Category: Illegittimità derivata
PROCESSO AMMINISTRATIVO – MOTIVI AGGIUNTI –ILLEGITTIMITÀ DERIVATA – NECESSITÀ DI REITERARE INTEGRALMENTE I MOTIVI DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO – Tar Catania , I, sentenza n. 413 del 23.2.2017, pres. Vinciguerra , est. Trebastoni
Tar Catania , Sez. I, sentenza n. 413 del 23.2.2017
Giustizia amministrativa – Motivi aggiunti – Inammissibilità per genericità.
In base al principio di autosufficienza del processo amministrativo, secondo cui l'atto introduttivo, nonché gli eventuali motivi aggiunti, devono contenere l'esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda, sono inammissibili i motivi di impugnazione dedotti per relationem, e cioè mediante il semplice richiamo alle censure dedotte in altro e diverso atto del giudizio.
Nota.
Il Tar Catania, nel dichiarare l’inammissibilità della censura di illegittimità derivata, dedotta nei motivi aggiunti con mero rinvio per relationem ai motivi del ricorso principale, richiama una datata sentenza del Tar Sardegna, sez. II, 14.7.2007 n. 1637, che ha dato una interpretazione formalistica e restrittiva del principio secondo il quale il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda.
Tuttavia la sentenza richiamata è stata riformata, in parte qua, dal Consiglio di Stato, sez. VI (sentenza n.2482/2011), con la specifica puntualizzazione che tale assunto è incompatibile con i principi fondamentali del processo amministrativo e principalmente con il principio di concentrazione e semplificazione, che ha indotto il legislatore, con l’art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l’impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all’oggetto del giudizio.
Tale principio consente,infatti , che ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce,mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l’effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio ad essi direttamente riconducibile, ovvero quello di illegittimità derivata, non ponendosi alcun problema circa la piena informazione di tutte le parti in causa sugli esatti termini della controversia, che è ampiamente contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio già notificato alle stesse parti.
Il Tar Reggio Calabria, sotto il vigore del nuovo codice – con sentenza n. 542/2011 – aderendo alla tesi meno formalistica, ha rigettato l’eccezione delle inammissibilità dei motivi aggiunti per violazione del principio di autosufficienza, statuendo che il principio di necessaria sinteticità degli atti di giudizio (atti di provenienza di parte e sentenze) è accolto nel codice del processo amministrativo (art. 3) con un’enfasi ed una valenza che indubbiamente consente la proposizione di motivi aggiunti avverso atti intervenuti tra le parti successivamente al ricorso, mediante esposizione dei motivi di censura “per relationem”.
Deduce all’uopo il Tar Calabria che “Il principio dell’autosufficienza degli atti di ricorso e dei motivi aggiunti, va coordinato, in un contesto di effettività di giudizio e di tutela, con il principio della strumentalità delle forme ex art. 156 c.p.c., accolto nell’art. 44 cit. e che sarebbe comunque applicabile anche al processo amministrativo in quanto principio generale ex art. 39 c.p.a. Tale principio è innegabilmente soddisfatto dalla proposizione di un atto di motivi aggiunti, nel quale l’esposizione delle ragioni di lite è affidata al rinvio recettizio all’atto di ricorso, che è atto ritualmente notificato e dunque nel possesso e nella disponibilità immediata della difesa sia della parte ricorrente che della parte resistente, le quali sono dunque nella piena e concreta consapevolezza delle ragioni dedotte e dunque nella effettiva possibilità di controdedurre e difendersi”.
Sulla stessa linea si pone Tar Bari 10.10.2007, n. 2486, secondo la quale "nessuna norma o principio osta a che il ricorrente in sede di motivi aggiunti, ove intenda unicamente richiamare in via derivata i motivi d'impugnazione articolati nel ricorso principale, lo faccia per relationem, purché – come è ovvio – sia chiara e inequivoca la volontà di riportarsi a tutte integralmente le censure già proposte.
Conforme alla decisione del Tar Catania è Tar Firenze 27.10.2011, n. 1594 che ha dichiarato inammissibile il motivo aggiunto contenente una "censura svolta in via meramente derivata, senza specifica riproposizione delle censure e delle argomentazioni esposte, in via principale, con il ricorso introduttivo".
Tuttavia la sentenza si richiamava ad una giurisprudenza antecedente alla l. 205/2000 (Cons. St., V, 15.1.1976, n. 41) che ha profondamente ampliato i limiti dei motivi aggiunti.
In definitiva la sentenza del Tar sembra porsi in contrasto con l’orientamento del giudice di appello, senza aver tenuto conto della diversità di situazioni che ricorre quando l'illegittimità derivata viene dedotta con riferimento al medesimo o ad altro giudizio, soprattutto per le differenti ricadute sull'effettività del contraddittorio. Inoltre la decisione non si è posta il problema di come l'interpretazione prescelta si possa conciliare con il principio di sinteticità degli atti di parte, oggi normativamente disciplinato.
S. Cittadino