Category: Abilitazione alla professione
L’IMMEDIATA CORREZIONE E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI RENDE IRRILEVANTI LE MODALITA’ DI CUSTODIA – TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875
TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875, ord., pres. Pennetti, el. Savasta.
PROFESSIONI E MESTIERI – Esami abilitazione all’esercizio della professione – Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia – Custodia elaborati.
La mancata adeguata custodia dei test, astrattamente suscettibile di essere positivamente valutata quale ragione di illegittimità, non determina la illegittimità della procedura concorsuale qualora l’esito della correzione sia stato immediatamente pubblicato e ciò risulti attestato dal pertinente verbale.
Nota:
Il Tar rigetta la domanda cautelare per la sospensione della graduatoria degli ammessi al corso per l’abilitazione alla professione di guida vulcanologica, indetto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia ritenendo, in ordine al motivo concernente la mancata adeguata custodia degli elaborati (test), astrattamente suscettibile di essere positivamente valutato, che in concreto questi ultimi sono stati immediatamente corretti con pubblicazione dei risultati come si evince dal verbale della procedura, contenente la “tabella risultati correzione test”.
ESAMI DI ABILITAZIONE – ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO – PROVE SCRITTE Ordinanze TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016
TAR Catania, sez. IV, Ordinanze 21.04.2016, n. 314 e 315 – Pres. G. Penetti; Rel. P. M. Savasta
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – abilitazione alla professione di psicologo – esami di abilitazione – prove scritte – ammissione prove orali
I ricorrenti ha impugnato il bando di abilitazione alla professione di psicologo, pubblicato dall’Amministrazione resistente, ivi compreso l’elenco degli ammessi alla prova orale; il verbale di svolgimento della terza prova degli esami di abilitazione alla professione di psicologo; il verbale di correzione dell’elaborato della odierna ricorrente; il giudizio assegnato dalla Commissione giudicatrice in calce allo stesso elaborato; tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione giudicatrice, nonché tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.
Il TAR ha respinto le domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ritenendo che la motivazione deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo e non deve riguardare l’intera griglia di valutazione.