Category: Avvocato
ESAMI AVVOCATO – VOTO NUMERICO E RINVIO AI CRITERI PREDETERMINATI RITENUTI VIOLATI – Costituiscono adeguata motivazione – TAR Catania, sez. IV, ord. 24.10.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 24.10.2016, n. 796
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico integrato da riferimento ai criteri predeterminati – Legittimità
E’ legittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del voto numerico, se il verbale numerico attribuito contiene l’espresso riferimento è rinvia ai criteri predeterminati, ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati.
Nota
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del verbale della sottocommissione per gli esami di avvocato che ha motivato il giudizio negativo attribuito alla ricorrente, dichiarandola inidonea a sostenere le prove orali e non includendola nell'elenco degli ammessi, ritenendo insussistenti i profili cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, relativamente alla censura concernente la valutazione mediante attribuzione di voto numerico, in quanto il verbale di correzione impugnato, redatto conteneva l’espresso riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati, compensando, tuttavia, le spese della fase cautelare. (Cfr. Ordinanze TAR Catania, sez. IV, nn. 792, 790, 787, 786 del 22.10.2016).
ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENZE – Prova orale – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016, pres. G. Penetti; rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 12.5.2016, n. 364, pres. G. Penetti, rel.F. Bruno
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di avvocato – Abilitazione all’esercizio della professione forense – Esame orale
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento (verbale della II^ sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2014, presso la Corte di Appello di Catania) con cui la ricorrente è stata dichiarata, all’esito della prova orale, non idonea all’esercizio della professione di avvocato, ordinando alla Commissione, in diversa composizione, di riconvocare la ricorrente per la riedizione della prova orale, rispettando le disposizioni la cui violazione è stata dedotta col motivo di ricorso.
Il TAR ha ritenuto che il ricorso appare fondato nella parte in cui deduce la violazione della regola che impone la preventiva predisposizione di un elenco di domande, relativo ad ogni materia d’esame, da sottoporre a ciascun candidato mediante sorteggio (cfr. in giurisprudenza, ex multis, Tar Catania, IV, 789/2016; 2943/2015; 2331/2015; CGA 682/2015).
ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – E’ illegittimo il mero voto numerico per la prova scritta di avvocato non accompagnato da motivazione almeno ob relationem
TAR Catania, sez. IV, Sentenza 6 ottobre 2016 n. 2546
Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Necessità di accompagnare il voto numerico da sintetica motivazione anche ob relationem ai criteri.
E’illegittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del solo voto numerico, in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, non contiene una motivazione sintetica del giudizio negativo quanto meno con il rinvio ai criteri generali ritenuti non soddisfatti.
Nota: il TAR rimeditando la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto di dover condividere il più recente indirizzo già riaffermato dalla stessa sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16) ha aderito al filone giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che anche sinteticamente consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale in quanto solo ciò consente di ripercorrere l’iter valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).
Nel caso esaminato la Commissione d’esame locale ha fatto propri i dettagliati criteri generali fissati dalla Commissione centrale individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame e pertanto, in sede di correzione degli elaborati, avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo. Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.
N. 02546/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2016, proposto da ****: , rappresentata e difesa dall'avvocato , con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, c.so delle Province 15;
contro
Ministero della Giustizia, IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del provvedimento di non ammissione agli esami orali per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I. La ricorrente ha partecipato alla sessione degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetta per l’anno 2015, tra le altre, presso la sede della Corte d’Appello di Catania.
I relativi elaborati scritti sono stati valutati dalla Sottocommissione di esami nominata presso la Corte d’Appello di Torino.
In esito a detta valutazione, gli elaborati della ricorrente hanno riportato i seguenti punteggi: diritto civile 27, diritto penale 28, atto giudiziario 25, per un punteggio complessivo di 80.
Tale risultato non ha consentito l’ammissione della stessa alle prove orali.
Con ricorso notificato il 20.9.2016 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali e gli atti ad esso connessi, affidandosi a varie censure.
L’Amministrazione, costituitasi, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza camerale del 6.10.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Il ricorso, essendo stato dato apposito avviso alle parti all’udienza camerale di trattazione, può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio esamina con precedenza la censura con la quale parte ricorrente si duole, sostanzialmente, dell’assolvimento della valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del voto numerico, in spregio ai principi e alle disposizioni che impongono l’obbligo di motivazione.
Occorre premettere che già l’art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933 stabilisce i seguenti criteri di valutazione:
“La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione”.
La Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, in data 1.12.2015, ha integrato tale elenco con i seguenti ulteriori elementi di valutazione:
a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;
d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza (il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale);
e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;
f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimeditare la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, di dover condividere il più recente indirizzo di non poche pronunce della Giurisprudenza di merito, invero già riaffermato da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16).
Secondo tali pronunce, l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale.
Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).
Nel caso degli esami de quibus, la Commissione d’esame locale ha fatto propri – in aderenza a quanto prescritto dal verbale dell’1.12.2015 della Commissione centrale – tutti i dettagliati criteri generali da quest’ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame.
Pertanto, in sede di correzione degli elaborati, la detta commissione locale avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.
Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.
In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall’elaborato corretto (ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc.), nonché, ove necessarie (in quanto non di per sé immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.
Del resto, parte della Giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. III, 10/02/2016, n. 253), muovendo dall'art. 46 della L. n. 247 del 2012, secondo il quale "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti", pur ammettendo <<che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione>> ha <<in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 settembre 2015, n. 4271, unitamente all'ordinanza n. 5167/2014 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio al caso de quo)>>.
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, pertanto, va disposto che la Commissione, in diversa composizione e nel rispetto del principio dell’anonimato, dovrà procedere, in osservanza dei criteri indicati, a una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
||
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 11.10.2016, Pres. Pennetti, Rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 11.10.2016, n. 744 (Cfr. Ord. n. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)
Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Sufficienza del richiamo.
E’ legittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del voto numerico, in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati, ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati.
Nota: il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto del Ministero della Giustizia, con cui sono state nominate la commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello; i verbali delle sottocommissioni esaminatrici, nonché il provvedimento con cui la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Il TAR, dando francamente atto di operare diversamente dalle decisioni analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata da recente, ha ritenuto insussistenti i profili cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, relativamente alla censura riguardante l’attribuzione del mero voto numerico, in quanto il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione esaminatrice insediata presso la Corte d’Appello di L’Aquila, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati; Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare. (Cfr. Ordinanze TAR Catania, sez. IV, nn. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)
N. 00744/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01602/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2016, proposto da:
***, rappresentata e difesa dagli avvocati *** domiciliata ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
contro
Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del Ministero della Giustizia del 12-11-2015, con il quale sono state nominate la commissione istituita c/o il Min. della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello, nonché del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 4-12-2015, con il quale sono state nominate le ulteriori sottocommissioni;
-dei verbali del 18-12-2015, del 15-1-2016, del 12.02.2016, del 1°-12-2015 n. 1 e della nota allegata;
-del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che nella vicenda in esame – diversamente da quelle analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata, adottate nella presente e nella precedente udienza camerale – il ricorso non risulta assistito da profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, relativamente alla censura inerente il voto numerico, al fatto che il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione insediata presso la Corte d’appello di L’Aquila, contiene il riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati;
Considerato che anche le ulteriori censure dedotte non appaiono, ad un primo esame, apprezzabili;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Francesco Bruno |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
AVVOCATO – ESAMI – VALUTAZIONE NUMERICA – Il Tar Catania, per la sessione 2015, torna sull’argomento – Tar Catania, sez. IV, sent. 30.9.2016, pres. Pennetti, est. Savasta.
Tar Catania, sez. IV, sent. 30.9.2016, n. 2358, pres. Pennetti, est. Savasta.
1. Avvocato – Esami di Stato – Prove scritte – Giudizio di inidoneità – Valutazione numerica – Insufficienza –
1. L’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla Commissione Centrale. Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).
Nota
Il Tar, nella camera di consiglio di settembre, con riferimento alla tornata di esami di avvocato del 2015, investito della questione della legittimità della mera valutazione numerica, ha confermato il suo più recente orientamento con la sentenza breve qui massimata e con numerose altre conformi, lasciando correttamente traccia delle precedenti diversità di vedute, interne anche allo stesso organo giudicante.
Infatti il Tar ha con la sentenza massimata ha chiarito "di dover rimeditare la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, di dover condividere il più recente indirizzo di non poche pronunce della Giurisprudenza di merito, invero già riaffermato da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16)".
Nella successiva sentenza del 3.10.2016, n. 2395, pres. Pennetti, est. Cumin, ha invece precisato "di dover rimeditare la questione, già esaminata in occasione di precedenti selezioni del genere (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e di confermare l’orientamento – di non poche pronunce giurisprudenziali e già recepito da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. n.745/15; 770/15; 782/15) nonché dal C.G.A. (con ordinanze nn.653/15, 657/15, 660/15, 75/16) secondo cui l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, debba essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali sono gli aspetti critici e/o deficitari che la Commissione ha individuato nell’esame dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione previsti dalla legge (v. art. 22, co. 9, del R.D. 578/1933) e a quelli predisposti dalla Commissione centrale".
ESAMI AVVOCATO – PROVA ORALE – Giudizio di non idoneità. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 10.6.2016, pres. rel. Pennetti.
TAR Catania, sez. IV, ord. 10.6.2016, n. 461 e 460.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esami avvocato – Prova orale – Giudizio di non idoneità – Omessa predisposizione elenco di domande per ciascuna materia – Idoneita a supportare la concessione della misura cautelare.
La mancata predisposizione, per la prova orale degli esami di abilitazione per avvocato, dell’elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali.
Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimenti con cui i ricorrenti, a seguito dell'espletamento della prova orale, sono stati ritenuti non idonei all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2014-2015) e dei relativi verbali emessi dalle rispettive Sottocommissioni, obbligando, altresì, le Commissioni esaminatrici, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente i ricorrenti alla prova d’esame orale.
Come chiarito in fattispecie analoghe, il TAR ha evidenziato che le Commissioni esaminatrici non hanno predisposto ed utilizzato, per lo svolgimento della prova orale, il previsto elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte (cfr. TAR Catania n. 1502/2016); inoltre il modus operandi delle Commissioni è da ritenere contrastante con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali (vedi sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001).
N. 00461/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00926/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2016, proposto da:
Marco Randazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Iacona, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, Via Milano 42a;
contro
Ministero della Giustizia, Comm. Centrale Presso Min. Giustizia Per Esami Avvocato Sess. 2014, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento con cui il ricorrente, a seguito dell'espletamento della prova orale, è stato ritenuto non idoneo all'esercizio della professione di avvocato (sess. 2014-2015) e del relativo verbale emesso dalla Sottocommissione, datata 8-3-2016; nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Comm. Centrale Presso Min. Giustizia Per Esami Avvocato Sess. 2014;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di poter valorizzare la censura sollevata in ricorso, con la quale si deduce la violazione dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994, da ravvisare nel fatto che la Commissione non ha predisposto ed utilizzato, per la prova orale, il previsto elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte (cfr. TAR Catania n. 1502/2016);
Considerato, in particolare, che il censurato modus operandi della Commissione è da ritenere contrastante “con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali” (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001);
Ritenuto pertanto sussistente sia il requisito del pregiudizio e sia quello del “fumus” col conseguente obbligo della Commissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente il ricorrente alla prova d’esame orale, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Accoglie la suindicata istanza incidentale e, per l'effetto, ordina all’amministrazione di provvedere nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di aprile del 2017 come da calendario da redigersi successivamente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore
Francesco Bruno, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
RIGETTO DELLA DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 311
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rigetto domanda iscrizione all’albo degli avvocati
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente. Preliminarmente, il G.A. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto non ha adottato alcun atto tra quelli impugnati, e non essendo destinatario di alcuna domanda. Il G.A. ha rigettato l’istanza cautelare, in considerazione dell’irregolarità della notifica, effettuata illegittimamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, piuttosto che presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ha ritenuto, altresì, fondata l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Ordine resistente, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, considerato che il termine di legge per il deposito del ricorso va computato dal perfezionamento della notifica alla P.A., in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 c.p.a. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00
ESAMI ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE LEGALE – Giudizio Sintetico – Non basta – Assegnazione pun
Con ordinanza n. 197/2016 resa in data 11/03/2016 la IV sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto non legittimo l'operato della Commissione per l'esame di avvocato sessione 2014 che, chiamata a riformulare la valutazione dell'esame di un candidato, già ritenuto insufficiente, si è limitata a manifestare il proprio giudizio con sintetica seppur articolata motivazione, senza assegnare un punteggio alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo.
PROFESSIONI – AVVOCATO – Esami di abilitazione – “Giudizi negativi di confine” – CGA 20.11.2015 N. 660 pres. Lipari, est. Corbino (riforma Tar Palermo, III, ordinanza996/2015).
Occorre una trasparente giustificazione dei “giudizi negativi di confine”.
Motivazione.
Ritenuto che le censure proposte appaiono – ancorchè ad una sommaria cognizione – sostenute da profili di fumus boni iuris, con riferimento in particolare alla mancanza di elementi che consentano di dare trasparente giustificazione di giudizi negativi “di confine”, quali devono ritenersi quelli espressi come nel caso, da una valutazione numerica di poco al di sotto di quella minima sufficiente;
Ritenuto che sussistono i profili di periculum prospettati
P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, dispone la ricorrezione – da eseguirsi entro 90 giorni dalla notificazione della presente ordinanza – degli elaborati, ai quali sia stato attribuito un giudizio di insufficienza, da parte di una nuova sottocommissione. Allo scopo, i compiti da riesaminare (in fotocopia nella quale saranno resi illeggibili segni e giudizi eventualmente presenti) saranno fatti pervenire a tale nuova sottocommissione in plichi anonimi (uno per ciascuno dei candidati le cui prove sono oggetto del riesame). In ciascun plico andranno inseriti, insieme ai compiti del candidato in questione, 4 ulteriori compiti relativi a ciascuna delle medesime prove di esame da rivalutare, metà dei quali estratti a sorte tra quelli giudicati sufficienti (con voto perciò di 30) e metà dei quali estratti a sorte tra quelli giudicati con votazione nel minimo insufficiente, ma di almeno 25. La commissione esprimerà su tutti i compiti inclusi in ciascun plico ad essa trasmesso il proprio motivato giudizio di sufficienza o insufficienza.
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