Category: Professioni e mestieri
ESAMI AVVOCATO – SUPERAMENTO PROVE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE – Conseguenze processuali – Tar Catania, 15.12.2017, sentenza, pres. Burzichelli, est. Bruno
Confronta altri precedenti alla voce “Professioni e mestieri – Avvocati”
ESAMI AVVOCATO – Commissione a “geometria variabile” – Tar Catania 15.12.2017, sentenza, pres. Bruno, est. Cumin
Confronta altra giurisprudenza alla voce “Professioni e mestieri – Avvocato”
AVVOCATO – ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 31.01.2017, Pres. Pennetti, Rel. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 31.01.2017, n. 87 Pres. Pennetti Est. Cumin
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – valutazione nel merito degli elaborati – impossibilità
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del verbale della 1^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Torino, del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2015; nonché del verbale della Commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania, con il quale si dichiara la ricorrente non ammessa a sostenere la prova orale; Il TAR, pur considerando verosimile la fondatezza della censura relativa all’erronea ricorrezione dell’elaborato della ricorrente relativa all’atto giudiziario, ha, tuttavia, ritenuto che l’effettiva tutela delle ragioni della ricorrente non può avvenire senza una valutazione della correttezza del voto di 25/50, attribuito alla stessa per il parere di diritto penale, che però, secondo la delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio amministrativo, non sembra poter essere effettuata dal Collegio senza sconfinare entro l’ambito della valutazione di merito dei singoli elaborati, preclusa invece al G.A. per prevalente giurisprudenza (cfr., ex plurimis e più di recente, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sent. 2 novembre 2016, n. 10831).
ESAMI AVVOCATO – per il CGA non basta il richiamo ai criteri di giudizio per integrare un’adeguata motivazione delle prove scritte- C.G.A. 16.12.2016, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone
C.G.A. 16.12.2016, n. 794, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone, riforma Tar Catania, IV, 744/2016
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Mero richiamo della commissione ai criteri di giudizio – Insufficienza
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della quarta sezione del Tar Sicilia – Catania ritenendo che il riferimento operato dalla Commissione d’esami ai criteri di giudizio, per la sua genericità, non appare adeguato a fare ritenere superata la censura di assenza di motivazione del provvedimento negativodisponendo la rinnovazione della valutazione di merito. .
Nota
La quarta sezione del Tar Catania, in riferimento alla correzione degli elaborati di esame di abilitazione della professione di avvocato operata dalla Corte di Appello dell’Aquila per i candidati della Corte di Appello di Messina, aveva negato la tutelare cautelare ritenendo sufficiente la motivazione espressa per il tramite del mero rinvio ai criteri di giudizio.
Il Consiglio di Giustizia ha ritenuto l’inidoneità, ai fini della motivazione, del mero richiamo ai criteri di valutazione, accogliendo l’appello cautelare con contestuale ordine di ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione, dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
______________
Per leggere i provvedimenti di primo e secondo grado cliccare sui links seguenti:
L’IMMEDIATA CORREZIONE E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI RENDE IRRILEVANTI LE MODALITA’ DI CUSTODIA – TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875
TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875, ord., pres. Pennetti, el. Savasta.
PROFESSIONI E MESTIERI – Esami abilitazione all’esercizio della professione – Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia – Custodia elaborati.
La mancata adeguata custodia dei test, astrattamente suscettibile di essere positivamente valutata quale ragione di illegittimità, non determina la illegittimità della procedura concorsuale qualora l’esito della correzione sia stato immediatamente pubblicato e ciò risulti attestato dal pertinente verbale.
Nota:
Il Tar rigetta la domanda cautelare per la sospensione della graduatoria degli ammessi al corso per l’abilitazione alla professione di guida vulcanologica, indetto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia ritenendo, in ordine al motivo concernente la mancata adeguata custodia degli elaborati (test), astrattamente suscettibile di essere positivamente valutato, che in concreto questi ultimi sono stati immediatamente corretti con pubblicazione dei risultati come si evince dal verbale della procedura, contenente la “tabella risultati correzione test”.
IL C.G.A. RIBADISCE – IN SEDE DI APPELLO CAUTELARE – L’INSUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
C.G.A. – ord. 21.11.2016, n. 702, pres. Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Insufficienza
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare e disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova commissione ritenendo sussistente il fumus con particolare riferimento all’adozione dei criteri di valutazione adottati (con speciale riguardo al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico).
Nota
Il Consiglio ha, quindi, disposto la ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
___________________
Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link