necessaria una ricostruzione completa della procedura attivata dalla società ricorrente innanzi al SUAP del Comune di Nicosia, al fine di evidenziarne la assoluta incompetenza dell’Ente (il Comune) al quale è stato richiesto il rilascio del titolo abilitativo anche in ragione dei presupposti messi a fondamento dell’istanza.
(omissis)
Con istanza (erroneamente –come si dimostrerà) presentata al SUAP del Comune di Nicosia acquisita al prot. N°23725 in data 07.10.2015 la società *** srl ha richiesto l’autorizzazione per la realizzazione di una piazzola e collocazione di un prefabbricato ai fini dell’avvio dell’attività di messa in riserva temporanea di rifiuti non pericolosi (R13) (discarica di inerti) in Contrada san Giacomo – Coccuzza nel terreno individuato in catasto al fgl. 70 part.lle 16 e 578.
La zona nella quale ricade tale terreno, è soggetta alle seguenti prescrizioni:
- “All’interno del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell’art. 17 della legge n°765/1967 (delimitazione che il Comune di Nicosia ha provveduto ad effettuare con delibera C.C. n°167 del 09.10.1982) sono consentite solo opere di restauro e risanamento conservativo;
- Fuori dal perimetro dei centri abitati come sopra definito gli interventi di nuova edificazione sono consentiti nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 mc/mq e in caso di interventi a destinazione produttiva la copertura della superficie fino a 1/10 dell’area di proprietà
- In ogni caso è prescritto l’arretramento di cui alle lettere “a” “d” ed “e” dell’art. 15 LR n°78/76 (150 metri dalla battigia del mare, 100 mt. dalla sponda dei laghi, 200 mt. dai boschi, fasce forestali e parchi archeologici).”
L’istanza è stata presentata attivando la procedura di cui all’art. 7 DPR 160/2010 e con nota prot. N°25372 del 27.10.2015 il SUAP del Comune di Nicosia ha comunicato alla società di aver avviato il procedimento richiesto.
Con successiva nota prot. N°28772 del 04.12.2015 il responsabile del SUAP ha comunicato alla società istante che l’autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo era il Libero Consorzio Comunale di Enna (ex provincia Regionale di Enna) al quale sarebbero stati trasmessi gli elaborati progettuali e che pertanto, nell’attesa del parere il procedimento veniva sospeso.
Con nota prot. n°29779 del 15.12.2015 il SUAP comunicava alla ricorrente che il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale (autorità competente al rilascio della concessione edilizia) in data 30.11.2015 aveva espresso parere negativo sulla fattibilità del progetto.
Con nota prot. 3105 del 04.02.2016 il SUAP informava la società ricorrente che il Libero Consorzio aveva stabilito di avviare la procedura con conferenza di servizi ai sensi degli artt. 7 e 8 DPR 160/2010 e che pertanto a breve sarebbe stata comunicata la data di svolgimento della stessa invitando la società a far pervenire ulteriori copie del progetto da inoltrare agli altri Enti coinvolti.
Con nota prot. N°4716 del 25.02.2016 il SUAP convocava l’ARTA, il Libero Consorzio Comunale di Enna, l’ispettorato Ripartimentale Foreste di Enna, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, l’ASP 4 di Enna, il Sindaco del Comune di Nicosia, il presidente della Commissione consiliare urbanistica del Comune di Nicosia e la società alla riunione della conferenza di servizi del 09.03.2016 al fine di esaminare ed eventualmente approvare il progetto presentato.
Durante la riunione della conferenza di servizi, dato atto dell’acquisizione del N.O. ai fini del vincolo idrogeologico dell’ispettorato ripartimentale Foreste nonché delle richieste di rinvio pervenute dall’ARTA e dall’ASP 4, il rappresentante del Libero Consorzio rilevava la mancanza di alcuni elaborati progettuali riservandosi di esprimere il proprio parere non appena sarebbero stati presentati, anche in sede di conferenza di servizi decisoria, da promuoversi successivamente, mentre il rappresentante della Soprintendenza rilevava che con nota prot. N°144393 del 01.12.2015 il Comando Corpo Forestale U.O. 59 Tutela Vincolo idrogeologico di Enna aveva evidenziato che “…parte dell’area di stoccaggio (part. 578) ricade nella fascia di rispetto di un bosco di origine naturale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 16/96 e smi” e che pertanto in quella fascia vige di diritto il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 10 comma 1 della citata legge regionale.
La Soprintendenza quindi richiedeva un ulteriore elaborato grafico al fine di meglio chiarire l’esatta ubicazione delle opere da realizzare, avvisando che qualora quest’ultime ricadessero effettivamente in area vincolata sarebbe stata necessaria la relazione paesaggistica. Il parere finale sarebbe stato espresso una volta acquisita la documentazione richiesta.
La conferenza di servizi veniva dunque rinviata a data da destinarsi nell’attesa della trasmissione da parte della società della documentazione integrativa.
Con nota prot. 7767 del 24.03.2016 il Sindaco del Comune di Nicosia comunicava alla società che la conferenza di servizi sarebbe stata temporanemente sospesa in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’ARTA e dell’Assessorato dell’Energia in relazione ad alcune problematiche sorte in merito alla competenza al rilascio dell’autorizzazione ed alla stessa compatibilità urbanistica dell’intervento, tant’è che l’amministrazione stava individuando un sito alternativo per la localizzazione dell’impianto.
Il SUAP provvedeva a inoltrare la predetta comunicazione a tutte le amministrazioni interessate ed alla società.
Con nota prot. 15008 del 13.06.2016, il SUAP, dato atto della proposta di riapertura dei lavori della conferenza di servizi avanzata dal Sindaco del Comune di Nicosia a seguito dei chiarimenti ottenuti da parte degli Assessorati regionali interpellati, e rilevato, tuttavia, che proprio in esito a tali colloqui si era giunti alla conclusione che i Comuni non sono individuabili come Autorità procedente in materia di rifiuti, in quanto, in virtù della vigente normativa ambientale di cui al D.lvo 156/2006, la competenza istruttoria sui rifiuti è ascrivibile, in funzione della tipologia dell’attività e della potenzialità dell’impianto alla regione (procedura ordinaria –art. 208) e alla provincia territorialmente competente (procedura semplificata artt. 214- 215-216), comunicava l’archiviazione della procedura attivata innanzi al SUAP e la chiusura dei lavori della conferenza di servizi, facendo riserva di esprimere, in qualità di responsabile del servizio urbanistica del Comune, il parere di conformità urbanistica sul progetto qualora richiesto dall’organo istruttore competente.
Con atto di diffida del 05.08.2016 la società invitava il SUAP ad annullare in autotutela il provvedimento di archiviazione e a riconvocare la conferenza di servizi, al quale replicava il SUAP in data 10.08.2016 comunicando l’impossibilità di procedere ad una nuova convocazione della conferenza di servizi non essendo per legge l’organo a ciò deputato.
Con ricorso notificato in data 08/09/2016 la società Ecologica Nicosia srl ha impugnato innanzi a codesto Giudice il predetto provvedimento del SUAP di archiviazione del procedimento, la nota SUAP del 10/18.08.2016 di riscontro all’atto di diffida, ed alcune comunicazioni tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento, atti aventi tutti natura endoprocedimentale, non direttamente impugnabili, perché come tali insuscettibili di produrre effetti lesivi.
Si sono costituite le amministrazioni intimate e gli odierni controinteressati hanno notificato un atto di intervento nel giudizio.
Il ricorso al quale si resiste è inammissibile e infondato per i seguenti motivi di
diritto
- insussistenza dell’asserita violazione degli artt. 14 e ss. L. n°241/1990 –
incompetenza del SUAP
violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L.R. 9/2010 e 208 D.lvo 152/2006
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il SUAP ha disposto la conclusione dei lavori della conferenza di servizi affermando la propria incompetenza a procedere, censurandone la presunta illegittimità in quanto il SUAP avrebbe operato un illegittimo arresto procedimentale.
La censura è priva di pregio.
Ai sensi dell’art. 2 della L. n°241/1990 “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Il SUAP, facendo corretta applicazione della norma sopra riportata, ricevuta l’istanza presentata dalla società per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero dei rifiuti e valutata la propria incompetenza a svolgere l’istruttoria (dovendosi piuttosto procedere ai sensi dell’art. 208 del D.lvo n°152/2006 che prescrive il rilascio dell’autorizzazione unica di esclusiva competenza della Regione) ha pertanto ritenuto irricevibile tale istanza concluso il procedimento erroneamente avviato innanzi a sé.
Contrariamente a quanto parte ricorrente afferma, non si tratta di un atto o comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento, bensì di un provvedimento definitivo che ne ha disposto la conclusione proprio per l’impossibilità che il procedimento possa concludersi con l’adozione del provvedimento autorizzatorio per il quale è stato avviato dal privato, dal momento che la normativa di riferimento applicabile alla fattispecie impone una diversa procedura autorizzativa da incardinare presso altro ente competente (la Regione; nello specifico: Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità).
Ai sensi dell’art. 208 del D.lvo n°152/2006, infatti, “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.”
Per quanto riguarda la regione Siciliana, l’art. 18. della Legge Regionale 9/2010, che detta la disciplina sulla Gestione dei Rifiuti in Sicilia, stabilisce:
“1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, incluse le discariche, il dipartimento competente dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità adotta le procedure di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento. 2. Entro quindici giorni dall’acquisizione dell’istanza, il responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti competenti il proprio parere motivato, da esprimere entro e non oltre tre mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso. 3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi che deve concludere l’istruttoria entro centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa istanza con un parere unico motivato, di assenso o diniego. 4. Le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti. 5. Il provvedimento finale è rilasciato dal competente dipartimento dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza statale.”
L’istanza, pertanto, doveva essere presentata all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, in quanto unica autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi del Codice dell’ambiente e della normativa regionale in materia di rifiuti.
Contrariamente a quanto parte ricorrente asserisce, e contrariamente a quanto è stato fatto, la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti impone il rilascio di un autorizzazione unica ex art. 208, la quale “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori” (art. 208 comma 6).
La citata norma prevede che la regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda individui il responsabile del procedimento e convochi apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio deve essere realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.
La Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 (I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonchè per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.);
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.
In altri termini per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non è possibile scindere le varie fasi autorizzative, come parte ricorrente avrebbe preteso, chiedendo prima il rilascio dei titoli edilizi attraverso la procedura semplificata innanzi al SUAP prevista dal DPR 160/2010, indi attivare un’ulteriore procedimento per ottenere le autorizzazioni ambientali, in quanto la normativa di riferimento, in relazione a tale fattispecie, impone lo svolgimento di un solo procedimento che si conclude con il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della Regione, esclusiva autorità competente.
Come chiaramente affermato da diffusa giurisprudenza (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 19/09/2013, n. 929; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 1 settembre 2011 n. 4272; Tar Liguria, Genova, sez. I, 23 maggio 2012 n. 723) “Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, costituisce sostanziale riproduzione del precedente istituto di cui all'art. 27, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, abrogato dall'art. 264, d.lg. n. 152 del 2006, con la sola differenza che nella nuova configurazione procedimentale la gestione costituisce oggetto di valutazione necessariamente contestuale — e non più facoltativa, come previsto dal comma 9 dell'abrogato art. 27 — all'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto: caratteristica comune ad entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della Conferenza di servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto, quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale. (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 27/01/2012, n. 200).
Il provvedimento impugnato, con il quale il SUAP del Comune di Nicosia ha disposto la conclusione dei lavori della conferenza di servizi, evidenziando la propria incompetenza a procedere e rilevando che le procedure eventualmente attivabili da parte della società ricorrente erano l’autorizzazione unica ex art. 208 innanzi alla Regione, ovvero la procedura semplificata prevista dagli artt. 215 e 216, per la quale è competente la Provincia (in ogni caso non attuabile nel caso a mano dovendo essere realizzato un nuovo impianto) è pertanto perfettamente legittimo, trattandosi dell’atto conclusivo di un procedimento avviato con un’istanza improcedibile poiché tale procedimento non avrebbe mai potuto concludersi con il rilascio del titolo autorizzativo per il quale era stato avviato.
L’annullamento dei provvedimenti impugnati non condurrebbe in ogni caso alla prosecuzione del procedimento – men che mai al rilascio dell’autorizzazione – che dovrebbe comunque essere riavviato presso l’autorità competente, l’Assessorato Regionale all’energia, così come espressamente prescritto dalla normativa di riferimento.
Conseguentemente nessuno degli atti impugnati si rivela di per sé idoneo ad arrecare un pregiudizio concreto ed attuale alla sfera giuridica della ricorrente né la stessa può ottenere alcun vantaggio dall’annullamento (o dalla sospensione) dei medesimi.
(omissis)
4. sul periculum in mora
La domanda di sospensione degli atti impugnati va respinta non sussistendo allo stato reali ed evidenti ragioni di tutela cautelare dal momento che la società ricorrente non subisce alcun pregiudizio grave ed irreparabile.
Invero, il procedimento è stato legittimamente concluso dal SUAP che ha affermato la propria incompetenza nella procedura per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di recupero dei rifiuti, la quale spetta in via esclusiva all’Assessorato regionale all’energia.
Ne deriva, in conclusione, che dalla richiesta cautelare non deriverebbe alla ricorrente alcuna posizione di vantaggio e ciò perché il procedimento dalla medesima avviato è non è quello previsto dalla normativa di riferimento e non potrebbe essere riavviato jussu judicis e, d’altronde, dalla legittima conclusione del medesimo disposta dal SUAP la ricorrente non soffre alcun danno a posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e tutelate.
Voglia l’Ecc. Tribunale adito,
respingere la domanda cautelare e rigettare il ricorso in quanto infondato e inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi.
Catania 09 novembre 2016
LA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA ESCLUSIVITA’ – Pubblico impiego – Permessi e trasferimenti legge n. 104/1992 – Requisito della esclusività – Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 813, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 813, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Pubblico impiego – Permessi e trasferimenti legge n. 104/1992 – Requisito della esclusività
Il Tar accoglie l’istanza cautelare, proposta dal ricorrente per la sospensione del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di concessione del beneficio del permesso mensile di tre giorni, ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3, cod. prot. 6985 del 28-7-2016, emesso dal Comando *********** , e di tutti gli atti presupposti e connessi. sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato e disponendo che l’Amm.ne provveda a rideterminarsi tenendo conto del principio secondo il quale l'esclusività va intesa nel senso che il lavoratore richiedente deve essere l'unico soggetto che presta assistenza al disabile, e, nel caso specifico, la dipendente ha prodotto elementi probatori sufficientemente idonei a dimostrare che il soggetto portatore di handicap non può esigere l’assistenza da altri congiunti astrattamente tenuti a prestare assistenza
IL TAR PUO’ DISPORRE MODALITA’ SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE – Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 2801, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio
Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 2801, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio
Istruzione Pubblica – Alunni – Ammissione agli esami di licenza media – Superamento del numero di assenze consentite – Insufficienza ex se per la non ammissione
Giustizia amministrativa – Sospensione atto impugnato – Elusione – Individuazione modalità specifiche di ottemperanza
E’ illegittima la mancata ammissione di un alunno agli esami di licenza media per superamento del numero di assenze consentite a prescindere dalla valutazione sul profitto.
Il Giudice amministrativo, in sede di decisione sull’elusione del giudicato cautelare può disporre modalità operative di dettaglio per l’esecuzione nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inosservanza da parte della P. A.
Nota:
La vicenda riguarda una alunna non ammessa a sostenere gli esami di licenza media, a causa del superamento del numero di assenze consentito nell’anno scolastico ritenuta dal Consiglio di Classe circostanza preclusiva anche alla valutazione del profitto comunque conseguito.
Con precedente Ordinanza n. 646/2016 il TAR, aveva rilevato che l’alunna “risulta aver conseguito un più che sufficiente profitto nell’anno scolastico in questione” e l’aveva ammessa con riserva agli esami di licenza media sospendendo gli effetti del provvedimento di non ammissione. Il Consiglio di classe, in apparente esecuzione del pronunciamento cautelare, si era limitato a confermare il giudizio di non ammissione.
In sede di impugnativa dell’elusione del giudicato cautelare il TAR ha accolto l’istanza di esecuzione della ordinanza cautelare disponendo che il Consiglio di classe dovrà scrutinare l’alunna per l’ammissione all’esame di terza media esclusivamente sulla base del profitto conseguito durante l’anno scolastico, prescindendo nella valutazione dall’asserito impedimento costituito dal rilevante numero di assenze. In sede di ottemperanza i TAR ha statuito che l’Istituto scolastico resistente dovrà provvedere allo scrutinio entro il termine di giorni quattro dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza, e che entro i successivi otto giorni dovrà operarsi lo svolgimento degli esami; ha, inoltre, statuito, che non ottemperando entro i termini predetti, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta, insediandosi immediatamente alla scadenza dei termini sopra indicati, provvedendo entro i successivi dieci giorni e relazionando in ordine all’esatto espletamento dell’incarico al Tribunale.
LA MOTIVAZIONE DI UN ATTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA NON PUÒ ESSERE APODITTICA- Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 3026
Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 3026, sent., pres. est. Guzzardi
Atto amministrativo – Autotutela – Motivazione apodittica – Omessa istruttoria – Illegittimità
La motivazione apodittica ed infondata di un provvedimento di secondo grado, contrastante con i dati forniti dalla parte e non suffragata dalle risultanze di una congrua istruttoria antecedente l'adozione del provvedimento di revoca, è illegittima.
Nota.
Il Tar ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca di una concessione di passo carrabile, adottato dopo venti mesi dal rilascio dell’atto di primo grado rilevando che la motivazione del provvedimento è infondata, sia nella parte in cui afferma che la ricorrente non ha fornito valido titolo comprovante la natura privata della stradella cui si accede attraverso il passo carrabile, sia nella parte in cui sostiene che la stradella in questione sarebbe sostanzialmente il tratto terminale di un torrente, in quanto non tiene in alcun conto degli argomenti ritraibili dagli atti forniti dalla parte in sede di partecipazione al procedimento di revoca.
Tale motivazione è stata ritenuta apodittica, perché fa discendere l’assenza in capo alla ricorrente di valido titolo alla concessione dalla (asserita) mancata comprova, attraverso la documentazione offerta dalla ricorrente, della titolarità dell’area per l’accesso alla quale era stata nel provvedimento revocato la concessione di passo carrabile senza che l'Amministrazione abbia svolto una adeguata istruttoria.
IL C.G.A. RIBADISCE – IN SEDE DI APPELLO CAUTELARE – L’INSUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
C.G.A. – ord. 21.11.2016, n. 702, pres. Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Insufficienza
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare e disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova commissione ritenendo sussistente il fumus con particolare riferimento all’adozione dei criteri di valutazione adottati (con speciale riguardo al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico).
Nota
Il Consiglio ha, quindi, disposto la ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
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IL C.G.A. LASCIA INTENDERE UNA POSSIBILE REMISSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA SULLA QUESTIONE DELLA SUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO CGA, ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
CGA, ord. 21.11.2016, n. 729, pres.Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Non univocità della giurisprudenza in materia – Accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai soli fini della sollecita trattazione nel merito – Possibile deferimento della questione all’Adunanza Plenaria
IL CGA ritenuto che – in considerazione della non univocità sul punto della giurisprudenza, con particolare riferimento alla più recente del Consiglio di Stato e alla conforme meno recente di questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa – la questione merita approfondimento tempestivo, anche ai fini di un’eventuale remissione della medesima all’Adunanza Plenaria, accoglie l’istanza cautelare ai fini di un sollecito esame nel merito, fissando per la trattazione l’udienza di Gennaio 2017.
Nota
Investito dell’esame dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una delle numerose sentenze in forma semplificate del Tar Catania, sezione IV – di accoglimento dei ricorsi dei candidati all’esame di Avvocato per ragioni di insufficienza del solo punteggio numerico – il CGA ha ritenuto di tutelare il periculum paventato dal Ministero appellante mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, CPA, in previsione di una possibile remissione all’Adunanza Plenaria per comporre il contrasto giurisprudenziale.
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