Category: 2 – ARGOMENTI
IMMEDIATA LESIVITA’ DEL REGOLAMENTO SU OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE nella parte in cui prevede la decadenza automatica delle concessioni precedentemente rilasciate. Ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, pres. Zucchelli, est. Simonetti
Ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, pres. Zucchelli, est. Simonetti
Enti locali – regolamento comunale – ipotesi di immediata lesività.
Il C.G.A. ha sospeso l'esecutività della sentenza della Prima Sezione del Tar Palermo n.118/2016, concernente l’approvazione del nuovo regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione della relativa tassa, avendo ritenuto che, pur trattandosi di un regolamento la cui immediata lesività sul piano generale sarebbe revocabile in dubbio in assenza di atti applicativi qui non impugnati, contraddice tale premessa generale la circostanza che il regolamento impugnato rechi una disciplina transitoria, all’art. 38, che si può tradurre in una decadenza automatica delle singole concessioni precedentemente rilasciate, quantunque non ancora scadute; il C.G.A., quindi, ha concluso che, limitatamente a questa parte del regolamento, le censure dei ricorrenti, laddove ne contestano la retroattività degli effetti immediatamente caducanti, presentino apprezzabili elementi di fondatezza, in termini di ragionevolezza e di lesione del principio dell’affidamento.
RIFIUTI ABBANDONATI – ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, pres. Zucchelli, est. Simonetti sull’ordinanza sindacale di rimozione
ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, n. 185, pres. Zucchelli, est. Simonetti
Ambiente – rifiuti – ordinanza di rimozione.
In materia di rifiuti abbandonati il C.G.A. – confermando la pronuncia cautelare di primo grado – ha ritenuto che gravano sul privato – quantomeno fino alla definizione nel merito della controversia – le spese da affrontare per l’esecuzione dell’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento, sostenendo che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il pregiudizio allegato dal ricorrente – nel caso di specie in modo generico – sia recessivo, tenuto conto che tali spese sono suscettibili di ristoro economico.
SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO – TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016 (se al personale della Polizia di Stato ed equiparato spetta, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170, il rimborso delle spese di trasferimento anche senza esibizione dei relativi titoli di viaggio)
TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016, n. 905 – Pres. est. Guzzardi
1. Polizia di Stato – Trattamento economico ed indennità – Rimborso spese – Esibizione del titolo di viaggio – Necessità – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, spetta al pubblico dipendente comandato in missione ed impossibilitato a servirsi del mezzo autorizzato per carenza di posti il rimorso delle spese di viaggio anche senza l’esibizione del relativo titolo, nella nei limiti del costo del biglietto ferroviario e del traghetto di linea.
Nota
L’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007 n.170, Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), disciplina il trattamento di missione.
RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. P. M. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 316
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione (soltanto successivamente all’emissione del provvedimento impugnato è intervenuta la stipula di un contratto di lavoro in capo al ricorrente), compensando le spese del giudizio cautelare. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, tenuto conto del principio per cui la richiesta di permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente. Solamente su impulso dell’interessato, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno può essere, eventualmente, riesaminata dall’Amministrazione.
RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 313
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, in attesa di occupazione del ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, considerato che il ricorrente non ha contestato le puntuali argomentazioni di fatto e di diritto contenute nel provvedimento impugnato;
Note: sembra essersi consolidato, nella giurisprudenza di Codesto TAR, il principio per cui la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso, deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente; pertanto è necessario dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro in capo al richiedente (Cfr. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, n. 316).
RIGETTO DELLA DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 311
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rigetto domanda iscrizione all’albo degli avvocati
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente. Preliminarmente, il G.A. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto non ha adottato alcun atto tra quelli impugnati, e non essendo destinatario di alcuna domanda. Il G.A. ha rigettato l’istanza cautelare, in considerazione dell’irregolarità della notifica, effettuata illegittimamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, piuttosto che presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ha ritenuto, altresì, fondata l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Ordine resistente, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, considerato che il termine di legge per il deposito del ricorso va computato dal perfezionamento della notifica alla P.A., in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 c.p.a. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00
DISSESTO: CREDITI ACCERTATI DOPO LA DATA DEL DISSESTO – Tar Catania, sez. III, 20.4.2016 – Assoggettamento o meno alla procedura concorsuale.
Tar Catania, sez. III, 20.4.2016, n. 1042, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1. Enti locali – Stato di dissesto – Crediti accertati dopo la dichiarazione del dissesto ma sorti anteriormente – Assoggettamento alla procedura
1. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”. Avuto riguardo all’orientamento espresso dal C.G.A. (cfr. ordinanza n. 95/2016), per stabilire quali crediti rientrino nella massa passiva di competenza dell’organo straordinario di liquidazione deve aversi riguardo alla data in cui i crediti sono sorti, e non a quella in cui sono stati accertati in sede giurisdizionale.
Nota.
Il C.G.A., con la citata ordinanza 95/2016 ha sospeso la sentenza del Tar Catania, sez. III, n. 2530, pres. Guzzardi, rel. Mulieri, che aveva disposto l’esecuzione di giudicato di un titolo esecutivo successivo alla dichiarazione di dissesto ma riferito a credito antecedente
LAVORO STRAORDINARIO – DIVIETO DI RETRIBUZIONE DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA’ DEL 2014 – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’–Tar Catania, sez. III, 20.4.2016.
Tar Catania, sez. III, 20.4.2016, n. 1041, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1-2. Pubblico impiego – Trattamento economico ed indennità – Lavoro straordinario – Prestato in giorno di riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale – Art. 1 comma 476, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) – Diritto a retribuzione – Insussistenza – Questione di costituzionalità.
3 – Processo amministrativo – Sospensione del processo – Sospensione impropria.
1. L’art. 1 comma 476, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che “l'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.”. Detto jus superveniens, quale norma di interpretazione autentica ed inequivocabilmente retroattiva, afferma la regola per cui nessun straordinario è dovuto per le attività lavorative svolte in occasione di un giorno festivo, se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, con conseguente rilevanza nel presente giudizio, dal momento che l’applicazione della citata norma determinerebbe il rigetto del gravame.
2. Tale norma è stata autorevolmente sospettata di incostituzionalità, in analogo giudizio, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui si applica ai rapporti giuridici in essere alla data della sua entrata in vigore (Consiglio di Stato sez. IV, ord. 27 aprile 2015, n. 2062), rilevandosi – in estrema sintesi – oltre la irragionevolezza, la violazione dei principi della Convenzione E.D.U. (quale normativa interposta) come elaborati dalla Corte di Strasburgo in punto di efficacia retroattiva della legge non penale, essendo carente la sussistenza dei necessari “motivi imperativi di interesse generale” a tutela del legittimo affidamento; sicché analoghi giudizi sono stati sospesi (cfr. T.A.R. Umbria, Sezione Prima, ord. n. 219/2016 del 1/03/2016).
3. Nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, anche in conformità sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e, dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quello a quo); il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni), e decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.
APPALTI: ANCORA SUI COSTI PER LA SICUREZZA –Tar Catania, sez. III, 21.4.2016.
Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 301, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1. Contratti – Offerta – Indicazione dei costi della sicurezza.
1. Il ricorso non appare fondato perché la fattispecie decisa appare differente da quella oggetto della rimessione (da parte del TAR Piemonte, Sez. II – ordinanza 16 dicembre 2015 n. 1745) alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale di compatibilità con i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), della normativa nazionale derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 (secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte): infatti, nel caso in esame, il bando ha prescritto tale obbligo, che però la ricorrente non ha assolto.
SULLA SOSPENDIBILITA’ O MENO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE PECUNIARIA – Tar Catania, sez. III, 21.4.2016 – Valutazione del periculum.
Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 302, ordinanza. pres. Guzzardi, est. Brugaletta.
1. Giudizio cautelare – Presupposti –Sanzione disciplinare pecuniaria di 2/30 dello stipendio – Periculum – Insussistenza
1. Il TAR rigetta la domanda cautelare del provvedimento con il quale il Questore ha inflitto la sanzione della pena pecuniaria alla ricorrente, considerato che, ad un primo esa-me , a prescindere dalla valutazione del “fumus”, non si appalesano sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare in particolare sotto il profilo della mancanza, allo stato, della attualità ed irreparabililtà del danno a termini di legge (art. 55 CPA), attesa l’entità della trattenuta (2/30 di uno stipendio mensile) ed attesa l’eventuale risarcibilità a seguito della decisione di merito.
Nota.
La sezione, con ordinanza del 6.4.2016 n. 266 già massimata nel sito, ha sospeso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ma dando atto della sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte.