RSSCategory: Dies a quo

ATTENZIONE AL DIES A QUO per la proposizione dei motivi aggiunti.

C.G.A. 6 aprile 2016, n. 75, pres. Lipari, est. Modica de Mohac – Sentenza

1.Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Termine – Decorrenza – Dalla data in cui l’accesso è stato consentito per la prima volta

2.Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Termine – Decorrenza – Slittamento per il tempo necessario ad acquisire la piena conoscenza del contenuto.

 

1.In conformità a noti principi giurisprudenziali (cfr. C.S., III^, 28.8.2014 n.4432),il termine per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti dev’essere fatto decorrere non già (e non certo) dalla data in cui l’interessato ha ‘finalmente’ deciso di acquisire materialmente i documenti in questione (pur se gli stessi erano già giuridicamente disponibili, ed erano stati posti a sua disposizione, da tempo anteriore), ma dalla data in cui il diritto di accesso è stato consentito per la prima volta; o, al più, dalla data in cui lo ha, per la prima volta, esercitato. Da quel momento, infatti, gli atti – resi ostensibili – sono divenuti per esso concretamente conoscibili (C.S., V, 14.5.2013 n. 2614); e fin da quel momento deve presumersi che siano stati da Essa conosciuti (sussistendo il principio secondo cui grava comunque sull’interessato, ed esclusivamente su di esso, l’onere di attivarsi per acquisire i documenti posti a sua disposizione a seguito di istanza di accesso accolta).

2.Il termine per proporre ricorso va “incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto che si ritenga leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità …” (principio formulato, com’è noto, da C.S., III, 28.8.2014 n.4432, in seguito alla decisione della Corte di Giustizia CE, V, 8.5.2014 in causa C-161/13, ed in aderenza alle ‘preoccupazioni’ espresse dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n.790 dell’11.2.2013 di rimessione all’Adunanza Plenaria e da quest’ultima condivise nella decisione n.14 del 20.5.2013).

13 Aprile 2016 | By More