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PAT – NOTIFICA ALL’INDIRIZZO PEC DIVERSO DA QUELLO INSERITO NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –NULLITA’ – INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO – TAR Calabria, Reggio Calabria, Ord. n° 297 del 28/5/2018, Pres. Criscenti, Est. De Col
La decisione richiama i precedenti conformi: T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842, T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607, T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287. Tuttavia non fa cenno alle fondamentali decisioni del CGA n° 216 e 217 del 12/4/2018, Pres. De Nictolis, Est. Barone le quali, in senso contrario, “ben consapevole del contrasto esistente in giurisprudenza in ordine alla notifica a mezzo PEC alle pubbliche amministrazioni, dopo che è stata prevista la notifica solo agli indirizzi PEC inseriti nel registro tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, e non anche nel registro IPA” ha affermato che “Il ricorso all’istituto dell’errore scusabile e quindi la rimessione in termini, appaiono nel caso di specie non una deroga, ma al contrario una scelta coerente con il doveroso rispetto che si deve all’esercizio dei diritti fondamentali ricordati, che non tollerano subdole compressioni”
TAR Reggio C Ord 297 2018
PAT – SOTTOSCRIZIONE IN FORMATO PADES OVVERO CADES – EQUIVALENZA – REGOLARIZZAZIONE ATTO SOTTOSCRITTO CADES – NON NECESSITA’ – FIRMA FORMATO PADES ATTIENE ALLA FASE DI DEPOSITO E NON ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO ED ALLA NOTIFICA – TAR Lazio, Roma, Sez. I b, Sent. n° 5912 del 25/05/2018, Pres. Anastasi, Est. D’Alessandri
TAR Lazio I b 5912 2018PAT – DEPOSITO MEMORIA – TERMINE – SCADENZA ORE 12 // PAT – DEPOSITO RICORSO CON RICHIESTA CAUTELARE –FISSAZIONE CAMERA CONSIGLIO – DECORRENZA DAL GIORNO SUCCESSIVO AL DEPOSITO SE EFFETTUATO OLTRE LE ORE 12 // PAT – DEPOSITO ATTO INTRODUTTIVO – TEMPESTIVO SINO ALLE ORE 24 – C di S. III, Sent. 3136 del 24.5.2018 Est. Ferrari, Pres. Frattini
CdS III 3136 2018PAT – DEPOSITO MEMORIA IN MATERIA CAUTELARE (E RITI ABBREVIATI) – TERMINE SCADE ORE 12 // PAT – MODULO DEPOSITO MEMORIA –MANCATA ACCETTAZIONE NSIGA PER UTILIZZO MODELLO OBSOLETO – ERRORE SCUSABILE – NON RICONOSCIBILITA’ – TAR Milano, IV, Sent. 939 del 06/4/2018 Est. Zucchini, Pres. Gabbricci
TAR Milano IV 939 2018 modulo deposito memoriazpqjhgu5ndjs2lm7xbmwbw2tfePAT – SOTTOSCRIZIONE IN FORMATO PADES OVVERO CADES – EQUIVALENZA // PAT – AVVOCATO – GENERALE POTERE DI AUTENTICAZIONE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE –SUSSISTE IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE –Cass. SS. UU., Sentenza n° 10266 del 27/04/2018, Pres. Mammone, Est. Cirillo.
La sentenza affronta ex professo varie problematiche in materia di procura alle liti e richiama la giurisprudenza del C. di S. (5504/2017) che, conformemente al principio di diritto affermato dalle SS. UU., riconosce l’equivalenza tra lo standard Cades e Pades.
Principio di diritto: «Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».
Civile Sent. Sez. U Num. 10266 2018 evidenziato