RSSCategory: PAT – Processo Amministrativo Telematico

PAT – MANCATA PRODUZIONE DELLA “COPIA D’OBBLIGO” – ARRESTO DEL PROCESSO – SENZA SE E SENZA MA- LE COPIE DI CORTESIA SONO GRADITE – Cons. St., VI, ord. 3.3.2017 n. 919

Cons. St., VI, ord. 3.3.2017, n. 919, pres. est. De Francesco.

1. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO E COPIE DI CORTESIA

2. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Individuazione della sanzione – Arresto del processo.

3. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Effetto estintivo della misura cautelare presidenziale.

4. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito parti diverse dal ricorrente – Irrilevanza sulla trattazione della causa.

1. Per l’anno 2017 è obbligatorio il deposito “almeno” di una copia cartacea degli atti processuali (da qualificare perciò, e normativamente, “copia d’obbligo”), non essendo esclusa la possibilità (pur se concretamente auspicabile) del deposito d’una o più copie ulteriori (da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie).

2. Il deposito della copia d’obbligo (per come sopra individuata) da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità, prima dell’inizio di tale evento, di fissazione dell’udienza (e, comunque,  in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare non può essere trattato e definito in un’udienza camerale anteriore all’espletamento degli incombenti di legge); quanto al giudizio di merito, il deposito della copia d’obbligo è da ritenersi precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, comma 3, c.p.a. (e, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, tale adempimento, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., costituisce precondizione della trattazione del giudizio in un’udienza, pubblica o camerale).

3. L’omesso deposito della copia d’obbligo non preclude l’esame e l’eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. (ed ancor più l’accoglimento delle eccezionali misure ex art. 61 c.p.a., posto che rispetto ad esse il codice non prevede la fissazione di un’udienza collegiale di trattazione prima dell’inizio della causa di merito – né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, tuttavia la trattazione collegiale è comunque condizionata al tempestivo deposito della copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e salvi gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4).

4. Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della copia d’obbligo va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini).

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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MVYWR5BPHGUQ6Q5HIPBVXCRLNM&q=

7 Marzo 2017 | By More

PAT – NUOVI MODULI PER IL DEPOSITO DEI RICORSI – A partire dal 26 febbraio

La Segreteria generale della Giustizia Amministrativa con la comunicazione allegata informa che a  decorrere  dal 25 febbraio  p.v.,  saranno messi a disposizione degli avvocati nuovi moduli per il deposito dei ricorsi e per il deposito degli atti, con l’aggiornamento delle relative istruzioni.

I nuovi moduli contengono alcune modifiche  migliorative  che  sono  state  ritenute  necessarie,  anche  su  segnalazione
dell’avvocatura, dopo le prime settimane di funzionamento del  PAT. I moduli ora in uso saranno quindi accettati dal sistema fino alle ore 24.00 del 25 febbraio p.v.

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17 Febbraio 2017 | By More

PAT – Sulla costituzione in giudizio e sulla attestazione di conformità della procura – Tar Calabria, ord. 26.1.2017

TAR Calabria, ordinanza 26.1.2017 , n. 33 – Pres.Iannini Est.Tallaro

1. – Processo amministrativo – PAT – Costituzione dei resistenti – Copia digitale di atto analogico – Nullità

2. – Processo amministrativo – PAT – Procura alle liti su supporto analogico – Asseverazione ex art. 22 CAD – Necessità 

Si segnala una delle primissime pronunzie giurisdizionali sulla validità degli atti di parte depositati nel Processo Amministrativo Telematico.

In particolare il TAR ha ritenuto nulla la costituzione in giudizio in quanto l’atto di costituzione non risultava conforme al modello legale sotto un duplice profilo:

1) sia perchè  privo della sottoscrizione digitale, avendo la parte convenuta “depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale” ritenendo che nel caso di specie “’l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto … la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso)”;

2) sia perchè la procura risultava priva della attestazione di conformità ex art.22 CAD, “avendo depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40; … per cui non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta”.

Nota

L’ordinanza appare improntata ad un rigido formalismo e non tiene conto, ad avviso dello scrivente, di varie disposizioni che regolano il processo telematico.

L’art. 6 comma V delle specifiche Tecniche allegate al DM 40/2016 dispone che la firma digitale Pades del modulo di deposito ” si intende estesa a tutti i documenti in esso contenuti”, per cui anche deve ritenersi estesa anche all’atto di costituzione in giudizio.

Ciò vale anche per la scansione della procura alle liti, priva della sola formula di conformità ex art.22 CAD (richiamata dall’art. 8 comma II DM 40/2016). Il comma II dell’art. 22 CAD riconosce alla scansione di un documento analogico la medesima efficacia probatoria dell’originale qualora la conformità venga attestata con dichiarazione allegata al documento informatico. Può ritenersi che la firma digitale apposta alla fine del modulo contenga una implicita asseverazione di conformità della scansione della procura.

Ma trattandosi di procura alle liti occorre far riferimento all’art.83 c. III ultimo capoverso c.p.c. che dispone:  Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ” per cui può ritenersi sufficente la semplice autentica della procura tramite la firma digitale del modulo deposito.

In ultimo può ritenersi valida la procura firmata digitalmente, ma priva dell’assseverazione, anche in base al principio di conservazione degli atti processuali e dell’art.22 comma III CAD che prevede che le copie digitali di un documento analogico abbiano la stessa validità  dell’originale anche in difetto dell’asseverazione, purchè la conformità non venga “espressamente disconosciuta”: disocnoscimento che, ovviamente, può avvenire solo dal soggetto che la ha sottoscritta, ex art. 214 c.p.c.

Si auspica, in ogni caso, una maggiore “tolleranza” da parte dellla Magistratura specialmente nel periodo iniziale.

TARCZ33-2017

11 Febbraio 2017 | By More

PAT – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E COPIE DI CORTESIA – Comunicato del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 27 gennaio

Con l’allegato comunicato

– si chiariscono le modalità per la costituzione dell’avvocato in udienza nei giudizi nuovi, che deve essere effettuata seduta stante con supporto informatico alla mano

– si ritorna sulla “copia di cortesia”, della quale si ricorda l’obbligatorietà, precisando che si può provvedere anche con un invio a mezzo posta.

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30 Gennaio 2017 | By More

SPERIMENTAZIONE DEL PAT: il questionario della UNAA

L'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti ha predisposto un questionario per evidenziare tempestivamente le esigenze della categoria.

Ogni socio è inviato a compilarlo ed a restituirlo all'indirizzo internet presidente@cameraamministrativasiciliana.it.

Per aprire il questionario cliccare sul link in calce:

9 Dicembre 2016 | By More

MANUALE PAT AGGIORNATO A NOVEMBRE 2016 A CURA DELLO STUDIO “ANSELMI ED ASSOCIATI”

Per gentile concessione dello studio "Anselmi ed Associati" si pubblica il manuale teorico pratico sul Processo Amministrativo Telematico aggiornato al novembre 2016, con ulteriori.

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22 Novembre 2016 | By More

ANCORA SULLA NOTIFICA VIA PEC – Nonostante gli sforzi per I’informatizzazione del processo amministrativo, il Consiglio di Stato ritiene invalida, in difetto di autorizzazione presidenziale, la notifica via PEC effettuata prima dell’entrata in vigore delle regole tecniche dettate ad hoc per le notifiche via PEC nel processo amministrativo – C.S. sez.IV sentenza 16 novembre 2016

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 16 novembre 2016 n. 4727 – Pres. ed Est. Anastasi

Processo Amministrativo – Notificazione a mezzo PEC – Prima dell’entrata in vigore del PAT ed in assenza di apposita autorizzazione del Presidente – Nullità ( rectius: Inesistenza)

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello notificato via PEC prima dell'entrata in vigore delle regole tecniche previste specificamente per il PAT ritenendo "che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all’art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione."

Richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale minoritario, (cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016), che ritiene la notifica via PEC "inesistente" ed in quanto tale non suscettibile di essere sanata con la costituzione in giudizio dell'intimato.

Nota

Nella stessa pronunzia, il C.S. da atto del diverso e maggioritario orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016, 14 gennaio 2016 n. 91, sez. V – 22 ottobre 2015 n. 4862, CGA sentenza 13 luglio 2015, n. 520 ) che ritiene valida notifica via PEC prima dell'entrata in vigore del PAT. La sentenza in oggetto, depositata in prossimità dell'entrata a regime del Processo Amministrativo Telematico ( 1 gennaio 2017), non appare certamente coerente con la ratio della riforma del Processo Amministrativo Telematico e "mortifica" gli sforzi del Governo e degli operatori tutti coinvolti ( Magistrati, Avvocati, operatori di cancelleria) nell'informatizzazione del Processo Amministrativo.

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21 Novembre 2016 | By More

DAL 10 OTTOBRE INIZIA LA SPERIMENTAZIONE DEL PAT: con deposito telematico obbligatorio.

Ricordiamo che dal 10 OTTOBRE inizia LA SPERIMENTAZIONE DEL PAT, CON OBBLIGO DI DEPOSITO ANCHE TELEMATICO DEGLI ATTI GIUDIZIARI, secondo quanto previsto dalla circolare che segue.

Decreto n.106/2016 Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

IL SEGRETARIO GENERALE VISTO il decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 2016, n. 161, che ha disposto la proroga dell’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT) all’1 gennaio 2017, affinchè lo stesso sia preceduto da una adeguata sperimentazione per testare la procedura e la tenuta delle infrastrutture, così da assicurare per quella data la perfetta funzionalità di tutto il sistema; Considerato che tale obiettivo, al quale è stato legato il differimento dell’entrata in vigore del PAT, è raggiungibile solo con il coinvolgimento nella sperimentazione di tutti i protagonisti del processo e per un arco temporale che consenta di evidenziare eventuali criticità della procedura e del sistema; Ritenuto pertanto che la sperimentazione coinvolgerà tutte le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e tutti i Tribunali amministrativi regionali, dal 10 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016; Considerato che in questa fase tutti i depositi delle parti del giudizio e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica; Richiamato l’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante il regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, ai sensi del quale nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare esclusivo riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo; Ritenuto di rinviare per le specifiche tecniche alle regole che saranno pubblicate il 26 settembre 2016 nella Sezione “Processo Amministrativo Telematico” del sito istituzionale della Giustizia amministrativa; 2 DISPONE La sperimentazione del Processo Amministrativo Telematico (PAT) avrà inizio il 10 ottobre e avrà termine il 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016. Roma, 12 settembre 2016 IL SEGRETARIO GENERALE

29 Settembre 2016 | By More

LUCI ED OMBRE DEL D.L. 168 DEL 2016 SUL PAT: le osservazioni a caldo dell’avv. Daniela Anselmi.

Pubblichiamo le osservazioni elaborate dall'avv. Daniela Anselmi in merito alle novità introdotte, per il PAT, dal d.l. 31.8.2016 n. 168, diramate dall'UNAA.

3 Settembre 2016 | By More

PAT E NOTIFICHE A MEZZO PEC – Il PAT liberalizza le notifiche degli avvocati a mezzo pec ma i burocrati le insabbiano

IL PAT LIBERALIZZA LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC MA I BUROCRATI LE INSABBIANO
Mi sembra opportuno, in vista dell’imminente avvio del PAT, richiamare l’attenzione sulla novità che riguarda le notifiche degli avvocati a mezzo pec, per evitare che passi sotto silenzio un problema che si trascina ormai da anni e che rischia di diluire in un arco di tempo indeterminato l’effettiva praticabilità dell’utile strumento processuale.
Finalmente il DPCM 16.2.2016 n. 40, contenente il Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’art. 14 ha espressamente previsto e disciplinato la “notificazione per via telematica”, così sgombrando il campo dalle remore, spesso artificiose, portate aventi dalla parte conservatrice della giurisprudenza.
Resta di grande attualità la questione relativa agli indirizzi pec utilizzabili da parte degli avvocati per la notifica alle pubbliche amministrazioni.
Si deve infatti premettere che nel 2009 era stato istituito l’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (art. 57 bis del d.lgv. 7.3.2005 n. 82, introdotto dal d.l. 78/2009), accessibile all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it, nel quale oggi risultano iscritte tutte (o quasi) le pubbliche amministrazioni.
Invece, ai fini del processo civile telematico tale indice è stato scartato, imponendosi agli avvocati di effettuare le notifiche alle pubbliche amministrazioni attingendo gli indirizzi da un altro indice, quello tenuto dal Ministero della giustizia, accessibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST o, più semplicemente, tramite un apposito redattore .
Ora sul punto il menzionato art. 14 del DPCM 40/2016 ha consolidato per il PAT la scelta già effettuata nel processo civile telematico. Tanto  risulta dal combinato disposto delle seguenti disposizioni:
* l’art. 16, comma 12, del d.l. 18.10.2012, n. 179 e s.m.i., secondo il quale, “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia e’ consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”;
* l’art. 14 del DPCM 16.2.2016 N. 40 stabilisce che le notificazioni a mezzo PEC alle p.a. “sono eseguite agli indirizzi PEC  di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ….”.
L’argomento ha nel giudizio amministrativo un impatto di gran lunga maggiore rispetto al processo civile posto che nel primo la presenza della pubblica amministrazione è fisiologica mentre nel secondo è assolutamente sporadica. Per la medesima ragione l’interesse degli avvocati amministrativisti è forte poichè la notifica a mezzo pec consente loro di imprimere una significativa accelerazione in tutti i casi in cui sussistono ragioni di urgenza. Basti pensare che, quando anche gli eventuali controinteressati posseggono un indirizzo pec risultante da Reginde, è ora possibile disporre immediatamente della prova dell’avvenuta notifica del ricorso ed iscrivere a ruolo nel giro di pochi minuti dal momento dell’avvenuta notifica telematica del ricorso introduttivo.
Ma la presenza dell’art. 14 sopra menzionato, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, non è per nulla risolutivo.
L’esistenza della novella rischia di essere svuotata di effettività a tempo indeterminato a causa di una consolidata quanto interessata prassi in forza della quale le pubbliche amministrazioni, con finalità chiaramente elusive ispirate a posizioni di retroguardia culturale, non si iscrivono nell’elenco in questione così rendendo impossibile le notifiche per via telematica.
Per avere una dimensione del problema si consideri che, salvo errore, nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia a titolo di esempio non risultano iscritti:
* i comuni capo luogo di provincia della Sicilia
* i comuni dell’area etnea.
Il fenomeno peraltro si riscontra a livello nazionale ove, sempre a titolo di esempio, non sono iscritti i comuni di Firenze, Milano, Venezia, Trento, Bolzano e Bologna (ma lo sono Genova e Torino).
Orbene, tenendo contro che la finalmente riconosciuta possibilità delle notifiche ad iniziativa degli avvocati a mezzo PEC costituisce uno dei vantaggi del PAT, appare indispensabile che costoro, individualmente ed attraverso le organizzazioni di categoria, assumano tutte le opportune iniziative per costringere le amministrazioni pubbliche all’immediata iscrizione nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.
Non vi è infatti dubbio che l’art. 16, comma 12, d.l. 179/2012 imponga a carico dei vertici burocratici degli enti pubblici l’obbligo di effettuare la comunicazione dell’indirizzo pec al Ministero della giustizia e che la relativa omissione sia sanzionabile ai vari livelli dell’ordinamento.
Nino Mirone

 

15 Giugno 2016 | By More