RSSCategory: Deposito

PAT – ATTO PER IMMAGINI DI ORIGINALE CARTACEO – NULLITÀ = PAT – PROCURA ALLE LITI- DIFETTO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ – NULLITÀ TAR Catanzaro – Ord.26/01/2017 N. 33 – Pres. Iannini Rel.Tallaro

2.TAR Catanzaro I Ordinanza n.00033 2017
29 Luglio 2017 | By More

PAT – DEPOSITO – RICORSO – SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA – ATTESTAZIONE CONFORMITÀ – OBBLIGATORIETÀ – RIFERIBILITÀ ATTO AL DIFENSORE = PAT – DEPOSITO – PROCURA – SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA – ATTESTAZIONE CONFORMITÀ – OBBLIGATORIETÀ – RIFERIBILITÀ ATTO AL DIFENSORE = PAT – DEPOSITO – ISTANZA FISSAZIONE UDIENZA – SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA – ATTESTAZIONE CONFORMITÀ – OBBLIGATORIETÀ – RIFERIBILITÀ ATTO AL DIFENSORE = PAT – DEPOSITO – RICORSO – SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA – ATTESTAZIONE CONFORMITÀ – ASSENZA – ATTO IN FORMA ANALOGICA – DATA ANTERIORE = PAT – ERRORE SCUSABILE – RIMESSIONE TERMINI – TAR Napoli – Sentenza breve 13/02/2017 N. 892 Pres. Est. Pappalardo

29 Luglio 2017 | By More

PAT – DEPOSITO – SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO – SI INTENDE ESTESA A TUTTI I DOCUMENTI IN ESSO CONTENUTI = PAT – DEPOSITO – COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE CARTACEO – SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA – ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ – ASSENZA – PROVENIENZA DOCUMENTO – RIFERIBILITÀ AL DIFENSORE – DISCONOSCIMENTO = PAT – DEPOSITO – COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE CARTACEO – SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA – ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ – ASSENZA – IRREGOLARITÀ – ERRORE SCUSABILE – RIMESSIONE IN TERMINI – REGOLARIZZAZIONE = PAT –DEPOSITO – COPIA D’OBBLIGO – ASSENZA – IRREGOLARITÀ – ERRORE SCUSABILE – RIMESSIONE IN TERMINI – REGOLARIZZAZIONE – TAR Roma – Ordinanza 08/03/2017 N. 3231 Pres. Savoia Rel. Pisano

29 Luglio 2017 | By More

PAT – DEPOSITO – COPIA PER IMMAGINE – PROCURA ALLE LITI – ASSENZA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ – ASSENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE – AUTENTICITA’ DEL RICORSO – OBBLIGO DI REGOLARIZZAZIONE – TERMINE PERENTORIO = PAT – DEPOSITO – COPIA PER IMMAGINE – RELATA DI NOTIFICAZIONE – ASSENZA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ – ASSENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE – AUTENTICITA’ DEL RICORSO – OBBLIGO DI REGOLARIZZAZIONE – TERMINE PERENTORIO – TAR Napoli IV Sezione – Decreto 5 maggio 2017 n. 00631- Pres. Pappalardo.

29 Luglio 2017 | By More

PAT – DEPOSITO – ISTANZA FISSAZIONE UDIENZA – DIFFORMITA’ DAL FILE NATIVO DIGITALE – IRREGOLARITA’ – TAR Napoli VII – Ordinanza del 27 giugno 2017 n. 3516 – Pres. Est. Messina.

29 Luglio 2017 | By More

PAT – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE – RICORSO NOTIFICATO IN FORMA CARTACEA CON FIRMA ANALOGICA – RICORSO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE CON SOTTOSCRIZIONE DIGITALE – CONFORMITA’ NORME PROCESSO TELEMATICO – TAR Napoli VII – Sentenza del 4 aprile 2017 n.03201 – Pres. Messina Est. Perrelli.

29 Luglio 2017 | By More

PAT – SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI IN FORMA DIGITALE – COSTITUISCE FORMA PRESCRITTA DAL LEGISLATORE COME MEZZO DI IMPUTAZIONE DELLO STESSO – MANCANZA – NULLITÀ = PAT – NOTIFICA – SOTTOSCRIZIONE – MANCANZA– NULLITÀ ASSOLUTA = PAT – DEPOSITO – SOTTOSCRIZIONE – MANCANZA– NULLITÀ ASSOLUTA = PAT – NOTIFICA – RICORSO – FIRMA DIGITALE – OBBLIGATORIETÀ – FORMA SOSTANZIALE – IDENTIFICAZIONE – PROVENIENZA DEL DOCUMENTO – RIFERIBILITÀ ATTO AL DIFENSORE= PAT – SOTTOSCRIZIONE – FIRMA DIGITALE – ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO – OBBLIGATORIETÀ – FORMA SOSTANZIALE – IDENTIFICAZIONE – PROVENIENZA DEL DOCUMENTO – RIFERIBILITÀ ATTO AL DIFENSORE – TAR Napoli – Sentenza 22/02/2017 N. 1053 Presidente Rovis Rel. Guarracino

28 Luglio 2017 | By More

PAT – MANCATO DEPOSITO COPIA DI CORTESIA- SANABILITA’ = PAT – DEPOSITO COPIA CARTECEA PRIVA DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’- SANABILITA’ = PAT – DEPOSITO DELLA COPIA CARTACEA D’OBBLIGO – E’ CONDIZIONE PER LA FISSAZIONE DELL’UDIENZA CAMERALE E DI MERITO – Cons. Stato, VI, – Ord. 03/03/2017 N. 00880 – Pres. Estens. Ermanno de Francisco

2. Consiglio di Stato VI Ordinanza n.00880 2017
27 Luglio 2017 | By More

RICONOSCIBILITA’ DELL’ERRORE SCUSABILE NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL PAT – Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, pres. Savoia, est. Pisano.

Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231, pres. Savoia, est. Pisano.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – DEPOSITO DEL RICORSO IN FORMATO NON CONFORME  – ERRORE SCUSABILE – E’ CONCEDIBILE.

Ai sensi dell’art. 37 c.p.a., secondo il quale il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, può essere consentita la regolarizzazione in un caso in cui il deposito dell’atto introduttivo del giudizio è stato effettuato in un formato diverso da quello ammesso ai sensi dell’art. 12 delle specifiche tecniche allegate al DPCM n.40, in mancanza di espressa sanzione stabilita dal legislatore, analogamente a quanto ritenuto in casi analoghi dalla più recente giurisprudenza civile (v. Tribunale, Milano, sez. IX civile, sentenza 03/02/2016 n. 1432), onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell’originale cartaceo, in formato PDF sottoscritto con firma digitale (seppure è evidente che nel caso in esame la firma digitale verrà apposta ex post).

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Nota

1) Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link: Tar Roma 3231/2017.

2) Contra: Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499. Conforme: Tar Napoli, IV, sent. 13.2.2017 n. 892.

3) Il Tar ha rilevato:

– che il ricorso è stato depositato in data 4 gennaio 2017, successivamente all’entrata in vigore del PAT, mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito ricorso, secondo quanto prescritto dall’art.6, comma 5, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016, che espressamente prevede che “la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” (nel Modulo n.d.r);

che tale locuzione (sia per la ratio del PAT, sia per l’espresso riferimento dell’art.6, comma 4, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016 al “ricorso”, sia per l’ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più autenticati),deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati al Modulo, che ove non sottoscritti ex ante dovranno ritenersi firmati al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, (secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe);

– che tuttavia, nel caso in esame, in cui il difensore ha depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art.136, comma 2, bis c.p.a.), la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata, non sono in discussione;

– che, infatti, la copia informatica di documento analogico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art.22 comma 3 del CAD, espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art.2 comma 6, del CAD come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 – ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all’originale non è espressamente disconosciuta e, secondo la giurisprudenza formatasi con riferimento alle tradizionali riproduzioni fotografiche “cartacee” disciplinate dagli artt. 2712 e 2719 c.c. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2001, n. 11445)”, di cui la copia informatica costituisce la versione “moderna”, in mancanza di disconoscimento, non è consentito al Giudice contestare, oltre al valore giuridico dell’atto di parte, la provenienza della sottoscrizione;

– che, quindi, nella fattispecie in esame non viene in considerazione un problema di nullità dell’atto per mancanza di sottoscrizione, ma la diversa questione circa l’ammissibilità o meno del deposito dell’atto di parte in formato non consentito dalle regole tecniche (e, segnatamente, dall’art.12, comma 1, lett.a) del d.P.C.M. n.40/2016).

 

20 Marzo 2017 | By More

PAT – MANCATA PRODUZIONE DELLA “COPIA D’OBBLIGO” – ARRESTO DEL PROCESSO – SENZA SE E SENZA MA- LE COPIE DI CORTESIA SONO GRADITE – Cons. St., VI, ord. 3.3.2017 n. 919

Cons. St., VI, ord. 3.3.2017, n. 919, pres. est. De Francesco.

1. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO E COPIE DI CORTESIA

2. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Individuazione della sanzione – Arresto del processo.

3. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Effetto estintivo della misura cautelare presidenziale.

4. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito parti diverse dal ricorrente – Irrilevanza sulla trattazione della causa.

1. Per l’anno 2017 è obbligatorio il deposito “almeno” di una copia cartacea degli atti processuali (da qualificare perciò, e normativamente, “copia d’obbligo”), non essendo esclusa la possibilità (pur se concretamente auspicabile) del deposito d’una o più copie ulteriori (da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie).

2. Il deposito della copia d’obbligo (per come sopra individuata) da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità, prima dell’inizio di tale evento, di fissazione dell’udienza (e, comunque,  in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare non può essere trattato e definito in un’udienza camerale anteriore all’espletamento degli incombenti di legge); quanto al giudizio di merito, il deposito della copia d’obbligo è da ritenersi precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, comma 3, c.p.a. (e, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, tale adempimento, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., costituisce precondizione della trattazione del giudizio in un’udienza, pubblica o camerale).

3. L’omesso deposito della copia d’obbligo non preclude l’esame e l’eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. (ed ancor più l’accoglimento delle eccezionali misure ex art. 61 c.p.a., posto che rispetto ad esse il codice non prevede la fissazione di un’udienza collegiale di trattazione prima dell’inizio della causa di merito – né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, tuttavia la trattazione collegiale è comunque condizionata al tempestivo deposito della copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e salvi gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4).

4. Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della copia d’obbligo va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini).

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Per leggere il provvedimento, cliccare sul link seguente.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MVYWR5BPHGUQ6Q5HIPBVXCRLNM&q=

7 Marzo 2017 | By More