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ANCORA SULLA NOTIFICA VIA PEC – Nonostante gli sforzi per I’informatizzazione del processo amministrativo, il Consiglio di Stato ritiene invalida, in difetto di autorizzazione presidenziale, la notifica via PEC effettuata prima dell’entrata in vigore delle regole tecniche dettate ad hoc per le notifiche via PEC nel processo amministrativo – C.S. sez.IV sentenza 16 novembre 2016
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 16 novembre 2016 n. 4727 – Pres. ed Est. Anastasi
Processo Amministrativo – Notificazione a mezzo PEC – Prima dell’entrata in vigore del PAT ed in assenza di apposita autorizzazione del Presidente – Nullità ( rectius: Inesistenza)
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello notificato via PEC prima dell'entrata in vigore delle regole tecniche previste specificamente per il PAT ritenendo "che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all’art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione."
Richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale minoritario, (cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016), che ritiene la notifica via PEC "inesistente" ed in quanto tale non suscettibile di essere sanata con la costituzione in giudizio dell'intimato.
Nota
Nella stessa pronunzia, il C.S. da atto del diverso e maggioritario orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016, 14 gennaio 2016 n. 91, sez. V – 22 ottobre 2015 n. 4862, CGA sentenza 13 luglio 2015, n. 520 ) che ritiene valida notifica via PEC prima dell'entrata in vigore del PAT. La sentenza in oggetto, depositata in prossimità dell'entrata a regime del Processo Amministrativo Telematico ( 1 gennaio 2017), non appare certamente coerente con la ratio della riforma del Processo Amministrativo Telematico e "mortifica" gli sforzi del Governo e degli operatori tutti coinvolti ( Magistrati, Avvocati, operatori di cancelleria) nell'informatizzazione del Processo Amministrativo.
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PUBBLICO IMPIEGO: la sede di servizio effettiva radica la competenza territoriale – Tar Catania, sez. III, 23.09.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 23.09.2016, n. 659, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Pubblico impiego – Competenza territoriale – Permessi e trasferimenti ex legge n. 104/1992 –
Processo amministrativo – Competenza territoriale inderogabile ex art. 13 comma 2 C.P.A. – Sede di servizio al momento dell’emanazione del provvedimento – Rilevanza
Il Tar ha riconosciuto la propria competenza per territorio alla luce della ratio della disciplina di favore per il dipendente, in termini di più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale.
Il TAR ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento di rigetto dell'istanza di assegnazione ad altra sede ordinando il riesame della posizione del ricorrente, tenuto conto dei profili di censura prospettati nel ricorso, con particolare riferimento alla asserite migliori condizioni operative della sede di provenienza rispetto a quella di destinazione.
Nota: Il TAR
– in via preliminare, rileva la propria competenza a decidere la controversia, dovendosi ritenere che, ai fini dell’individuazione del T.A.R. competente per le controversie in materia di pubblico impiego, nella formulazione dell’art. 13, comma 2, c.p.a, la nozione di “sede di servizio”, deve essere correttamente intesa alla luce della ratio della disciplina, di favore per il dipendente, in termini di più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 28-12-2005, n. 7392, seppure in relazione alla disposizione di cui all'art. 3 L. n. 1034/1971); il che comporta che deve coerentemente aversi riguardo all'unità organizzativa presso la quale viene effettivamente svolta l'opera del dipendente al momento dell'emanazione dell'atto; e ciò, in particolare, nel caso in cui l'effettiva utilizzazione del dipendente nella sede di servizio, seppure temporanea, sia caratterizzata da “profili di relativa stabilità” (Cons. Stato n. 7392/2005 cit.).
– ha, poi, disposto che l’Amministrazione è tenuta a riesaminare la posizione del ricorrente medesimo, tenuto conto dei profili di censura prospettati nel ricorso, con particolare riferimento alla asserite migliori condizioni operative della sede provenienza rispetto a quella di destinazione.
L’OPERA PUBBLICA “SA DA FARE” PIUTTOSTO CHE NO! L’istanza di sospensione dell’aggiudicazione di un appalto recede alle esigenze di tempestiva realizzazione dell’opera pubblica
T.A.R. Catania, sez. I, 21.10.2016, n. 784, ord. – pres. Vinciguerra, rel. Barone
Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum – Appalti – Assetto idrogeologico – Prevalenza interesse pubblico.
Il Tar rigetta la domanda cautelare di sospensione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori di miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, consideratro che, in disparte l’apparente infondatezza delle censure di legittimità, "in ragione della natura dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza di un torrente e quindi delle sottese e prioritarie esigenze di tempestiva realizzazione dell'opera pubblica, non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza, richiesti dall'art. 119, 4° comma, c.p.a."
PUBBLICO IMPIEGO – SANITARI – INCARICO DIRIGENZIALE – CONFERIMENTO – SELEZIONE – Difetto di giurisdizione – TAR Catania, sez. IV, ord., 3.11.2016, pres. Pennetti, rel. Bruno.
TAR Catania, sez. IV, ord., 3.11.2016 n°832, pres. Pennetti, rel. Bruno.
Pubblico impiego – Sanitari – Incarico dirigenziale – Conferimento – Selezione – Difetto di giurisdizione.
Spetta al Giudice Ordinario (con conseguente difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo) la cognizione delle controversie in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli di direzione di struttura complessa in ambito sanitario, trattandosi di procedura attinente alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato. E ciò indipendentemente dalla natura dell’atto impugnato (endoprocedimentale o finale).
Nota
Il TAR ha rigettato, per difetto di giurisdizione, la domanda cautelare relativa alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Cannizzaro di Catania, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa. Il TAR, confermando quanto precedentemente statuito dalla medesima Sezione in analoga fattispecie (cfr. sent. n°653/2016), ha ritenuto che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di dirigente di struttura complessa, trovando applicazione l’art. 63, comma 1, del D. Lgs n°165/2001. E ciò senza che rilevi la distinzione, tra gli atti impugnati, tra quelli endoprocedimentali e quello finale della procedura, attenendo tutti alla medesima procedura (che non può essere frazionata) finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale ed essendo tutti caratterizzati dall’inerire strettamente alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato.
LA SEPARAZIONE PERSONALE NON GIUSTIFICA LA REVOCA DI TRASFERIMENTO IN ALTRA SEDE – TAR – Catania, sez. IV, ord. 26.9.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 26.9.2016, n. 670, pres. Pennetti, rel. Cumin .
Professione e Mestieri – Notaio – Istanza di revoca del trasferimento ad altra sede. Gravi e comprovati motivi – Separazione personale – Insufficienza ex se.
La revoca della domanda di trasferimento di un notaio ad altra sede è soggetta ai criteri temporali (1 mese dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale) e causali (il sussistere di gravi e comprovati motivi), previsti dall’art. 1 della L. 197/1976. I “gravi e comprovati motivi” previsti dalla normativa non possono consistere in un qualsiasi disagio e/o difficoltà personale del notaio richiedente la revoca del trasferimento, ma deve essere fornita la prova del sopravvenuto vulnus alla salute psicofisica. Le vicende della separazione personale del notaio dal proprio coniuge, non accompagnate dalla prova di sussistenti patologie clinicamente accertate, non costituiscono gravi e comprovati motivi che legittimano l’accoglimento dell’istanza di revoca del trasferimento ad altra sede.
Nota
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto del Ministero della Giustizia, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del decreto di trasferimento ad altra sede, formulata dal notaio ricorrente. Il G.A. ha statuito che deve tenersi conto della “necessità di garantire la stabilità degli avvenuti trasferimenti”, così come argomentato dall’Amministrazione intimata. L’art. 1 della L. 197/1976 prevede i criteri che devono sussistere per l’esercizio del potere di revoca in relazione ad una già proposta domanda di trasferimento; Tali criteri sono i limiti temporali (1 mese dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale) e causali (il sussistere di gravi e comprovati motivi). I suddetti criteri devono, pertanto, consistere per poter prevalere sul bene/interesse finalizzato ad una buona organizzazione del servizio di pubblico interesse reso dagli esercenti la professione notarile, in un’ottica di adeguato bilanciamento fra gli interessi parimenti sensibili di cui agli artt. 32 e 97 Cost. I “gravi e comprovati motivi” previsti dalla normativa non possono consistere in un qualsiasi disagio o difficoltà personale che il notaio, autore di una domanda di trasferimento, manifesti in un momento successivo, ma deve essere fornita la prova di un sopravvenuto vulnus alla salute psicofisica del soggetto che esercita funzioni notarili (in relazione al rapporto di servizio, sia pure assai particolare, che lo lega all’Amministrazione della Giustizia, e che onera quest’ultima di conformare comunque la propria condotta ai dettami dell’art. 2087 c.c.); Nella fattispecie in esame, il TAR ha statuito che le vicende relative alla separazione personale della ricorrente, non accompagnate dalla prova di sussistenti patologie clinicamente accertate che da esse traggano causa, costituiscono un fatto incidente solamente nella vita di relazione e come tali non integrano gli estremi del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
ANCHE IL C.G.A. RITIENE INSUFFICIENTE IL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO- ord. 21.10.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
C.G.A., ord. 21.10.2016 n. 668, pres. Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Insufficienza
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Composizione commissione – Illegittimità
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare e disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova commissione ritenendo sussistente il fumus con particolare riferimento sia alla composizione della commissione, sia all’adozione dei criteri di valutazione adottati (con speciale riguardo al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico.
Il Consiglio ha, quindi, disposto la ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
Nota:
Nello specifico il CGA ha statuito che i compiti da riesaminare (in fotocopia nella quale saranno resi illeggibili segni e giudizi eventualmente presenti) saranno fatti pervenire a due nuove diverse commissioni in due rispettivi plichi (uno per tipologia di compito), in ciascuno dei quali andranno inseriti il compito da rivalutare del candidato in questione accompagnato da 4 ulteriori compiti, nei quali siano stati resi illeggibili eventuali segni e giudizi in essi apportati. Di tali 4 compiti, 2 saranno estratti a sorte tra quelli giudicati sufficienti (con voto perciò di almeno 30) e 2 estratti a sorte tra quelli giudicati con votazione insufficiente. La commissione esprimerà sui 5 compiti inclusi in ciascun plico il proprio motivato giudizio di sufficienza/insufficienza.
FINANZIAMENTO PROGETTO OPERA PUBBLICA – REVOCA – Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n.830 – pres. Pennetti, rel. Cumin
Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n. 830, pres. Pennetti, rel. Cumin
Contributi e agevolazioni – Revoca – Violazione dell'obbligo di pubblicazione sulla G.U.C.E. – Comparazione tra interesse alla realizzazione dell'opera pubblica ed interesse al ripristino della legalità – Mancanza – Tutela cautelare – Accoglimento
Il Tar ha sospeso il decreto del dipartimento regionale dell’Energia del 24.3.2016 che aveva estromesso dalla graduatoria definitiva approvata il 17.5.2013 il progetto di un Comune:
– tenuto conto della idoneità dei chiarimenti forniti dal Comune ricorrente circa la ultimazione dei lavori finanziati entro il termine perentorio del 31.12.2015;
– ritenuto che l’unica ragione della disposta revoca sia rappresentata dalla mancata pubblicazione in G.U.C.E. del bando relativo all’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei finanziati interventi;
– considerato che tutto ciò consente delibare come verosimilmente fondata, allo stato, la censura del Comune ricorrente circa la mancata verifica, da parte dell’Amministrazione intimata, della “sussistenza di un interesse pubblico prevalente a quello sotteso alla realizzazione del progetto (non identificabile con il mero ripristino della legalità violata)”.
Nota.
La revoca del finanziamento di un’opera pubblica è illegittima se, accertato l’avvenuto completamento dei lavori entro il termine prescritto, è basata esclusivamente su un inadempimento della stazione appaltante consistito nella mancata pubblicazione del bando in G.U.C.E., dovendosi ritenere prevalente l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del progetto, rispetto a quello costituito dal mero ripristino della legalità violata.
Il CGA CONFERMA L’ILLEGITTIMITA’ DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLE SEDI FARMACEUTICHE ma non sospende la procedura concorsuale. Ordinanza 21.10.2016 n. pres. Simonetti, est. Neri
C.G.A. 21.10.2016 n. 650, ord., pres. Simonetti, est. Neri
Farmacia – Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche – Punteggio – Farmacisti rurali – Attività professionale – Valutazione – Art. 9 legge 8.3.1968 n. 221 – Maggiorazione del 40% del punteggio per attività professionale –
Processo amministrativo – Appello cautelare – Farmacia – Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche – comparazione degli interessi – deve ritenersi prevalente quello pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale
Il CGA accoglie l’appello cautelare proposto dai controinteressati e rigetta la domanda cautelare originaria,uniformandosi ad alcuni precedenti dello stesso Consiglio (ordinanze 158/2016, 575/2016 e 576/2016), considerato che dalla documentazione in atti non emerge il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile necessario per la sospensione degli atti impugnati, pur considerato che, sotto il profilo del fumus, lo stesso CGA aderisce all’indirizzo fatto proprio con la sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato sulla maggiorazione del 40% del punteggio per attività professionale e sulla illegittimità del bando per violazione dell’art. 9 legge 8.3.1968 n. 221.
Nota
Secondo la sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato, 'L'inclusione, nel bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, della (sola) maggiorazione del 40% del punteggio per l'attività professionale a favore di farmacisti rurali, è illegittima per contrasto con l'art. 9 l. 8 marzo 1968, n. 221, che, in quanto "lex specialis", per i principi di gerarchia-specialità, consente il superamento di tale punteggio massimo complessivo disponibile per ciascun commissario."
L'ordinanza C.G.A. 576/2016 ha rigettato la domanda cautelare "ritenuto che il ricorso introduttivo appare di dubbia ammissibilità, con particolare riferimento al non ancora consumato potere provvedimentale definitivo dell’Amministrazione; ritenuto comunque che la estendibilità della ratio della decisione del Consiglio di Stato richiamata nell’ordinanza cautelare appellata appare meritevole di approfondimento e che – nella comparazione degli interessi – deve ritenersi prevalente quello pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale".
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APPALTI: RITO SUPER SPECIALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBLICI – DEFINIZIONE IMMEDIATA DELLA CONTROVERSIA. PROVA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALE DI PARTECIPAZIONE – Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Processo amministrativo – Contenzioso appalti -– Rito super speciale ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. – definizione in Camera di Consiglio o con sentenze in forma semplificata.
Contratti pubblici nei settori ordinari – Aggiudicazione – Requisiti di partecipazione e di qualificazione – Requisiti soggettivi di ordine tecnico-professionale – Dimostrazione.
Il rito super speciale di cui all’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., per l’impugnativa delle esclusioni e ammissioni alla procedura di affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, in mancanza di richiesta di fissazione di udienza pubblica, va immediatamente definito nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti ovvero con sentenza in forma semplificata.
In base alle disposizioni del nuovo codice degli appalti la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;
Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; i medesimi possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi; l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.
NOTA
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione con il rito super speciale previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante…”. Non avendo le parti chiesto la fissazione dell’udienza pubblica, all’esito della camera di consiglio all’uopo fissata, il Tar ha deciso con sentenza abbreviata, anche in relazione ai profili dell’aggiudicazione e del risarcimento, ritenendo che, per essi, ricorressero i presupposti per una decisione in forma semplificata ex artt. 60 e 120, comma 6, c.p.a.
Il Tar ha accolto la domanda di annullamento del verbale di gara con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura e dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, dichiara la caducazione del contratto di appalto nelle more stipulato e rigetta la domanda di risarcimento, tenuto conto:
– che in base agli artt. 83, comma 7, 86, punto 5, e Allegato XVII – Parte II del D.lgs. n. 50/2016, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;
– che gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; – che le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi;
– che l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; – che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Stazione appaltante, la dichiarazione resa dalla ricorrente (relativa ai mezzi dei quali disporrà per l’esecuzione del servizio di che trattasi) costituisce un requisito non per l’ammissione bensì per la stipula del contratto, risultando chiaramente prevista dalla legge tra i mezzi di idonea prova delle proprie capacità tecniche.
E’ OBBLIGO DEL PROPRIETARIO VIGILARE SUL PROPRIO TERRENO PER EVITARE IL DEPOSITO DI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI
T.A.R. Catania, sez. I, 04.11.2016, n. 824, ord. pres. Vinciguerra, rel. Barone
Enti Locali – Rifiuti – Ambiente Processo amministrativo – Impugnazione ordinanza rimozione rifiuti – Obblighi del proprietario
Giudizio cautelare – Periculum – Contemperamento interessi – Quello pubblico è prevalente
Il Tar ha respinto l'istanza di sospensione di efficacia dell'ordinanza di rimozione rifiuti (con residui di amianto) e ripristino dello stato dei luoghi avanzata dai proprietari del fondo oggetto di discarica abusiva, rienendo che "non risulta adottata, da parte ricorrente, alcuna misura concreta idonea a scongiurare il deposito di rifiuti sul suolo di proprietà e che la negligenza della custodia della proprietà immobiliare ha favorito l'accumulo dei rifiuti stessi"; ed ancòra, "che nel bilanciamento dei contrapposti interessi è comunque prevalente quello sotteso all'adozione dell'atto e finalizzato alla salvaguardia ambientale e alla salute collettiva".