Category: Sottoscrizione
PAT – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ – PROCURA ALLE LITI – DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO – ASSENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE – IRREGOLARITA’ = PAT – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’- RELATA DI NOTIFICAZIONE – ASSENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE – IRREGOLARITA’-TAR Napoli VII – Ordinanza del 27 giugno 2017 n. 3515 – Pres. Est. Messina.
PAT – SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI IN FORMA DIGITALE – COSTITUISCE FORMA PRESCRITTA DAL LEGISLATORE COME MEZZO DI IMPUTAZIONE DELLO STESSO – MANCANZA – NULLITÀ = PAT – NOTIFICA – SOTTOSCRIZIONE – MANCANZA– NULLITÀ ASSOLUTA = PAT – DEPOSITO – SOTTOSCRIZIONE – MANCANZA– NULLITÀ ASSOLUTA = PAT – NOTIFICA – RICORSO – FIRMA DIGITALE – OBBLIGATORIETÀ – FORMA SOSTANZIALE – IDENTIFICAZIONE – PROVENIENZA DEL DOCUMENTO – RIFERIBILITÀ ATTO AL DIFENSORE= PAT – SOTTOSCRIZIONE – FIRMA DIGITALE – ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO – OBBLIGATORIETÀ – FORMA SOSTANZIALE – IDENTIFICAZIONE – PROVENIENZA DEL DOCUMENTO – RIFERIBILITÀ ATTO AL DIFENSORE – TAR Napoli – Sentenza 22/02/2017 N. 1053 Presidente Rovis Rel. Guarracino
PAT – MANCATO DEPOSITO COPIA DI CORTESIA- SANABILITA’ = PAT – DEPOSITO COPIA CARTECEA PRIVA DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’- SANABILITA’ = PAT – DEPOSITO DELLA COPIA CARTACEA D’OBBLIGO – E’ CONDIZIONE PER LA FISSAZIONE DELL’UDIENZA CAMERALE E DI MERITO – Cons. Stato, VI, – Ord. 03/03/2017 N. 00880 – Pres. Estens. Ermanno de Francisco
2. Consiglio di Stato VI Ordinanza n.00880 2017RICONOSCIBILITA’ DELL’ERRORE SCUSABILE NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL PAT – Tar Napoli, IV ,13.2.2017, sent., pres . est. Pappalardo.
Tar Napoli, IV ,13.2.2017 n. 892, sent. pres . est. Pappalardo.
PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – “IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PAT” – ERRORE SCUSABILE – E’ CONCEDIBILE.
In sede di prima applicazione del PAT e tenuto conto che il ricorso è stato legittimamente formato in analogico, ex art. 37 c.p.a., si può concedere il beneficio dell’errore scusabile nel caso in cui gli atti depositati digitalmente non risultino sottoscritti con firma digitale.
In particolare sia il ricorso che la domanda di fissazione udienza difettano dell’attestazione di conformità all’originale analogico ex articolo 22 Cad , debitamente munita di firma digitale; qualora non già depositata, anche l’attestazione di conformità della procura e delle notifiche avrebbe dovuto essere munita della medesima attestazione.
Le menzionate formalità sono essenziali ai fini della validità e certezza della riferibilità dell’atto processuale al difensore.
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Note.
1) Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link: Tar Napoli 892/2017, sent.
2) Conforme Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231. Contra Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499.
Il TAR partenopeo ha concesso ad entrambe le parti -ricorrente ed avvocatura erariale- ugualmente inadempienti alle prescrizioni del PAT un termine perentorio per la regolarizzazione rinviando a successiva camera di consiglio. Entrambe le parti hanno regolarizzato la loro costituzione nei termini ed il giudizio è proseguito.