RSSCategory: Giudizio cautelare

L’OPERA PUBBLICA “SA DA FARE” PIUTTOSTO CHE NO! L’istanza di sospensione dell’aggiudicazione di un appalto recede alle esigenze di tempestiva realizzazione dell’opera pubblica

T.A.R. Catania, sez. I, 21.10.2016, n. 784, ord. – pres. Vinciguerra, rel. Barone

Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum – Appalti – Assetto idrogeologico – Prevalenza interesse pubblico.

Il Tar rigetta la domanda cautelare di sospensione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori di miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, consideratro che, in disparte l’apparente infondatezza delle censure di legittimità, "in ragione della natura dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza di un torrente e quindi delle sottese e prioritarie esigenze di tempestiva realizzazione dell'opera pubblica, non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza, richiesti dall'art. 119, 4° comma, c.p.a."

19 Novembre 2016 | By More

Il CGA CONFERMA L’ILLEGITTIMITA’ DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLE SEDI FARMACEUTICHE ma non sospende la procedura concorsuale. Ordinanza 21.10.2016 n. pres. Simonetti, est. Neri

C.G.A. 21.10.2016 n. 650,  ord., pres. Simonetti, est. Neri

Farmacia – Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche – Punteggio – Farmacisti rurali – Attività professionale – Valutazione – Art. 9 legge 8.3.1968 n. 221 – Maggiorazione del 40% del punteggio per attività professionale –

Processo amministrativo – Appello cautelare – Farmacia – Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche – comparazione degli interessi – deve ritenersi prevalente quello pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale

Il CGA accoglie l’appello cautelare proposto dai controinteressati e rigetta la domanda cautelare originaria,uniformandosi ad alcuni precedenti dello stesso Consiglio (ordinanze 158/2016, 575/2016 e 576/2016), considerato che dalla documentazione in atti non emerge il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile necessario per la sospensione degli atti impugnati, pur considerato che, sotto il profilo del fumus, lo stesso CGA  aderisce all’indirizzo fatto proprio con la sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato sulla maggiorazione del 40% del punteggio per attività professionale e sulla illegittimità del bando per violazione dell’art. 9 legge 8.3.1968 n. 221.

Nota

Secondo la sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato, 'L'inclusione, nel bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, della (sola) maggiorazione del 40% del punteggio per l'attività professionale a favore di farmacisti rurali, è illegittima per contrasto con l'art. 9 l. 8 marzo 1968, n. 221, che, in quanto "lex specialis", per i principi di gerarchia-specialità, consente il superamento di tale punteggio massimo complessivo disponibile per ciascun commissario."

 

L'ordinanza C.G.A. 576/2016 ha rigettato la domanda cautelare "ritenuto che il ricorso introduttivo appare di dubbia ammissibilità, con particolare riferimento al non ancora consumato potere provvedimentale definitivo dell’Amministrazione; ritenuto comunque che la estendibilità della ratio della decisione del Consiglio di Stato richiamata nell’ordinanza cautelare appellata appare meritevole di approfondimento e che – nella comparazione degli interessi – deve ritenersi prevalente quello pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale".

 

cga650-2016ord

 

14 Novembre 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE – PRESUPPOSTI – Fumus boni juris e periculum in mora in tema di armi – Rapporto

Si reputa utile riportare, con riguardo alla camera di consiglio tenuta il 10 marzo 2016, due interessanti coppie di ordinanze emesse dalla IV sezione del T.A.R. Catania: la prima in materia di impugnazione del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; l'altra coppia in materia di impugnazione di provvedimenti di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La Sezione per casi apparentemente analoghi, quanto meno con riguardo alla chiesta misura cautelare, ha adottato decisioni opposte di accoglimento e di rigetto; ciò evidentemente sul presupposto, non manifestato, del “livello” di fumus apprezzato.E' difficile, tuttavia, configurare un livello: il fumus esiste o non esiste

24 Ottobre 2016 | By More

INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO SPECIALISTA – PROCEDURA DI SELEZIONE – TAR Catania, sez. IV, ord. 12.05.2016 – Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 351; Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia – Procedura di selezione

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di procedere all'espletamento della procedura per la formulazione della graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia, con almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA (Procreazione Medicalmente Assistita).

Il TAR ha ritenuto che – a prescindere dalla contrattualizzazione dei rapporti di collaborazione intrattenuti dal ricorrente – dalla disposizione ritenuta inapplicata e posta a fondamento del provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti, emerge la necessità di una loro continuità, che non sembra emergere in maniera evidente dalla produzione documentale di cui agli atti di causa.

9 Ottobre 2016 | By More

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – Approvazione graduatoria per il conferimento – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016; ord., pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 584, ord., pres. Pennetti; rel. Bruno.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Approvazione graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato – omessa valutazione titolo preferenziale – so spendibilità .

La omessa valutazione del titolo preferenziale all’assunzione consente la sospensione dell’atto di approvazione della graduatoria

Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della delibera dell’ASP di Catania con cui è stata approvata la graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Il TAR ha ritenuto sussistenti i requisiti cautelari trasfusi nel ricorso, nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente ed ha fissato l’udienza di merito.

N. 00584/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01124/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2016, proposto da:

***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio; 

nei confronti di

****, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera dell’ASP di Catania n. 1177 del 14.04.2016 di approvazione della graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di C.P.S. – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

di ogni altro atto connesso, ivi compreso il bando indetto con deliberazione n. 85 del 22 gennaio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare, ad un primo esame, munito del necessario fumus di fondatezza nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente;

Ritenuto che nella fattispecie concreta le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di trattazione del merito, come previsto dall’art. 55, co. 10, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

accoglie la domanda cautelare attraverso la mera fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, co. 10, c.p.a. e per l'effetto fissa l'udienza pubblica del 26 Gennaio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

 

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

6 Ottobre 2016 | By More

SULLA SOSPENDIBILITA’ O MENO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE PECUNIARIA – Tar Catania, sez. III, 21.4.2016 – Valutazione del periculum.

Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 302, ordinanza. pres. Guzzardi, est. Brugaletta.

1. Giudizio cautelare – Presupposti –Sanzione disciplinare pecuniaria di 2/30 dello stipendio – Periculum – Insussistenza

1. Il TAR rigetta la domanda cautelare del provvedimento con il quale il Questore ha inflitto la sanzione della pena pecuniaria alla ricorrente, considerato che, ad un primo esa-me , a prescindere dalla valutazione del “fumus”, non si appalesano sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare in particolare sotto il profilo della mancanza, allo stato, della attualità ed irreparabililtà del danno a termini di legge (art. 55 CPA), attesa l’entità della trattenuta (2/30 di uno stipendio mensile) ed attesa l’eventuale risarcibilità a seguito della decisione di merito.

Nota.

La sezione, con ordinanza del 6.4.2016 n. 266 già massimata nel sito, ha sospeso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ma dando atto della sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte.

28 Aprile 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE: ORDINE DI RIESAME IN CASO DI OMESSO PREAVVISO E DI DIFETTO DI ISTRUTTORIA – Tar Catania 6.4.2016 – Ordinanza

TAR Catania, sez. III, 6.4.2016 n. 268, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Brugaletta.

1. Giudizio cautelare – Fumus – Fondatezza delle censure di difetto di avvio del procedimento e di istruttoria – Accoglimento istanza cautelare con ordine di riesame.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione della determinazione Direttoriale dell’8-11-2015, con cui è stata rigettata e non concessa la richiesta di trasferimento, ex art. 33 c. 5 Legge 104/92 , consi-derando – d che, ad un primo sommario esame, le censure formali (“difetto dell’avvio del procedi-mento”- prima censura- e “difetto di istruttoria” -terza censura-) dedotte nel ricorso appaiono prov-viste di profili di fondatezza e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione intimata di riesaminare motivatamente l’atto impugnato alla luce di quanto pro-spettato nel ricorso medesimo. Il provvedimento impugnato è la determinazione con la quale il Co-mune di Messina ha disposto la revoca dell’alloggio di proprietà comunale, già assegnato in loca-zione permanente al ricorrente.

14 Aprile 2016 | By More

RAPPORTO TRA PERICULUM E FUMUS NELLA DECISIONE CAUTELARE – Tar Catania, sez. III, 6.4.2016 – Sulla sospendibilità o meno della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione

TAR Catania, sez. III, 6.4.2016 n. 266, ordinanza, pres. est. Guzzardi

1. Giudizio cautelare – Presupposti – Sussistenza del fumus – Sospendibilità della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione.

2. Polizia penitenziaria – Capo scorta – Rappresentazione al superiore delle criticità del ser-vizio – Mancanza di illecito disciplinare.

1. Il TAR ha sospeso il del decreto emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Ammi-nistrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sicilia, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ai sensi dell'art. 3, punto 2, lett. F-g e della Deplorazione ai sensi dell'art. 4 punto 3 del D. Lgs. n. 449/92.

2. La sospensione è motivata per la sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte non sussistendo, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, i presupposti di illecito disci-plinare posti a base della sanzione irrogata, avendo il ricorrente, nella qualità di caposcorta, rappresentato al proprio superiore le criticità della disposta traduzione in relazione ai mezzi appre-stati non atti a garantire le specifiche esigenze di sicurezza trattandosi di traduzione di detenuti ad alta pericolosità, criticità che sono state valutate dai superiori ed hanno determinato l’affidamento del servizio ad altro nucleo

Conforme ordinanza Tar Catania, III, 6.4.2016 n. 269.

14 Aprile 2016 | By More

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – ISTANZA CAUTELARE – Periculum in mora – Iscrizione ipotecaria.

Con l'ordinanza in oggetto il TAR ritiene che l’iscrizione di ipoteca non determini la perdita del bene e, pertanto, non costituisca, in difetto di circostanze particolari che dimostrino la perdita di concrete possibilità di alienazione, un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione di una cartella di pagamento

11 Marzo 2016 | By More