Category: 2 – ARGOMENTI
SULLA POSSIBILITA’ O MENO DI REVOCA PUBBLICISTICA DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO – C.G.A. 17.3.2016, sentenza, Pres. Zucchelli, est. Simonetti
C.G.A. 17.3.2016 N. 69, sentenza, Pres. Zucchelli, est. Simonetti. (conferma Tar Catania, IV, n. 1662/2015)
1. Contratti – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Mancanza di domanda sulle sorti del contratto – Impossibilità di revoca pubblicistica (A.P. 14/2014).
1. Il recente insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 14/2014 ha escluso che dopo la stipula dell’appalto le pubbliche amministrazioni possano ancora utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca, potendo invece recedere dal contratto ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 163/2006; oltre che, più in generale, il principio cardine dell’art. 1372 c.c. per il quale “il contratto ha forza di legge tra le parti”. Ad. Pl. 20.6.2014, n. 14. Il potere di revoca dell'aggiudicazione non può essere esercitato dalla p.a. una volta intervenuta la stipula del contratto di appalto, che chiude la fase pubblicistica ed apre quella negoziale, caratterizzata da tendenziale parità tra le parti. Di conseguenza, negli appalti di lavori pubblici, in caso di sopravvenuti motivi di opportunità, la p.a. può recedere dal contratto, secondo la speciale previsione di cui all'art. 134 del codice degli appalti, con le conseguenze indennitarie ivi previste.
SUI POTERI PRESIDENZIALI ISTRUTTORI – Tar Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2.3.2016 – L’ordinanza costituisce utile applicazione dell’art. 65 c.p.a.
Tar Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2.3.2016, n. 1012 – pres. Pennetti.
Processo amministrativo – Istruttoria – Poteri presidenziali
Dopo la fissazione dell’udienza pubblica il presidente, con udienza già fissata per il merito, vista l’ordinanza collegiale con la quale si disponeva il riesame del provvedimento impugnato da parte dell’amministrazione intimata e la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso a breve (85 giorni), ordina all’amministrazione intimata di produrre nel termine di giorni 15: una relazione del competente dirigente di settore con cui si chiarisca se, successivamente alla predetta ordinanza, vi sia stata attività di riesame del provvedimento impugnato e quale esito abbia avuto; atti e/o provvedimenti eventualmente adottati a seguito del riesame nonché la documentazione inerente l’istruttoria effettuata a tal fine.
Nota.
Il precedente si segnala perché costituisce esempio di un utilizzo efficiente del potere istruttoria presidenziale, costituente strumento utile per evitare di ingolfare inutilmente le udienze pubbliche con ricorsi ancora non istruiti (dal sito giustizia-amministrativa emerge che una significativa percentuale delle cause introitate per la decisione viene rimessa in istruttoria per l’acquisizione di documenti ed informazioni di base). Il potere istruttorio presidenziale, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., può essere esercitato – oltre che nel caso frequente nel quale “l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento im-pugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46” (comma 3) – adottando, su istanza motivata di parte ed anche a mezzo di delega altro magistrato, i “provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria” (comma 1) ad eccezione della consulenza tecnica e della verificazione (comma 2).
L’ordinanza in esame merita di essere menzionata in primo luogo perché è stata emessa quando l’udienza pubblica era già fissata, con l’assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere che non intacca quello di giorni 60 prima dell’udienza previsto dall’art. 71 c.p.a..
In secondo luogo è apprezzabile la sua ampiezza che copre le esigenze istruttorie della generalità dei giudizi. Infatti molte ordinanze collegiali istruttorie hanno un contenuto analogo. Per quanto già evidenziato dalla Camera amministrativa lo strumento può essere valorizzato con una intesa tra magistrati ed avvocati con la quale si convenga che di norma: – la fissazione delle udienze di discussione e la nomina dei relatori avvenga con congruo anticipo e non negli stretti termini di 60 e 30 giorni contemplati dall’art. 71 c.p.a.; – gli avvocati si impegnino a presentare istanza istruttoria motivata sulla quale provveda il giudice relatore già individuato.
ESAMI ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE LEGALE – Giudizio Sintetico – Non basta – Assegnazione pun
Con ordinanza n. 197/2016 resa in data 11/03/2016 la IV sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto non legittimo l'operato della Commissione per l'esame di avvocato sessione 2014 che, chiamata a riformulare la valutazione dell'esame di un candidato, già ritenuto insufficiente, si è limitata a manifestare il proprio giudizio con sintetica seppur articolata motivazione, senza assegnare un punteggio alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – ISTANZA CAUTELARE – Periculum in mora – Iscrizione ipotecaria.
Con l'ordinanza in oggetto il TAR ritiene che l’iscrizione di ipoteca non determini la perdita del bene e, pertanto, non costituisca, in difetto di circostanze particolari che dimostrino la perdita di concrete possibilità di alienazione, un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione di una cartella di pagamento
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – VERIFICAZIONE – Contraddittorio
Con l'ordinanza in esame il TAR Catania, sulla base di recente indirizzo giurisprudenziale, afferma che in sede di verificazione il principio del contraddittorio ha carattere eventuale e non pieno, non avendo il verificatore alcun obbligo ad interloquire, durante le operazioni, con le parti processuali.
La decisione si pone in contrasto con quanto da ultimo statuito dal CGA con l'ordinanza 655 del 2015 , pubblicata in questo sito, che – in sede di verificazione – ha invece disposto la comunicazione della bozza di relazione con possibilità per le parti di presentare osservazioni in via preventiva, facendo applicazione analogica di quanto previsto per la c.t.u. dall’art. 67 c.p.a..
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – GIUDIZIO SU SILENZIO – Tar Catania, I, ordinanze del 23.11.2015n. 2718 e 2719.
I due provvedimenti concedono proroga al commissario ad acta nominato a seguito di ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza del privato tesa ad “ottenere la qualificazione urbanistica” del terreno.
Si segnalano per il fatto che ambedue riguardano ricorsi incardinati nel 2011 ancora non pervenuti a definizione.
Dimostrano che, specialmente nella particolare materia della programmazione urbanistica, lo strumento processuale contemplato dall’art. 117 c.p.a. risulta poco efficace per una pluralità di ragioni ben note agli operatori del settore.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PERENZIONE – Opposizione – Mancanza della sottoscrizione della parte – In presenza di mandato a margine – CGA 20.11.2015 n 660 (riforma Tar Catania, II, ordinanza n. 1095/2015).
Il C.g.a. salva l’opposizione non sottoscritta dalla parte ma recante la procura a margine.
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Motivazione.
considerato che, con ordinanza 22 aprile 2015 numero 1095, il Tar ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto di perenzione emanato nel ricorso 2117/1991 proposto innanzi al Tar;
considerato che il rigetto è stato motivato in considerazione del fatto che “l’opposizione proposta non è stata sottoscritta anche dalle parti personalmente, come viceversa previsto dall’articolo 1, comma 2, dell’allegato 3 del c.p.a.”;
considerato che questo Consiglio, con ordinanza 25 luglio 2014 n. 457, ha così deciso in fattispecie analoga:« Contro tale atto di opposizione viene invocata dalla Difesa erariale la violazione del disposto dell’art. 1.1 dell’allegato 3 al cpa, per mancata sottoscrizione personale della parte. L’eccezione va disattesa. L’atto in questione presenta infatti – a margine – la sottoscrizione delle parti per la nomina ed il conferimento della procura al loro difensore, che – nello stesso atto – sottoscrive personalmente l’opposizione. Tale atto, unico e redatto in termini da rendere evidente il proprio immediato contenuto, appare dunque tale da lasciare emergere con evidenza la piena consapevolezza, da parte dei conferenti la nomina del difensore e la procura allo stesso, della sua specifica destinazione, sicché la mancata sottoscrizione in calce non può considerarsi elemento sufficiente a privare di efficacia l’atto medesimo anche allo scopo della opposizione al decreto di perenzione, in considerazione della comunque presente sottoscrizione a margine e della conseguente inequivoca diretta volontà dei sottoscrittori di proporre opposizione a tale decreto»;
considerato che il Consiglio non ravvisa ragioni per discostarsi dal precedente ora citato;
considerato pertanto che l’appello deve essere accolto e che, per l’effetto, l’ordinanza impugnata va riformata;
PROFESSIONI – AVVOCATO – Esami di abilitazione – “Giudizi negativi di confine” – CGA 20.11.2015 N. 660 pres. Lipari, est. Corbino (riforma Tar Palermo, III, ordinanza996/2015).
Occorre una trasparente giustificazione dei “giudizi negativi di confine”.
Motivazione.
Ritenuto che le censure proposte appaiono – ancorchè ad una sommaria cognizione – sostenute da profili di fumus boni iuris, con riferimento in particolare alla mancanza di elementi che consentano di dare trasparente giustificazione di giudizi negativi “di confine”, quali devono ritenersi quelli espressi come nel caso, da una valutazione numerica di poco al di sotto di quella minima sufficiente;
Ritenuto che sussistono i profili di periculum prospettati
P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, dispone la ricorrezione – da eseguirsi entro 90 giorni dalla notificazione della presente ordinanza – degli elaborati, ai quali sia stato attribuito un giudizio di insufficienza, da parte di una nuova sottocommissione. Allo scopo, i compiti da riesaminare (in fotocopia nella quale saranno resi illeggibili segni e giudizi eventualmente presenti) saranno fatti pervenire a tale nuova sottocommissione in plichi anonimi (uno per ciascuno dei candidati le cui prove sono oggetto del riesame). In ciascun plico andranno inseriti, insieme ai compiti del candidato in questione, 4 ulteriori compiti relativi a ciascuna delle medesime prove di esame da rivalutare, metà dei quali estratti a sorte tra quelli giudicati sufficienti (con voto perciò di 30) e metà dei quali estratti a sorte tra quelli giudicati con votazione nel minimo insufficiente, ma di almeno 25. La commissione esprimerà su tutti i compiti inclusi in ciascun plico ad essa trasmesso il proprio motivato giudizio di sufficienza o insufficienza.
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PROCESSO AMMINISTRATIVO – VERIFICAZIONE – Comunicazione della bozza di relazione – CGA ordinanza 18.11.2015 n. 655, pres. de Francisco, rel. Neri.
Il CGA per la verificazione di cui all’art. 66 c.p.a. fissa l’obbligo di comunicazione della bozza di relazione con possibilità per le parti di presentare osservazioni in via preventiva, facendo applicazione analogica di quanto previsto per la c.t.u. dall’art. 67 c.p.a..
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Motivazione.
considerato che effettivamente le operazioni peritali risultano di particolare complessità per cui va accordata la proroga richiesta sino al 20 dicembre 2015;
considerato che per la migliore prosecuzione del giudizio vanno fissati i seguenti termini:
a) 30 novembre 2015 per la comunicazione alle parti della bozza di relazione ad opera del verificatore;
b) 10 dicembre 2015 per le osservazioni delle parti alla bozza di relazione predisposta dal verificatore;
c) 20 dicembre 2015 per il deposito della relazione finale sulla verificazione, delle osservazioni prodotte dalle parti e di una sintetica relazione sulle stesse (articoli 39 e 66 c.p.a nonchè 195 c.p.c.);.
Considerato che deve essere fissata l’udienza pubblica del 3 febbraio 2016 per la decisione del merito;
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – SINTETICITA’ DEGLI ATTI – CGA ordinanza 20.11.2015 n. 657, pres. Lipari, est. Neri.
Un ricorso di 74 pagine, ritenuto “palesemente non proporzionato alla complessità della causa”, deve essere sintetizzato in 20.
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Motivazione.
considerato altresì che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti è sancito agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. e che, oltre ad essere condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. 19 aprile 2012 n. 395), è stato di recente affermato pure dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 11 aprile 2012 n. 5698);
considerato che il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
considerato che il presente appello consta, escluse le relate di notifica in calce all’atto, di settantaquattro pagine;
considerato che non può essere considerata riepilogativa delle censure l’ulteriore memoria prodotta in data 13 novembre 2014;
considerato che l’atto di appello appare palesemente non proporzionato al livello di complessità della causa;
considerato che possono anche profilarsi ragioni di inammissibilità del ricorso quando si contravviene alla regola dell’immediato coordinamento tra la decisione impugnata e i motivi di censura (Cass., S.U., 17 luglio 2009 n. 16228);
considerato dunque che per la decisione dell’impugnazione (e il rispetto anche da parte di questo Consiglio del dovere di chiarezza e sinteticità di cui al citato art. 3, comma 2, c.p.a.) parte appellante va invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l’esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel presente giudizio di impugnazione – alla quale fare riferimento per la decisione del presente giudizio cautelare;
considerato che tale memoria dovrà orientativamente essere:
– di non oltre venti pagine per un massimo di venticinque righi per pagina;
– su formato A4;
– facilmente leggibile e redatta solo su una faccia della pagina («recto» e non «recto verso»);
– con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati;